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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI ENNA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott.ssa IN AN, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.05.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 735/2019 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ( ), in Parte_1 C.F._1 proprio e quale presidente responsabile del Comitato regionale CIDEC di Palermo, rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Fulvio Licari del foro di Enna e Andrea
Avola del foro di Palermo, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
– IN PERSONA DEL
[...]
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati,
OPPOSTO
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.04.2024, depositate le note scritte da entrambe le parti, le stesse concludevano e discutevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto
Tribunale di Enna
Sezione Civile
della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da , in proprio e quale presidente responsabile Parte_1 del Comitato regionale CIDEC di Palermo, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 19/0038 , prot. 2926 dell'11.04.2019 notificata il 19.04.2019, a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n.
17/687 del 16.10.2017 con il quale, in esito agli accertamenti effettuati in sede di primo accesso ispettivo dell'8.02.2017, conclusi il 29.09.2017, si contesta a carico di
[...]
, quale presidente Responsabile del Comitato regionale CIDEC di Palermo, la Parte_1 violazione violato le disposizioni di cui al Decreto Legge 22.02.2002, n. 12, conv. In legge il 23.4.2002, n. 73, art. 3, comma 3, primo periodo, come sostituito dall'art. 22 comma 1^ , del D. Lgt. 14.09.2015 n. 151 l'avere impiegato due lavoratori subordinati presso la sede provinciale della CIDEC di Enna senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di datore domestico.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sostanzialmente sulla scorta dei seguenti motivi:
- carenza di legittimazione passiva;
- insussistenza di rapporto di lavoro subordinato;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/81 e succ. modifiche.
Sospesa con decreto del 21.052019 l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissata l'udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente l' opposto CP_1 contendo la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
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Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014). Va, infatti, rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della
Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi,
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concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita.
Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente rispetto all'ordinanza ingiunzione a suo carico, la stessa risulta fondata, giacché egli afferma e prova, incontestatamente, di essere presidente del Comitato regionale CIDEC di Palermo
e non della sede provinciale di Enna e, soprattutto, l'autonomia della sede provinciale di
Enna sia sotto il profilo patrimoniale sia rispondendo nei confronti di terzi direttamente delle obbligazioni assunte (vds. mandato di rappresentanza del 01.08.2015 prodotto dall'opponente), con la conseguenza che, riferendosi univocamente ed espressamente l'accertamento alla sede provinciale di Enna della CIDEC, eventuali violazioni non potevano essere ascritte né riferibili all'opponente né alla sede Ragionale della stessa
CIDEC.
Ciò posto, va altresì evidenziato come l'opposizione sia nel merito comunque fondata atteso che l'Amministrazione opposta, mancando di assolvere l'onere della prova su di essa gravante, non ha fornito piena prova - nei termini di cui sopra - delle violazioni contestate, anche considerata la posizione dei ritenuti lavoratori subordinati, i signori e che, come dagli stessi dichiarato Parte_2 Parte_3 nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, risultano essere rispettivamente vice presidente provinciale il primo e presidente Comunale la seconda.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata, unitamente agli atti ed accertamenti ad essa prodromici e sottostanti.
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Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, tenuto conto dell'esito finale del giudizio, della condotta delle parti, dell'attività concretamente svolta e delle questioni trattate e del valore della causa, vengono liquidate d'ufficio tenuto conto del rito, delle ragioni della decisione e del decisum, come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e ii. -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, in proprio e quale presidente responsabile del Comitato regionale CIDEC di Parte_1
Palermo,
- annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. pagamento n. 19/0038, prot. 2926 dell'11.04.2019 notificata il 19.04.2019, e gli atti ed accertamenti ad essa prodromici e sottostanti;
- condanna la
[...]
[...]
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore,al
[...] pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 3.014,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.750,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna il 20 novembre 2025
IL GIUDICE
IN AN
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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