Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 7107
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Sentenza 12 febbraio 2009

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In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista efficacia sino alla data della sua perenzione prevista dall'art. 23 L. cit. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che nei restanti casi - ovvero quando non sia in atto altra misura custodiale per il procedimento nazionale e l'esigenza di giustizia nazionale non sia stata individuata nel fatto materiale della restrizione di libertà in sé - la misura cautelare deve essere invece revocata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 7107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7107
    Data del deposito : 12 febbraio 2009

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