Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il mancato arrivo della relazione sui fatti addebitati alla persona non determina la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della Corte di appello all'esito del procedimento per la convalida dell'arresto in quanto è sufficiente che pervenga, entro il termine di cui all'art. 13, comma terzo, L. 22 aprile 2005, n. 69, la segnalazione della persona nel Sistema Informativo di Schengen (SIS) contenente le sole indicazioni previste dal primo comma dell'art. 6 legge citata.
Commentari • 3
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In tema di mandato di arresto europeo, il sistema di controllo affidato al giudice nella fase della convalida dell'arresto e dell'emissione della misura cautelare ex art. 13, l. n. 69 del 2005 è caratterizzato da un limitato orizzonte. La convalida dell'arresto di polizia giudiziaria ha ad oggetto la sola verifica dei presupposti formali, ovvero se l'arresto sia avvenuto nei casi previsti dalla legge e non vi sia stato un errore di persona. L'art. 9, l. n. 69 del 2005, al quale rinvia l'art. 13, esclude espressamente per l'emissione di misure cautelari personali l'applicabilità di alcune disposizioni codicistiche, tra le quali in particolare l'art. 292 c.p.p., commi 1 e 1-bis, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2005, n. 46357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46357 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 12/12/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2148
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 44341/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NN;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 28/10/2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre NI NN avverso ordinanza della Corte d'Appello di Venezia in data 28/10/2005, che ha rigettato richiesta tendente ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della convalida del suo arresto, operato il 13/10/2005 in esecuzione di mandato europeo, per essere inutilmente decorso il termine di dieci giorni di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 3. Aveva ritenuto l'ordinanza che la segnalazione inserita nel Sistema Informativo Schengen (SIS) contenesse già tutte le indicazioni di cui alla legge citata, art. 6, comma 1 e che fosse stata pertanto rispettata la prescrizione dell'art. 13 citato, comma 3. Deduce la ricorrente inosservanza od erronea applicazione della predetta norma: l'interpretazione contenuta nell'ordinanza equivarrebbe a negarle qualsiasi possibilità di applicazione, posto che l'esistenza della segnalazione costituisce presupposto necessario dell'arresto; e dunque mai potrebbe verificarsi in concreto l'ipotesi sanzionata con la perdita di efficacia della convalida. Diversamente da quanto ritenuto in motivazione, poi, l'equipollenza tra mandato di arresto e segnalazione, ai fini del perdurare dell'efficacia del provvedimento di convalida oltre il termine di dieci giorni, è prevista per il caso in cui la segnalazione contenga tutte le indicazioni previste dall'art. 6 citato, e non soltanto quelle previste dal comma 1, che l'ordinanza richiama;
e perciò anche la relazione di cui al comma 4. Ciò senza dire, infine, che la segnalazione non conterrebbe neppure tutte le indicazioni richieste dal comma 1, essendo indicata soltanto la pena massima edittale, e non quella minima, prevista per il reato dalla legislazione dello Stato emittente.
Le censure della ricorrente non possono ritenersi fondate. Non è esatta l'affermazione secondo cui l'interpretazione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3, fatta propria dall'ordinanza toglierebbe in pratica alla norma qualsiasi possibilità di applicazione;
ed è anzi quella prospettata nel ricorso che priverebbe di qualsiasi portata applicativa la prevista equiparazione, ai fini dell'efficacia della convalida, tra mandato di arresto e segnalazione. Tale equiparazione, invero, non è automatica ed incondizionata, ma opera esclusivamente per il caso in cui la segnalazione contenga le indicazioni di cui all'art. 6 citato;
ed è quindi inoperante nella diversa ipotesi in cui la segnalazione, pur efficace ai fini dell'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria dal momento che la legge citata, art. 11, non richiama l'art. 6 citato, tali indicazioni non contenga o non contenga completamente. La tesi della ricorrente, per contro, secondo cui soltanto l'acquisizione del mandato di arresto e della documentazione allegata entro il termine di dieci giorni dalla convalida impedirebbe la perdita di efficacia della medesima, è incompatibile col disposto del citato art. 13, comma 3, negando qualsiasi effetto alla previsione di tale norma nella parte in cui essa equipara al mandato di arresto la segnalazione corredata di tutti gli elementi di cui all'art. 6 citato. Compete al giudice di merito il controllo della completezza della segnalazione ai fini della valutazione della sua equipollenza al mandato di arresto;
e nella specie questo controllo è stato effettuato con esito positivo, accertando la presenza nella segnalazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 6 citato. Sostiene nondimeno la ricorrente che il richiamo all'art. 6 citato riguarderebbe nella loro interezza le disposizioni in esso contenute;
e perciò non soltanto il comma 1, ma anche il quarto, che prevede "una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica"; e che le indicazioni contenute nella segnalazione sarebbero, in conseguenza, comunque incomplete e perciò inidonee a conferirle, ai fini dell'efficacia della convalida, valore equipollente a quello del mandato di arresto. Tale tesi non appare condivisibile. Se pure l'art. 13 citato, comma 3 rinvia genericamente, per quanto attiene ai requisiti della segnalazione, all'art. 6 citato e non già al suo comma 1 soltanto, si deve ritenere che i requisiti stessi siano esclusivamente quelli indicati nel comma 1 e che tra di essi non rientri pertanto la relazione di cui al comma 4, che non è qualificata dalla norma come informazione obbligatoriamente contenuta nel mandato di arresto ma come allegato obbligatorio allo stesso. Ne consegue che la relazione, al pari degli altri elementi indicati nel comma 4, è necessaria ai fini della decisione sulla richiesta di consegna, ma non costituisce elemento necessario della segnalazione e non può ritenersi richiamata anch'essa dal art. 13 citato, comma 3, che menziona "le indicazioni di cui all'art. 6 citato", con ciò chiaramente riferendosi a quelle elencate nel primo comma come requisiti intrinseci del mandato di arresto.
È vero, infine, che nella segnalazione viene indicata soltanto la pena massima prevista per il reato ascritto alla NI dalla legislazione dello Stato emittente e non anche quella minima;
ma la mancanza di quest'ultima indicazione non può ritenersi influente sul regolare corso della procedura di consegna, ai cui fini rileva soltanto l'indicazione della pena massima per gli effetti di cui alla legge citata, art. 7, comma 3.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nell'udienza, il 12 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005