Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati. Ne consegue che correttamente la corte di appello può negare il rinvio quando l'interessato non abbia fornito la prova certa della attuale pendenza in Italia di procedimenti penali, limitandosi ad una loro generica indicazione.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeo emesso nei confronti di persona indagata in italiaLaface Nadia · https://www.diritto.it/ · 6 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2008, n. 22451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22451 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1486
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 18440/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 7-5-08 dalla Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. VI UR ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania, ha disposto la sua consegna alla Repubblica dell'Austria, stabilendo che la esecuzione della eventuale irroganda pena avvenisse in Italia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c). Il VI, tratto in arresto in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 19-12-2007 dal Tribunale di Salisburgo, deduce:
Mancata indicazione nel termine di giorni dieci degli elementi di prova a suo carico.
Inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, in quanto rese (senza le garanzie processuali previste dal nostro codice di rito) da persone qualificate come testimoni dei fatti ma in realtà imputate di reato connesso.
Mancata indicazione nel sistema processuale austriaco delle garanzie inerenti i termini massimi di custodia cautelare e conseguente violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18. Mancato rispetto della disposizione che prevede il diritto del cittadino di cui è richiesta la consegna di presenziare ai procedimenti penali pendenti a suo carico in Italia. 2.-. Il ricorso è infondato.
Tutte le odierne censure sono già state esaminate e respinte, con idonea motivazione, dalla Corte di Appello di Catania, che, nella sentenza impugnata, ha precisato che:
il mandato di arresto europeo, contenente le informazioni richieste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6 era stato acquisito entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 13 della medesima Legge;
si era provveduto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 4 e 5, alla integrazione della documentazione da allegarsi al mandato di arresto europeo;
sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del VI in base alla puntuale allegazione delle evidenze fattuali nei confronti del predetto, fornita dalla Autorità emittente;
la normativa dello Stato richiedente in termini di carcerazione cautelare, ancorché differente da quella nazionale, offriva sufficienti garanzie per l'imputato;
non si ravvisava la opportunità di rinviare la consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 24 in quanto non vi era prova della pendenza di altri procedimenti in Italia e sussisteva la esigenza di rispettare i rigorosi termini della presente procedura.
3.-. Si tratta di argomentazioni ineccepibili, che costituiscono applicazione di orientamenti oramai consolidati della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, questa Corte ha chiarito che l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348; tra le tante, (Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005-14/9/2005, Hussain, Rv. 232118; Sez. 6^, n. 34355 del 23/9/2005-26/9/2005, Ilie, Rv. 232053;
Sez. 6^, n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini, Rv. 233549; Sez. 6^, n. 8449 del 14/2/2007-28/2/2007, Piaggio). Pertanto, si è affermato che non è compito dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione verificare quale sia l'attendibilità e la concreta portata probatoria della chiamata in correità posta a fondamento della domanda di consegna da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, la quale soddisfa il suo onere motivazionale con la mera indicazione di tale fonte di prova (Sez. 6^, n. 41758 del 19/12/2006 - 20/12/2006, Brugnetti).
Quanto alla censura relativa ai termini di carcerazione preventiva, questa Corte ha ravvisato un onere di allegazione documentale a carico del ricorrente, che non può limitarsi ad eccepire che la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva: occorre che ne sia data dimostrazione, con allegazione o quanto meno indicazione dei testi normativi da cui tale mancata previsione indiscutibilmente derivi (Sez. 6^, n. 41758 del 19/12/2006- 20/12/2006, Brugnetti;
Sez. 6^, n. 7915 del 3/3/2006- 7/3/2006, Napoletano, Rv. 233705; Sez. 6^, n. 14040 del 7/4/2006- 20/4/2006, Cellarosi, Rv. 233544). In ordine alla portata della disposizione in esame, questa Corte ha in primo luogo circoscritto l'incidenza delle clausole di salvaguardia di principi costituzionali nazionali contenuta nella legge attuativa ai soli principi "comuni" di cui all'art. 6 TUE., tra i quali ha ritenuto di collocare a pieno titolo quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro "tempi ragionevoli", come garantito dall'art. 5, par 3, CEDU fino al giudizio di primo di primo grado.
A tal riguardo questa Corte ha osservato che la giurisprudenza CEDU non richiede necessariamente la previsione di "termini" fissi di durata, ma soltanto che l'ordinamento e la prassi processuale assicurino in concreto che l'imputato sia portato al più presto in giudizio o sia altrimenti scarcerato.
Pertanto, si è ritenuto compatibile con il principio espresso dall'art. 13 Cost. anche la previsione nella legislazione dello Stato di emissione di un limite temporale "implicito", desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa, per tutta la fase che precede la pronunzia di merito sulla fondatezza dell'accusa (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235352; Sez. 6^, n. 8449 del 14/2/2007-28/2/2007). Segnatamente questa Corte ha già ritenuto in linea con la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), l'ordinamento processuale austriaco, che prevede limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia (Sez. 6^, n. 12405 del 20/3/2007-23/3/2007, Marchesi, Rv. 235907). Quanto alla censura attinente alla L. n. 69 del 2005, art. 24 questa Corte ha precisato che la facoltà riconosciuta alla Corte di Appello di rinviare la consegna per consentire che la persona possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati (Sez. 6^, n. 39772 del 24/10/2007-26/10/2007, Bulibasa). Si tratta di un potere discrezionale che nel caso di specie risulta correttamente esercitato, avendo la Corte di Appello negato il rinvio della consegna sul rilievo che l'interessato non aveva fornito prova certa della attuale pendenza dei procedimenti in Italia, limitandosi ad una loro generica indicazione (Sez. 6^, n. 45508 del 14/12/2005- 15/12/2005, Dobos, Rv. 232638). 4.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della motivazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008