Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2008, n. 331
CASS
Sentenza 4 dicembre 2008

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In tema di bigamia, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 556, comma primo, cod. pen., la persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma della stessa disposizione sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest'ultimo, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge, con la conseguenza che in tal caso sia il primo che il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza ai sensi dell'art. 10 cod. pen..

Ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, quando il procedimento per la notificazione della sentenza non sia stato in alcun modo attivato, la persona offesa può impugnare la predetta pronuncia senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. e senza che all'esito di tale procedura possa esplicare alcuna "funzione vicaria" la presunzione di conoscenza della decisione impugnata. (Fattispecie in cui la persona offesa ha proposto ricorso deducendo la nullità della pronuncia in conseguenza dell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).

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  • 1Bigamia: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2008, n. 331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 331
Data del deposito : 4 dicembre 2008

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