Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, la custodia cautelare applicata perde efficacia e deve essere disposta la liberazione dell'arrestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2007, n. 17606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17606 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 01/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 282
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 48068/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA Mahnied, n. 02.08.1983;
avverso l'ordinanza emessa in data 23.11.2006 dalla Corte d'appello di Genova;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Asta, che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO
In data 16.08.2006 la Corte di appello di Genova applicava a MA ME la misura cautelare della custodia in carcere in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo. Con sentenza del 13.10.2006, irrevocabile il 24.10.2006, la stessa Corte disponeva l'estradizione in Francia del MA, rinviando la consegna a soddisfatta giustizia italiana.
Con ordinanza del 23.09.2006 la Corte genovese respingeva poi una istanza di scarcerazione presentata dal MA a sensi della L. n. 69 del 2005, art. 23, commi 1 e 5 (scadenza dei dieci giorni dall'irrevocabilità della sentenza di consegna).
Propone ricorso il MA, deducendo che erroneamente la Corte di Genova ha ricondotto il caso in esame a una ipotesi di sospensione della consegna per fatto imputabile all'arrestato, ritenendo altresì, sempre erroneamente, che in ogni caso troverebbero nella specie applicazione le norme in materia di misure cautelari di cui al titolo 4^ c.p.p..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello di Genova ha, invero, motivato il rigetto dell'istanza di scarcerazione coi rilievi che:
- il rinvio della consegna a soddisfatta giustizia italiana, disposto a sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, non implica la cessazione dello stato custodiale e comporta una ipotesi di ineseguibilità della consegna imputabile all'imputato agli effetti dell'ultima parte della citata L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5;
- in forza della citata legge, art. 9, comma 5 dell'art. 9, che contiene un rinvio alle norme interne i materia di misure cautelari, sono comunque applicabili i termini di cui all'art. 303 c.p.p..;
- la detenzione a scopo di consegna dopo il giudicato sulla consegna si prospetta nel sistema delineato dalla citata legge, art. 23, comma 6, come esecuzione (anticipata) della pena espianda. Gli esposti rilievi non sono condivisibili.
Anzitutto è arbitrario ricondurre il caso in cui, per esigenze di giustizia interna, si disponga il rinvio della consegna, a una ipotesi di ineseguibilità della consegna imputabile all'arrestato agli effetti della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5. A parte, invero, la diversa collocazione testuale delle due situazioni, è evidente che l'ineseguibilità soggettivamente imputabile implica un impedimento "assoluto" che ha immediata origine nel soggetto, laddove il rinvio della consegna deriva da un'iniziativa statuale di cui il soggetto è destinatario ed è rimesso alla discrezionalità della Corte d'appello. In secondo luogo, nel sistema del mandato di arresto europeo, analogamente a quanto previsto nel regime generale dell'estradizione passiva (art. 714 c.p.p., comma 4), vi è una disciplina autonoma dei termini massimi di custodia (L. n. 69 del 2005, artt. 21 e 23), che preclude, "in parte qua" - in forza dell'espressa clausola di compatibilità - l'operatività del rinvio di cui alla legge citata, art. 9, comma 5. A conforto di tale lettura possono richiamarsi gli argomenti e i principi utilizzati dalla recente sentenza delle SS.UU. 28.11.2006, Stosic) per risolvere nel senso esposto il contrasto determinatosi circa la disciplina da applicare in riferimento alla ipotesi di cui all'art. 709 c.p.p.. Quanto, infine, al rilievo che, in forza della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 6, il periodo di custodia presofferto in esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere dedotto dalla pena da espiare nel Paese richiedente, è evidente che tale previsione "in bonam partem" non può ritorcersi contro il soggetto nel senso di legittimare nei suoi confronti una protrazione della custodia cautelare inibita dalla legge.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con conseguente immediata liberazione del MA se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone l'immediata liberazione di MA ME se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007