Sentenza 18 giugno 2007
Massime • 1
L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, quarto comma, lett. a) L. n. 69 del 2005, non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, perchè la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 17, quarto comma, L. n. 69 del 2005, implica che l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna. (Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le evidenze di fatto ed il compendio indiziario erano comunque desumibili dagli atti trasmessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2007, n. 24771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24771 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 18/06/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1326
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 19510/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Porta Carmine, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza in data 14/5/2007 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito l'avv. Ventura (anche in sost. dell'avv. Chiappero), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Porta Carmine ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale in data 14/5/2007 la Corte di Appello di Torino, Sezione Seconda Penale, ha dichiarato la esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta della sua consegna formulata dalla Autorità Giudiziaria Tedesca, in relazione al mandato di arresto europeo disposto nei suoi confronti, limitatamente al reato di bancarotta semplice a lui ascritto, escludendo che ricorressero le medesime condizioni in riferimento al reato di truffa continuata, pure a lui contestato, trattandosi in quest'ultimo caso di fatti commessi "in buona parte" in Italia.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.7, per la ritenuta sussistenza della doppia punibilità del presunto reato di cui all'art. 64 parag. 1 e art. 84 parag. 1 n. 2 GM (Legge sulle società a responsabilità limitata), contestato nel mandato di arresto europeo. Ad avviso del ricorrente questa ultima fattispecie non sarebbe perfettamente sovrapponibile a quella di bancarotta semplice, prevista dalla L. Fall., art. 217, n. 4 in relazione alla L. Fall., art. 224, n. 1, in quanto nel nostro Paese (contrariamente a quanto stabilito in Germania) sarebbe prevista la dichiarazione di fallimento quale elemento costitutivo del reato e sarebbe richiesto che il comportamento omissivo dell'amministratore abbia aggravato il dissesto societario.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 63, comma 4, lettera a), in relazione alla omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati (sez. 6^, sentenza n. 32516 del 22/9/2006, rv. 234275), nonché difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta irrilevanza di tale mancato inoltro.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.-. Questa Corte ha già chiarito che la omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, perché la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla citata legge, art. 17, comma 4, implica che la Autorità Giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dalla Autorità Giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna (sez. 6^, n. 14993 del 28/4/2006, rv. 234126). Questi principi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di ricorso, sono sostanzialmente stati ribaditi nella successiva sentenza di questa Sezione citata dal ricorrente (sez. 6^, n. 32516 del 22/9/2006, rv. 234275), che ha sì affermato che la omessa allegazione della relazione costituiva causa ostativa alla decisione di consegna, ma in una situazione in cui le "fonti di prova", il tempo ed il luogo di commissione dei fatti e la loro qualificazione giuridica non risultavano desumibili da alcun atto equipollente. Nel caso in esame dagli atti trasmessi risultano ampiamente desumibili le evidenze di fatto e il compendio indiziario emersi a carico del Porta. Ne deriva che, in applicazione dei suindicati orientamenti giurisprudenziali, deve concludersi per la infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.
3.-. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento al primo ordine di censure. In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e degli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6^, n. 11598 del 13/3/2007, rv. 235947; n. 14040 del 7/4/2006, rv. 233545). Nel caso di specie risulta dal mandato di arresto europeo che al Porta è stato contestato di avere, quale amministratore di due società ivi indicate, effettuato numerosi ordinativi di merce presso sempre nuovi fornitori, i quali, una volta consegnata la merce, non erano stati pagati o erano stati tacitati con assegni che erano poi risultati privi di provvista, e di avere continuato in tale attività truffaldina, intenzionalmente omettendo di aprire lo stato di insolvenza. Ne deriva che, al di là delle differenze segnalate dal ricorrente tra il reato di cui all'art. 64 parag. 1 e art. 84 parag. 1 n. 2 GM (Legge sulle società a responsabilità limitata), contestato nel mandato di arresto europeo, e quello di bancarotta semplice, previsto dalla L. Fall. art. 217, n. 4 in relazione alla L. Fall., art. 224, n. 1 (la indispensabile dichiarazione di fallimento;
la necessità che il comportamento omissivo dell'amministratore abbia aggravato il dissesto societario), risulta con tutta evidenza che la concreta fattispecie in esame è punibile per entrambi gli ordinamenti.
4.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007