Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, l'omessa trasmissione del mandato di arresto europeo non determina la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della Corte di appello all'esito del procedimento per la convalida dell'arresto, allorché pervenga, entro il termine di cui all'art. 13, comma terzo, L. 22 aprile 2005, n. 69, la segnalazione della persona nel Sistema Informativo di Schengen (SIS), contenente le indicazioni previste dall'art. 6 della legge citata.
In tema di consegna per l'estero, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui all'art. 6, comma quinto L. 22 aprile 2005, n. 69, per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 16942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16942 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/04/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - N. 1077
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 012535/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU ET, N. IL 15/07/1973;
avverso SENTENZA del 18/03/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. CIOTTO S. P..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna - con la sentenza in epigrafe indicata - ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 9 novembre 2007 dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica di Lituania nei confronti di IE CO e ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
Il mandato di arresto europeo è stato adottato per eseguire il provvedimento cautelare emesso a carico di IE CO per reati di bancarotta. In particolare, CO è accusato, quale presidente e cassiere di una società a responsabilità limitata, di essersi appropriato di beni altrui di notevole valore, nonché di avere gestito in modo ingannevole la contabilità della società e di avere distrutto i dati contabili informatici.
La Corte d'appello ha disatteso le questioni poste dalla difesa e ha chiarito che:
- il provvedimento è stato adottato, all'esito del contraddittorio tra pubblico ministero e il difensore dell'imputato, e riporta in termini specifici gli addebiti con la descrizione delle condotte e la indicazione delle norme violate;
- è stata trasmessa nei termini di legge la segnalazione SIS nei termini di legge, contenente le indicazioni prescritte dalla legge e il mandato di arresto europeo, successivamente trasmesso dallo Stato richiedente, ha ampiamente descritto i fatti oggetto di accusa tanto da rendere superflua la relazione;
- il provvedimento cautelare, per la cui esecuzione è stato poi adottato il mandato d'arresto europeo, descrive le fonti di prove a carico di CO e la loro valutazione complessiva;
- la preclusione di rivalutare la prognosi indiziaria formulata dalle autorità giudiziaria dello Stato emittente, in base ai documenti prodotto nel corso della procedura di consegna;
- il dedotto pericolo per l'incolumità personale di IE RO e la sua effettiva sussistenza devono essere valutati dal Presidente della Corte d'appello o dal magistrato delegato per l'esecuzione della consegna dopo che la sentenza sarà esecutiva.
Lo Stato di emissione ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 69 del 2005. La Corte d'appello pone in rilevo che i fatti ascritti all'estradando costituiscono reato per la legge italiana e che non ricorrono ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. La consegna è subordinata alla condizione, stabilita dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), che CO, dopo essere ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente inflitta nei suoi confronti nello Stato di emissione.
2. Ricorre IE CO e deduce:
Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente e mancanza di validi elementi probatori posti a fondamento della decisione di consegna pronunciata dalla Corte d'appello; il ricorrente ripercorre la vicenda relativa all'attività commerciale svolta in Lituania e le ragioni per le quali poi ha cessato l'attività intrapresa;
deduce la palese infondatezza di appropriazioni indebita e di quella, indicata nel mandato d'arresto europeo "sperperazione di un bene di grande valore"; la ricostruzione dei fatti operata nel mandato d'arresto è priva di gravi indizi di colpevolezza e il riferimento della Corte d'appello alle modalità di accertamento da parte degli inquirenti dello Stato emittente non soddisfa la doverosa verifica del quadro indiziario;
si rileva che la Delib. 9 maggio 2007, con la quale è stata disposta la custodia di RO, è stata adottata in sua assenza in contraddittorio con un difensore d'ufficio; RO non è stato posto a conoscenza del procedimento a proprio carico e non nominato difensore di fiducia.
La violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 2, esistenza di gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in percolo la vita o la salute della persona;
gli inquirenti non hanno svolto indagini sulle ragioni per le quali RO e la sua compagna sono stati costretti a fuggire dalla Lituania, solo dopo un anno dall'apertura del ristorante;
l'attività commerciale, si descrive in ricorso, è stata oggetto di immediato interesse della malavita locale;
RO e la sua compagna sono stati oggetto di minacce sempre più pressanti e violente. Il ritorno di RO in Lituania lo esporrebbe a gravi e seri pericoli e la prova è nelle ragioni per le quali è fuggito a causa di minacce, percosse e violenze. La Corte d'appello ha ingiustificatamente rifiuto di svolgere attività d'indagine per decidere sulla consegna, nonostante la legge di attuazione espressamente prevede di effettuare ogni accertamento utile ai fini della consegna.
La violazione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3, in quanto la misura degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace per il mancato invio del MAE entro il termine di dieci giorni e lo stesso mandato è divenuto anch'esso inefficace e nullo per la stessa ragione: la richiesta è stata inoltrata il 12 gennaio 2008 e il mandato d'arresto è stato inviato il 24 gennaio 2008, a distanza di tredici giorni. La segnalazione SIS non può sostituire il mandato d'arresto. La violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, in quanto il mandato d'arresto è nullo per mancata trasmissione allo stesso della relazione su fatti addebitati. La Corte d'appello ha ritenuto superflua la trasmissione della relazione in quanto il mandato d'arresto conteneva la specifica descrizione dei fatti. Inosservanza dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, e art. 16, in quanto le autorità giudiziaria Lituana, nonostante richiesto il 12 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2008 di trasmettere la documentazione integrativa entro il 7 febbraio 2008, non ha trasmetto entro il termine stabilito la documentazione richiesta, come risulta dalla nota 7 febbraio 2008 del Ministero della giustizia. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e) e t) e dell'art. 1, comma 3, mancanza e contraddittorietà o illogicità della motivazione;
nonostante il provvedimento interno di applicazione della custodia cautelare fosse privo di motivazione, la Corte d'appello ha ritenuto la descrizione dei fatti dettagliata e indicante le fonti di prova;
inoltre, il mandato d'arresto non ha motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale gravità; la Corte avrebbe dovuto per tal motivo rifiutare la richiesta. Nel mandato d'arresto non vi è l'indicazione dei termini massimi di custodia cautelare e la Corte d'appello deve rifiutare la consegna nel caso in cui la legislazione dello Stato emittente non prevede termini massimi di custodia cautelare. Mentre, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che non è prevista l'indicazione dei limiti massimi di carcerazione preventiva.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le censure, sinteticamente descritte in narrativa, non hanno fondamento giuridico e alle questioni, già poste nel giudizio di primo grado vi è stata una corretta risposta dalla Corte d'appello.
2. La prima questione posta è la perdita di efficacia del provvedimento di custodia per omessa trasmissione del mandato d'arresto europeo. La asserita violazione avrebbe dovuto essere posta tempestivamente alla Corte d'appello e l'eventuale diniego avrebbe dovuto essere oggetto di autonomo ricorso L. n. 69 del 2005, ex art.9, comma 7. Indipendentemente dalla preclusione processuale, va rilevato che la L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3, ultima parte prevede che la segnalazione SIS equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazione di cui all'art.
6. La Corte d'appello ha effettuato tale accertamento e ha rilevato che la segnalazione SIS è stata trasmessa nei termini di legge, contenente le indicazioni prescritte dalla legge e il mandato di arresto europeo, successivamente trasmesso dallo Stato richiedente, ha ampiamente descritto i fatti oggetto di accusa tanto da rendere superflua la relazione.
Le due riportate precisazioni, verificate da questa Corte con l'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale, escludono in radice la perdita di efficacia della misura disposta e la dedotta nullità del mandato d'arresto europeo.
2.1. Altra rilievo di profilo processuale è quello del mancato rispetto dei termini per l'invio del provvedimento cautelare interno che avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia del mandato d'arresto eruropeo. Primo fondamentale argomento è quello che la L. n. 69 del 2005, art. 16 riguarda in prevalente misura la documentazione "integrativa", diversa da quella indispensabile ex lege, che la Corte decidente la consegna abbia eventualmente reputato necessaria o utile a fini decisori. In ogni caso, il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, quale termine per la trasmissione degli atti da parte dello Stato di emissione, ha natura meramente ordinatoria. In tal senso si è espressa questa Corte (Sez. Fer., 28 agosto 2007 n. 33633, Bilan, rv. 237054), affermando che il termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui alla L. n.69 del 2005, art. 16, comma 1, e che decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera, ha natura ordinatoria, non influente pertanto sulla consegna della persona oggetto della richiesta.
Il rilievo, inoltre, non è idoneo a dar luogo al rifiuto della consegna, se gli atti in disponibilità della Corte di Appello siano state già sufficienti per una esauriente analisi sulla richiesta di consegna. Questa Corte (Cass. Sez. 6, 23 gennaio 2008 n. 4054, Vasiliu, rv. 238394) si è espressa nel senso che in tema di consegna per l'estero, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, la Corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione ex art. 17, comma 4, e sui gravi indizi di colpevolezza ex art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo.
3. Il ricorrente ripropone la mancata verifica dei gravi indizi di colpevolezza.
Al riguardo, la Corte territoriale si è attenuta all'oramai uniforme principio di diritto affermato da questa Corte nel senso che il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.
L'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. un., 30 gennaio 2007, n. 4614, Ramosi, rv. 235348).
Infine, le questioni relative alla violazione del contraddittorio anticipato per l'adozione del mandato restrittivo interno, va osservato che esse sono prive di pregio. Si da atto che la decisione è stata adottata in presenza di difensore d'ufficio e la procedura, peraltro diversa rispetto a quella vigente nel nostro ordinamento, appare decisamente orientata a una maggiore tutela del diritto difesa.
4. Le ultime due questioni da esaminare - l'una, relativa alla mancata previsione nell'ordinamento della Repubblica di Lituania e, l'altra, ai pericoli interni cui potrà essere esposto CO una volta rientrato nel territorio dello Stato richiedente - sono anche esse infondate.
Quanto alla prima, va precisato, come accertato da questa Corte, che la legislazione penale della Repubblica Lituana prevede limiti massimi della custodia cautelare. Invero costituisce diritto ricevuto il dato, ormai acquisito al patrimonio giuridico formatosi sulle tematiche del mandato di arresto europeo, secondo cui nella Repubblica Lituana in base al nuovo codice di procedura penale del 2005 sono operativi specifici termini di durata massima della custodia carceraria preventiva fino all'emissione della sentenza di primo grado, variabili a seconda della gravità del reato da quattro a quindici mesi, estensibili di ulteriori tre mesi con provvedimento del giudice istruttore (Sez. 6, 19 marzo 2008, n. 7229, Vaicekauskaite).
4.1. Il secondo profilo è stato correttamente risolto dalla Corte d'appello. Infatti, le dedotte questioni di sicurezza cui fa riferimento il ricorrente non sono ostative alla consegna e in realtà riguardano la vigilanza per evitare atti di violenza o ritorsione. Il pericolo di incolumità di IE RO e la sua effettiva sussistenza devono essere valutati dal Presidente della Corte d'appello o dal magistrato delegato per l'esecuzione della consegna dopo che la sentenza sarà esecutiva, mediante precisa raccomandazioni all'autorità delegata al trasferimento.
5. In conclusione, la Corte d'appello ha verificato la regolarità degli atti trasmessi e dei titoli esecutivi per i quali è richiesta la consegna.
È stata correttamente esclusa la sussistenza di condizioni ostative alla consegna, legittimamente disposta. Le questioni dedotte dal ricorrente, oltre che imprecise e confuse nella loro articolazione, non sono dirette in realtà a dedurre ragioni ostative.
5.1. La clausola cui è stato subordinata la consegna, infine, va interpretata nel senso che la consegna è subordinata alla condizione, prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c), che, trattandosi di cittadino italiano, la persona, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
6. Il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Riserva la redazione della motivazione.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008