Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 24 della legge n. 69 del 2005 relativa alla procedura passiva di consegna, è legittimo ed incensurabilmente motivato il provvedimento con il quale la Corte di appello nega il rinvio della consegna medesima - richiesto dal ricorrente fino alla definizione delle sue pendenze nel territorio nazionale - sulla base della considerazione che tale definizione non appare imminente (nella fattispecie, non era stato ancora stato celebrato il processo d'appello contro la sentenza di condanna di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2005, n. 45508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45508 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CRISCUOLO Alessandro Presidente del 14/12/2005
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 2176
Dott. ROSSI Agnello Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 44536/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO Petronel;
avverso la sentenza 14/11/20005 Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Iaoviello Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino disponeva la consegna all'autorità giudiziaria dello Stato dell'Austria di DO Petronel, cittadino rumeno, colpito da mandato di arresto europeo, emesso, mediante segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, in data 13/06/2005 dal Tribunale Regionale di St.Polten, arrestato in data 18/09/2005 dalla Polizia di Stato in Torino, in quanto accusato dei reati di furto e rapina aggravata col concorso di persone e uso di arma.
L'arresto veniva convalidato con ordinanza in data 26/09/2005 dal Consigliere Delegato della Corte di appello.
A fondamento della menzionata sentenza la corte territoriale, dopo aver dato atto dell'acquisizione della documentazione dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, ed in particolare del provvedimento restrittivo, nonché della durata massima di quindici anni della pena detentiva prevista dalla legge austriaca per i reati contestati, contemplati dalla legge italiana nell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, artt. 56 e 628 c.p.; L. n. 497 del 1974, artt. 10,
12, 14, riteneva ininfluenti l'acquisita residenza in Italia e l'atteso riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del consegnando, e non pregiudizievoli alla consegna la definizione delle pendenze giudiziarie in Italia del predetto, spiegando che non si era ancora radicato il giudizio di appello, relativo alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Mondovì, e non era ancora stata disposta l'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale di Pinerolo.
Ricorre per Cassazione il DO a mezzo del suo difensore, il quale denunzia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si era ritenuto che la consegna allo stato richiedente non pregiudicasse la definizione di dette pendenze giudiziarie, e sostiene che la corte di merito aveva ingiustamente sacrificato l'esigenza del ricorrente alla pronta definizione delle pendenze nazionali a vantaggio dell'abdicazione dell'autorità giudiziaria italiana a favore di quella estera. Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Ed invero la corte distrettuale ha fatto corretto uso del potere discrezionale, riconosciutogli della L. n. 69 del 2005, art. 24 cit., negando al ricorrente il rinvio della consegna alla definizione delle menzionate pendenze giudiziarie nel territorio nazionale sul rilievo, tutt'altro che illogico, della non imminenza dell'esecuzione della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato, e della celebrazione del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado. Nè dall'apparato argomentativo dell'impugnato provvedimento è dato riscontrare l'intento di privilegiare l'esecuzione del mandato di arresto a discapito del diritto del ricorrente ad una rapida definizione dei procedimenti penali in corso in Italia, essendo ben motivata, e perciò incensurabile in questa sede, la scelta operata dal giudice di merito.
Diversamente opinando infatti, una volta revocata la misura cautelare, potrebbe essere seriamente pregiudicata, nelle more, l'esigenza di garantire che il consegnando non si sottragga alla consegna.
Non sussistendo quindi il denunciato vizio motivazionale il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla legge citata, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria anche a mezzo telefax al Ministero della Giustizia. Vista la L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 4, riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005