Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
Ai sensi dell’art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, “ipso iure”, l’obbligazione, e ciò a prescindere dall’equivalenza di valore della prestazione sostitutiva a quella originariamente dovuta, essendo sufficiente che l’integrale effetto estintivo non sia stato escluso dal creditore tramite una espressa riserva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t n l i a o o t t u a b g i i r l t b n b ORIGINALE o o c l e t e n d e r e 922- 20 17- r r o o i c REPUBBLICA ITALIANA i r e R t l u ART. 1997CC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 21374/2013 922 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. e.i. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANGELO SPIRITO Presidente Ud. 12/10/2016 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere PU Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA A sul ricorso 21374-2013 proposto da: elettivamente LI LE [...], 221 presso lo domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, CARLO VARVARO rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 2016 contro 2023 DE LO NO;
intimato avversO la sentenza n. 1681/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l'Avvocato CLAUDIO PELLICCIARI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel 2000, CI De EN propose opposizione dinanzi al Tribunale di Palermo avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di EL OL, per il pagamento della somma di £ 40.000.000 cui l'opponente si sarebbe obbligato con scrittura privata del 21 luglio 1997. Il Giudice unico presso il Tribunale di Palermo, con sentenza dell'11 giugno 2007, rigettò l'opposizione, rilevando che, vertendosi in tema di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1998 c.c., il De EN non aveva fornito la prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, necessaria per superare la presunzione a favore del creditore sancita dalla predetta norma.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1681/2012 del 24 novembre 2012. La Corte, a differenza del Giudice di primo grado, ha ritenuto che fosse pacifico che il debito del De RE era stato ripianato con cessione in proprietà alla OL di immobili dello stesso De EN, avvenuta nel 1995, a titolo di datio in solutum. Tale circostanza era stata riconosciuta sia nel corso dell'interrogatorio formale della OL, sia dalla deposizione del teste Inguaggiato. Era invece irrilevante l'ulteriore circostanza, affermata sia dalla OL che dal teste, che la scrittura privata ricognitiva era stata rilasciata perché il valore degli immobili ceduti non sarebbe stato sufficiente a coprire il debito, residuando appunto una differenza di £ 40 milioni. Infatti l'articolo 1197 c.c., che disciplina la prestazione in luogo dell'adempimento, dispone che l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Pertanto, il debito pecuniario del Di 3 EN si sarebbe estinto ipso iure con l'esecuzione della sola suddetta cessione. Se la OL avesse voluto riservarsi di chiedere un supplemento, sul presupposto dell'insufficienza della datio ad estinguere il debito, avrebbe dovuto inserire espressamente questa riserva nell'atto di trasferimento degli immobili.
3. Avverso tale pronunzia, propone ricorso in Cassazione EL OL sulla base di due motivi.
3.1. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1197, 1988 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione delle norme di diritto)". 1: : 112 1107 tratto a formazione Inoltre, da nessun elemento acquisito al processo si evincerebbe che la scrittura privata di riconoscimento di debito e di promessa di pagamento sia priva di causa e quindi nulla. Del resto sarebbe spettato al De EN, che non lo ha fatto, fornire la prova contraria che il debito della OL era estinto per l'intervento di fatti impeditivi, modificativi estintivi che abbiano fatto successivamente venir meno il diritto. Il motivo è infondato. A parte i profili di non autosufficienza, non risulta in ogni caso che la Corte di Appello abbia violato i principi enunciati dalle norme rubricate. Il giudice di seconde cure, infatti, ha ritenuto pacifica l'esistenza dell'accordo tra le parti circa l'estinzione del debito mediante datio in solutum, sulla base del riconoscimento effettuato dalla OL in sede di interrogatorio formale, nonché dell'ulteriore testimonianza conforme. Ha quindi ritenuto che l'obbligazione pecuniaria si fosse estinta per effetto dell'esecuzione della datio e che, pertanto, l'appellante avesse raggiunto la prova idonea a superare la presunzione imposta. Dunque risultano rispettati i principi espressi dagli artt. 1197, 1988 e 2697 c.c.. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia “violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione delle norme di diritto)". La Corte avrebbe travisato le risultanze processuali, dal tenore complessivo delle quali emergeva in realtà che la cessione degli immobile avvenuta nel 1995 in favore della OL non era stata 5 integralmente satisfattiva del credito della stessa nei confronti del De EN, tant'è vero che qualche anno dopo questi aveva riconosciuto il debito residuo e ne aveva promesso il relativo pagamento. La Corte non spiega, inoltre, per quale ragione il De EN, pur avendo estinto integralmente il proprio debito nel 1995, abbia sottoscritto la scrittura del 21 luglio 1997. Il motivo è apparentemente volto a censurare sotto il profilo della violazione di legge la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice del l'appello. Ciò contrasta con l'orientamento di questa Corte secondo cui, mentre la A doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la censura che investe la valutazione (attivita regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. n. 15107 del 2013) Tuttavia, al di là del titolo, le argomentazioni svolte dal ricorrente nel motivo in esame sono dirette a censurare l'iter motivazionale della sentenza. Anche in quest'ottica, però, il motivo non è fondato Infatti, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, l'art. 1197 c.c. prevede, se sussiste il consenso del creditore, l'estinzione ipso iure dell'obbligazione sulla base della semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell'adempimento, e ciò indipendentemente dal fatto che 6 quest'ultima sia 0 meno di valore equivalente alla prestazione originariamente dovuta. Pertanto, ove sia riconosciuta l'esistenza di una datio in solutum e non risulti che l'effetto estintivo della stessa sia stata limitata dal creditore tramite un'espressa riserva, contestuale all'esecuzione della prestazione sostitutiva, si deve ritenere che il debitore sia integralmente liberato. Nel caso, non risulta (e nemmeno la ricorrente lo sostiene) che nell'atto di cessione degli immobili, con cui è stata data esecuzione alla datio in solutum, la creditrice abbia fatto riserva di chiedere la parte del debito non coperta dal valore degli immobili ceduti. Pertanto, la decisione della Corte appare corretta anche sotto il profilo motivazionale.
6. L'intimato non ha svolto difese e pertanto non occorre disporre sulle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 12 ottobre 2016. Il Presidente Il consignere ester Maple Crist i g g O Funzionario Go n Innocenze BA STAG