TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/06/2024, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 832/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 832/2022 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Spasari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Caradosso 15
- parte attrice opponente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Simone, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Serbelloni, 4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
1. Revocare il decreto ingiuntivo n.ro 2105/2021 (n. 4852/2021 R.G.9 emesso il 28.12.2021 dal Tribunale di Como nei confronti di , rigettando, comunque, la Parte_1 domanda di pagamento formulata nei suoi confronti;
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dall'opponente, , in quanto generica e priva di riferimento alla natura ed Parte_1 al tipo di esposizione debitoria del ritenendo, in ogni caso, Controparte_2
, anche ai sensi e per gli effetti legali di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., Parte_1 liberata da detta garanzia e ciò anche per l'evidente nullità parziale della clausola di cui al n°6, con conseguente estinzione della fideiussione in atti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto, comunque, della domanda di pagamento formulata dalla banca convenuta in opposizione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per tutti i motivi esposti con i precedenti atti;
pagina 1 di 8 - per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2105/2021, R.G. n. 4852/2021, e condannare la sig.ra al pagamento della somma ingiunta pari ad Parte_1
€.32.508,87.=, oltre interessi, come da domanda, ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €.1.400,00.= per compensi, €.496,00.= per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n. 2105/2021, R.G. n. 4852/2021, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti della opponente;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa della somma pari ad €.32.508,87.=, ovvero di quella CP_1 Controparte_3 maggiore o minore somma che verrà eventualmente accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2105/2021 del 28.12.2021, con il quale il Tribunale di Como l'ha condannata a pagare a quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Organizzazione_1 [...]
cessionaria del credito litigioso, la somma di € 32.508.87, oltre interessi e spese CP_1
della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 127400000158, acceso da presso una filiale della cedente Controparte_2 Org_2
e garantito da fideiussione omnibus rilasciata da il 29.10.2014.
[...] Parte_1
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
- che la debitrice principale era stata dichiarata fallita in data 24.10.2018 e il fallimento era stato dichiarato chiuso, per mancanza di attivo, in data 22.11.2021;
- la nullità della fideiussione omnibus e, comunque, la sua inefficacia per non aver la banca determinato il massimale garantito in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche, e, comunque, in conformità ai principi di buona fede e correttezza;
- l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente ex art. 1955 c.c. in quanto, per fatto del creditore, non potrebbe più avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, considerato che l'opposta aveva agito in via monitoria solo in data 15.12.2021, dopo la chiusura del Fallimento del debitore principale, cosicché sarebbe preclusa alla garante qualsiasi azione surrogatoria o di regresso;
- l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente anche ex art. 1956 c.c. per le obbligazioni future sorte successivamente al 31.12.2014, data in cui il fido concesso pagina 2 di 8 di € 10.000,00 era stato “di fatto” aumentato fino ad € 50.000,00, o, quantomeno, per quelle sorte successivamente al 16.08.2017, data in cui la posizione era stata passata a sofferenza, considerando che l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca circa l'andamento del conto corrente garantito;
- la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della
[...]
del 22.05.2005; conseguentemente, l'avvenuta estinzione della fideiussione Org_3
per non essersi la banca attivata per il recupero del credito entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dal 16.08.2017, data di chiusura del conto corrente.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della fideiussione prestata, in quanto “generica e priva di riferimento alla natura ed al tipo di esposizione debitoria del e, in ogni Controparte_2 caso, di ritenere l'opponente liberata dalla garanzia anche ai sensi degli artt. 1955, 1956 c.c.
e, in conseguenza della nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione, 1957 c.c..
Si è costituita in giudizio e, per essa, deducendo che: Controparte_1 Controparte_3
- l'opponente non avrebbe contestato l'esistenza e l'ammontare del credito garantito;
- tutte le eccezioni di nullità ed inefficacia della garanzia prestata dall'opponente sarebbero infondate;
- sarebbe infondata l'eccezione di nullità della garanzia per determinazione di un massimo garantito sproporzionato rispetto alle capacità economiche del debitore, posto che l'art. 1938 c.c. non imporrebbe il rispetto di alcun criterio di proporzionalità tra l'importo massimo garantito e le condizioni economiche del garante, né del garantito e, comunque, non vi sarebbe prova della dedotta sproporzione, né, comunque, dell'adozione da parte della banca di condotte contrarie a buona fede;
- sarebbe infondata anche l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955
c.c., sia perché il fallimento della debitrice principale era stato chiuso per assenza di attivo e, quindi, non si comprenderebbe quale azione di surroga o regresso avrebbe potuto esercitare il fideiussore nei confronti del debitore, sia perché comunque l'art. 10 della garanzia prevedeva la rinuncia del fideiussore al diritto di regresso o di pagina 3 di 8 surroga nei confronti del debitore sino al completo soddisfacimento delle ragioni della banca;
- sarebbe infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., in assenza di alcuno dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, per l'applicazione della norma, posto che, da un lato, il creditore, almeno sino al dicembre 2016, non aveva avuto alcun indizio di eventuali peggioramenti della situazione patrimoniale del debitore principale, dall'altro lato, la banca cedente non aveva concesso nessun ulteriore finanziamento, affidamento o apertura di credito;
infine, l'opponente, essendo segretaria del , avrebbe dovuto conoscere la condizione CP_2
patrimoniale del debitore garantito e, comunque, si sarebbe impegnata ad informarsi sulla stessa a norma dell'art. 5 del contratto di garanzia;
- sarebbe infondata anche, sotto plurimi profili, l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione e, comunque, la dedotta nullità sarebbe irrilevante, posto che comunque il termine di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stato rispettato, avendo la banca trasmesso in data 23.02.2017 sia alla debitrice principale che alla garante, lettera di revoca degli affidamenti, con contestuale intimazione di pagamento e risultando tale modalità di esercizio del diritto sufficiente ad evitare la decadenza comminata dall'art. 1957 c.c., in virtù della clausola a prima richiesta contenuta nel contratto di garanzia
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 21.09.2022, svoltasi avanti altro giudice in temporanea sostituzione della sottoscritta, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010. All'udienza del 22.03.2023, accertato l'esperimento del procedimento di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.03.2024, poi anticipata d'ufficio al
06.03.2024.
Alla predetta udienza le parti hanno precisato le conclusioni e, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 4 di 8 per il tramite della mandataria ha agito in via monitoria Controparte_1 Controparte_3
per ottenere dalla garante il pagamento del saldo passivo del conto Parte_1
corrente acceso, in data 04.06.2014, dalla debitrice principale Controparte_2
presso la quale, in data 18.02.2020, aveva ceduto il credito, ex
[...] Org_2 artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e 58 TUB, all'odierna opposta.
A fondamento della domanda, l'opposta ha prodotto in via monitoria il contratto di conto corrente n. 127400000158, sottoscritto in data 04.06.2014 da Controparte_2
gli estratti conto integrali sino alla chiusura del conto, in data 16.08.2017, nonché
[...]
l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB del conto passato in sofferenza (cfr., docc. nn. 5,
6, 7 fascicolo monitorio), dal quale risulta un saldo passivo del conto pari ad € 32.508,87.
La predetta documentazione non è stata contestata dall'opponente, sicché deve dirsi accertato il credito, vantato in origine da e ceduto a nei Org_2 Controparte_1
confronti del debitore principale e risultante dal saldo Controparte_2
passivo del conto corrente bancario sopra menzionato.
Non è, inoltre, in contestazione la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo all'opposta, non avendo parte opponente formulato alcuna eccezione in proposito, sicché la legittimazione sostanziale dell'opposta, quale cessionaria del credito litigioso, deve intendersi implicitamente riconosciuta dall'attrice (cfr., Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016).
A fondamento della domanda svolta nei confronti dell'opponente, l'opposta ha altresì prodotto, in via monitoria, il contratto di fideiussione, sottoscritto da in Parte_1 data 29.10.2014, con la quale quest'ultima si era costituita garante del , per CP_2
l'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti della banca, sino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00 (cfr., doc. n. 8 fascicolo monitorio).
Devono, pertanto, essere esaminate le domande attoree di accertamento della nullità del contratto e, comunque, le eccezioni di estinzione della fideiussione, costituente titolo della domanda svolta nei confronti della garante opponente.
In primo luogo, è infondata la domanda di accertamento di nullità del contratto del
29.10.2014 in quanto la fideiussione sarebbe “generica e priva di riferimento alla natura ed al tipo di esposizione debitoria del . Difatti, l'art. 1938 c.c. Controparte_2
prescrive, per la validità della fideiussione per obbligazioni future, esclusivamente la previsione dell'importo massimo garantito, elemento che appare pertanto sufficiente per la determinazione dell'oggetto della garanzia, in assenza di previsioni legali che impongano pagina 5 di 8 l'indicazione di elementi ulteriori o la necessaria “proporzione” tra il valore della garanzia prestata e le “potenzialità economiche” del debitore. Nel caso di specie, l'importo massimo della fideiussione è esattamente determinato nella misura di € 150.000,00 (cfr., doc. n. 8 monitorio) e, pertanto, il contratto è valido ed efficace.
In secondo luogo, è infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1955 c.c.. Deve infatti innanzitutto osservarsi che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr., Cass. n. 4175/2020). Conseguentemente, non può assurgere a fatto del creditore, rilevante ex art. 1955 c.c., il mero “ritardo” nell'escussione del garante che, nella tesi attorea, avrebbe impedito una futura azione di regresso nei confronti del debitore principale, essendone stato ormai chiuso il fallimento per esaurimento dell'attivo.
Difatti, la scelta del creditore di escutere il garante solo dopo l'infruttuosa esecuzione del debitore principale non può essere considerata comportamento colposo, non essendovi alcun obbligo giuridico del creditore di escutere il garante prima o insieme al debitore principale, né potendo essere imputata al creditore l'acclarata insolvenza del debitore principale, che, anzi, giustifica l'escussione della garanzia personale prestata.
In terzo luogo, è infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1956 c.c.. Difatti, “in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art.
1956” (cfr., Cass. n. 10870/2005), mentre nel caso in esame, parte attrice non ha dimostrato la circostanza, solo allegata e specificamente contestata dall'opposta, per cui,
pagina 6 di 8 successivamente alla prestazione della garanzia, la banca avrebbe aumentato il fido concesso e, quindi, che avrebbe fatto ulteriore credito alla debitrice garantita senza il suo consenso.
Infine, è infondata l'eccezione di nullità dell'art. 6 della garanzia prestata dall'opponente in data 29.10.2014, in quanto conforme allo schema ABI giudicato lesivo della concorrenza dalla con provvedimento del 02.05.2005. Pur infatti dovendo essere Org_3 condiviso, in via generale, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'elevata attitudine del provvedimento della di accertamento dell'infrazione a provare Org_3
la condotta anticoncorrenziale (cfr., Cass. n. 13848/2019) e a legittimazione del fideiussore ad agire per ottenere (anche) l'accertamento della nullità del contratto “a valle” che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 2207/2005), deve tuttavia ritenersi che il provvedimento della , in quanto riferito esclusivamente alle Org_3 fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di esame dalla e, cioè, tra il Org_3
2002 e il maggio 2005, non possa assumere il richiamato valore di prova “privilegiata” con riferimento all'esistenza di intese restrittive della concorrenza per l'adozione di fideiussioni in epoca, come nel caso di specie, di molto successiva a quella esaminata dall'autorità di vigilanza e nel quale nessun accertamento è stato svolto (cfr., anche, cit. Trib. Milano, Sez.
Specializzata Imprese, sentenza del 19.01.2022). Nella specie, come visto, la fideiussione per cui è causa è stata rilasciata solo in data 29.10.2014 e, quindi, oltre nove anni dopo il termine del periodo oggetto dell'indagine della , sicché, da una parte, nessun Org_3 valore di prova privilegiata sull'esistenza di alcuna intesa anticoncorrenziale nel mercato degli impieghi bancari, attuata mediante la determinazione di specifiche condizioni contrattuali delle garanzie fideiussorie, nell'anno 2014, può essere attribuita al provvedimento della del 02.05.2005, dall'altra parte, l'attrice non ha fornito Org_3
alcuna prova dell'esistenza di una intesa illecita, analoga a quella accertata come esistente quasi dieci anni prima, con riferimento al contenuto delle fideiussioni prestate al momento del rilascio della garanzia per cui è causa.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi deve essere condannata Parte_1
a rifondere a rappresentata della mandataria le spese Controparte_1 Controparte_3
sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 4.000,00
pagina 7 di 8 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande e l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2105/2021 del 28.12.2021 e, per l'effetto, lo conferma;
2) condanna a rifondere a rappresentata della Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_3
liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
10 giugno 2024
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 832/2022 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Spasari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Caradosso 15
- parte attrice opponente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Simone, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Serbelloni, 4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
1. Revocare il decreto ingiuntivo n.ro 2105/2021 (n. 4852/2021 R.G.9 emesso il 28.12.2021 dal Tribunale di Como nei confronti di , rigettando, comunque, la Parte_1 domanda di pagamento formulata nei suoi confronti;
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dall'opponente, , in quanto generica e priva di riferimento alla natura ed Parte_1 al tipo di esposizione debitoria del ritenendo, in ogni caso, Controparte_2
, anche ai sensi e per gli effetti legali di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., Parte_1 liberata da detta garanzia e ciò anche per l'evidente nullità parziale della clausola di cui al n°6, con conseguente estinzione della fideiussione in atti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto, comunque, della domanda di pagamento formulata dalla banca convenuta in opposizione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per tutti i motivi esposti con i precedenti atti;
pagina 1 di 8 - per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2105/2021, R.G. n. 4852/2021, e condannare la sig.ra al pagamento della somma ingiunta pari ad Parte_1
€.32.508,87.=, oltre interessi, come da domanda, ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €.1.400,00.= per compensi, €.496,00.= per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n. 2105/2021, R.G. n. 4852/2021, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti della opponente;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa della somma pari ad €.32.508,87.=, ovvero di quella CP_1 Controparte_3 maggiore o minore somma che verrà eventualmente accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2105/2021 del 28.12.2021, con il quale il Tribunale di Como l'ha condannata a pagare a quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Organizzazione_1 [...]
cessionaria del credito litigioso, la somma di € 32.508.87, oltre interessi e spese CP_1
della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 127400000158, acceso da presso una filiale della cedente Controparte_2 Org_2
e garantito da fideiussione omnibus rilasciata da il 29.10.2014.
[...] Parte_1
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
- che la debitrice principale era stata dichiarata fallita in data 24.10.2018 e il fallimento era stato dichiarato chiuso, per mancanza di attivo, in data 22.11.2021;
- la nullità della fideiussione omnibus e, comunque, la sua inefficacia per non aver la banca determinato il massimale garantito in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche, e, comunque, in conformità ai principi di buona fede e correttezza;
- l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente ex art. 1955 c.c. in quanto, per fatto del creditore, non potrebbe più avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, considerato che l'opposta aveva agito in via monitoria solo in data 15.12.2021, dopo la chiusura del Fallimento del debitore principale, cosicché sarebbe preclusa alla garante qualsiasi azione surrogatoria o di regresso;
- l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente anche ex art. 1956 c.c. per le obbligazioni future sorte successivamente al 31.12.2014, data in cui il fido concesso pagina 2 di 8 di € 10.000,00 era stato “di fatto” aumentato fino ad € 50.000,00, o, quantomeno, per quelle sorte successivamente al 16.08.2017, data in cui la posizione era stata passata a sofferenza, considerando che l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca circa l'andamento del conto corrente garantito;
- la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della
[...]
del 22.05.2005; conseguentemente, l'avvenuta estinzione della fideiussione Org_3
per non essersi la banca attivata per il recupero del credito entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dal 16.08.2017, data di chiusura del conto corrente.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della fideiussione prestata, in quanto “generica e priva di riferimento alla natura ed al tipo di esposizione debitoria del e, in ogni Controparte_2 caso, di ritenere l'opponente liberata dalla garanzia anche ai sensi degli artt. 1955, 1956 c.c.
e, in conseguenza della nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione, 1957 c.c..
Si è costituita in giudizio e, per essa, deducendo che: Controparte_1 Controparte_3
- l'opponente non avrebbe contestato l'esistenza e l'ammontare del credito garantito;
- tutte le eccezioni di nullità ed inefficacia della garanzia prestata dall'opponente sarebbero infondate;
- sarebbe infondata l'eccezione di nullità della garanzia per determinazione di un massimo garantito sproporzionato rispetto alle capacità economiche del debitore, posto che l'art. 1938 c.c. non imporrebbe il rispetto di alcun criterio di proporzionalità tra l'importo massimo garantito e le condizioni economiche del garante, né del garantito e, comunque, non vi sarebbe prova della dedotta sproporzione, né, comunque, dell'adozione da parte della banca di condotte contrarie a buona fede;
- sarebbe infondata anche l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955
c.c., sia perché il fallimento della debitrice principale era stato chiuso per assenza di attivo e, quindi, non si comprenderebbe quale azione di surroga o regresso avrebbe potuto esercitare il fideiussore nei confronti del debitore, sia perché comunque l'art. 10 della garanzia prevedeva la rinuncia del fideiussore al diritto di regresso o di pagina 3 di 8 surroga nei confronti del debitore sino al completo soddisfacimento delle ragioni della banca;
- sarebbe infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., in assenza di alcuno dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, per l'applicazione della norma, posto che, da un lato, il creditore, almeno sino al dicembre 2016, non aveva avuto alcun indizio di eventuali peggioramenti della situazione patrimoniale del debitore principale, dall'altro lato, la banca cedente non aveva concesso nessun ulteriore finanziamento, affidamento o apertura di credito;
infine, l'opponente, essendo segretaria del , avrebbe dovuto conoscere la condizione CP_2
patrimoniale del debitore garantito e, comunque, si sarebbe impegnata ad informarsi sulla stessa a norma dell'art. 5 del contratto di garanzia;
- sarebbe infondata anche, sotto plurimi profili, l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione e, comunque, la dedotta nullità sarebbe irrilevante, posto che comunque il termine di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stato rispettato, avendo la banca trasmesso in data 23.02.2017 sia alla debitrice principale che alla garante, lettera di revoca degli affidamenti, con contestuale intimazione di pagamento e risultando tale modalità di esercizio del diritto sufficiente ad evitare la decadenza comminata dall'art. 1957 c.c., in virtù della clausola a prima richiesta contenuta nel contratto di garanzia
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 21.09.2022, svoltasi avanti altro giudice in temporanea sostituzione della sottoscritta, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010. All'udienza del 22.03.2023, accertato l'esperimento del procedimento di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.03.2024, poi anticipata d'ufficio al
06.03.2024.
Alla predetta udienza le parti hanno precisato le conclusioni e, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 4 di 8 per il tramite della mandataria ha agito in via monitoria Controparte_1 Controparte_3
per ottenere dalla garante il pagamento del saldo passivo del conto Parte_1
corrente acceso, in data 04.06.2014, dalla debitrice principale Controparte_2
presso la quale, in data 18.02.2020, aveva ceduto il credito, ex
[...] Org_2 artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e 58 TUB, all'odierna opposta.
A fondamento della domanda, l'opposta ha prodotto in via monitoria il contratto di conto corrente n. 127400000158, sottoscritto in data 04.06.2014 da Controparte_2
gli estratti conto integrali sino alla chiusura del conto, in data 16.08.2017, nonché
[...]
l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB del conto passato in sofferenza (cfr., docc. nn. 5,
6, 7 fascicolo monitorio), dal quale risulta un saldo passivo del conto pari ad € 32.508,87.
La predetta documentazione non è stata contestata dall'opponente, sicché deve dirsi accertato il credito, vantato in origine da e ceduto a nei Org_2 Controparte_1
confronti del debitore principale e risultante dal saldo Controparte_2
passivo del conto corrente bancario sopra menzionato.
Non è, inoltre, in contestazione la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo all'opposta, non avendo parte opponente formulato alcuna eccezione in proposito, sicché la legittimazione sostanziale dell'opposta, quale cessionaria del credito litigioso, deve intendersi implicitamente riconosciuta dall'attrice (cfr., Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016).
A fondamento della domanda svolta nei confronti dell'opponente, l'opposta ha altresì prodotto, in via monitoria, il contratto di fideiussione, sottoscritto da in Parte_1 data 29.10.2014, con la quale quest'ultima si era costituita garante del , per CP_2
l'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti della banca, sino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00 (cfr., doc. n. 8 fascicolo monitorio).
Devono, pertanto, essere esaminate le domande attoree di accertamento della nullità del contratto e, comunque, le eccezioni di estinzione della fideiussione, costituente titolo della domanda svolta nei confronti della garante opponente.
In primo luogo, è infondata la domanda di accertamento di nullità del contratto del
29.10.2014 in quanto la fideiussione sarebbe “generica e priva di riferimento alla natura ed al tipo di esposizione debitoria del . Difatti, l'art. 1938 c.c. Controparte_2
prescrive, per la validità della fideiussione per obbligazioni future, esclusivamente la previsione dell'importo massimo garantito, elemento che appare pertanto sufficiente per la determinazione dell'oggetto della garanzia, in assenza di previsioni legali che impongano pagina 5 di 8 l'indicazione di elementi ulteriori o la necessaria “proporzione” tra il valore della garanzia prestata e le “potenzialità economiche” del debitore. Nel caso di specie, l'importo massimo della fideiussione è esattamente determinato nella misura di € 150.000,00 (cfr., doc. n. 8 monitorio) e, pertanto, il contratto è valido ed efficace.
In secondo luogo, è infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1955 c.c.. Deve infatti innanzitutto osservarsi che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr., Cass. n. 4175/2020). Conseguentemente, non può assurgere a fatto del creditore, rilevante ex art. 1955 c.c., il mero “ritardo” nell'escussione del garante che, nella tesi attorea, avrebbe impedito una futura azione di regresso nei confronti del debitore principale, essendone stato ormai chiuso il fallimento per esaurimento dell'attivo.
Difatti, la scelta del creditore di escutere il garante solo dopo l'infruttuosa esecuzione del debitore principale non può essere considerata comportamento colposo, non essendovi alcun obbligo giuridico del creditore di escutere il garante prima o insieme al debitore principale, né potendo essere imputata al creditore l'acclarata insolvenza del debitore principale, che, anzi, giustifica l'escussione della garanzia personale prestata.
In terzo luogo, è infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1956 c.c.. Difatti, “in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art.
1956” (cfr., Cass. n. 10870/2005), mentre nel caso in esame, parte attrice non ha dimostrato la circostanza, solo allegata e specificamente contestata dall'opposta, per cui,
pagina 6 di 8 successivamente alla prestazione della garanzia, la banca avrebbe aumentato il fido concesso e, quindi, che avrebbe fatto ulteriore credito alla debitrice garantita senza il suo consenso.
Infine, è infondata l'eccezione di nullità dell'art. 6 della garanzia prestata dall'opponente in data 29.10.2014, in quanto conforme allo schema ABI giudicato lesivo della concorrenza dalla con provvedimento del 02.05.2005. Pur infatti dovendo essere Org_3 condiviso, in via generale, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'elevata attitudine del provvedimento della di accertamento dell'infrazione a provare Org_3
la condotta anticoncorrenziale (cfr., Cass. n. 13848/2019) e a legittimazione del fideiussore ad agire per ottenere (anche) l'accertamento della nullità del contratto “a valle” che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 2207/2005), deve tuttavia ritenersi che il provvedimento della , in quanto riferito esclusivamente alle Org_3 fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di esame dalla e, cioè, tra il Org_3
2002 e il maggio 2005, non possa assumere il richiamato valore di prova “privilegiata” con riferimento all'esistenza di intese restrittive della concorrenza per l'adozione di fideiussioni in epoca, come nel caso di specie, di molto successiva a quella esaminata dall'autorità di vigilanza e nel quale nessun accertamento è stato svolto (cfr., anche, cit. Trib. Milano, Sez.
Specializzata Imprese, sentenza del 19.01.2022). Nella specie, come visto, la fideiussione per cui è causa è stata rilasciata solo in data 29.10.2014 e, quindi, oltre nove anni dopo il termine del periodo oggetto dell'indagine della , sicché, da una parte, nessun Org_3 valore di prova privilegiata sull'esistenza di alcuna intesa anticoncorrenziale nel mercato degli impieghi bancari, attuata mediante la determinazione di specifiche condizioni contrattuali delle garanzie fideiussorie, nell'anno 2014, può essere attribuita al provvedimento della del 02.05.2005, dall'altra parte, l'attrice non ha fornito Org_3
alcuna prova dell'esistenza di una intesa illecita, analoga a quella accertata come esistente quasi dieci anni prima, con riferimento al contenuto delle fideiussioni prestate al momento del rilascio della garanzia per cui è causa.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi deve essere condannata Parte_1
a rifondere a rappresentata della mandataria le spese Controparte_1 Controparte_3
sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 4.000,00
pagina 7 di 8 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande e l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2105/2021 del 28.12.2021 e, per l'effetto, lo conferma;
2) condanna a rifondere a rappresentata della Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_3
liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
10 giugno 2024
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 8 di 8