Articolo 1998 del Codice civile
Articolo 1997Articolo 1999
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19 aprile 1942
Art. 1998.

(Titoli con diritto a premi).

Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilita' aleatorie prodotte dal titolo.

Il premio e' investito a norma dell'art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilita' aleatorie prodotte dal titolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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