Provvedimento: […] 1) Con il primo motivo di ricorso il Comune, denunciando violazione dell'art. 1998 c.c., in relazione alle disposizioni del T.U. n. 148/15 e succ. modd. che disciplinano le attribuzioni degli organi comunali, deduce che, affinché il riconoscimento del debito proveniente dalla P.A. sia valido ed efficace, debbono essere rispettate le forme e le modalità prescritte per la relativa manifestazione di volontà e sostiene che, nel caso di specie, la dichiarazione del sindaco non era idonea ad impegnare la sua volontà (e non poteva perciò costituire valido atto di riconoscimento del debito) in quanto non era stata preceduta da un'apposita delibera della giunta o del consiglio che l'autorizzava.
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