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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4533 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PELLEGRINI SALVATORE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
–
[...]
Controparte_2
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di CP_2
resistente
E CONTRO
Controparte_3
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 28/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 02220239000424366000 e dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n. 02220090012661616000 condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite,
1 che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. PELLEGRINI SALVATORE.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08/04/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
02220239000424366000, relativamente alla cartella n. 02220090012661616000 di €
19.223,01 avente ad oggetto sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 di pertinenza dell'assessorato regionale del lavoro e notificata il 27.02.2023, deducendone la illegittimità per la mancata previa notifica dell'atto presupposto ed in ogni caso per la successiva intervenuta prescrizione ovvero per intervenuta decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46 del 1999, e concludendo con la domanda di annullamento dell'atto opposto;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'assessorato della famiglia- ispettorato del lavoro, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L' , benché ritualmente vocata in giudizio, Controparte_3
rimaneva contumace;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che l' resistente deduce che “la cartella esattoriale per cui è CP_1 causa scaturisce dall'iscrizione a ruolo delle ordinanze-ingiunzione emesse il
12/05/2004 e notificate il 13/05/2004; le suddette ordinanze, identificate dai numeri
22/0237, 22/0238, 22/0239, 22/0240 e 22/0241 sono state iscritte a ruolo dall'Amministrazione in epigrafe in data 16/12/2008”;
- rilevato che l'Assessorato non fornisce alcuna prova di quanto indicato;
- rilevato, dunque, che il credito affermato non può che ritenersi prescritto, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle amministrazioni resistente, che non hanno provato l'esistenza di attività volte alla riscossione del credito, con distrazione in favore dal procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione di rito;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4533 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PELLEGRINI SALVATORE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
–
[...]
Controparte_2
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di CP_2
resistente
E CONTRO
Controparte_3
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 28/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 02220239000424366000 e dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n. 02220090012661616000 condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite,
1 che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. PELLEGRINI SALVATORE.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08/04/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
02220239000424366000, relativamente alla cartella n. 02220090012661616000 di €
19.223,01 avente ad oggetto sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 di pertinenza dell'assessorato regionale del lavoro e notificata il 27.02.2023, deducendone la illegittimità per la mancata previa notifica dell'atto presupposto ed in ogni caso per la successiva intervenuta prescrizione ovvero per intervenuta decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46 del 1999, e concludendo con la domanda di annullamento dell'atto opposto;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'assessorato della famiglia- ispettorato del lavoro, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L' , benché ritualmente vocata in giudizio, Controparte_3
rimaneva contumace;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che l' resistente deduce che “la cartella esattoriale per cui è CP_1 causa scaturisce dall'iscrizione a ruolo delle ordinanze-ingiunzione emesse il
12/05/2004 e notificate il 13/05/2004; le suddette ordinanze, identificate dai numeri
22/0237, 22/0238, 22/0239, 22/0240 e 22/0241 sono state iscritte a ruolo dall'Amministrazione in epigrafe in data 16/12/2008”;
- rilevato che l'Assessorato non fornisce alcuna prova di quanto indicato;
- rilevato, dunque, che il credito affermato non può che ritenersi prescritto, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle amministrazioni resistente, che non hanno provato l'esistenza di attività volte alla riscossione del credito, con distrazione in favore dal procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione di rito;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2