Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.2506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE nella causa iscritta al n. 2506 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Napoli n. 84, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Turrisi che li rappresenta e difende del presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato all'atto di citazione
Attori
( ), CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
( ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Controparte_3
), ( ), tutti C.F._6 Controparte_4 CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Sciuti n. 55, presso lo studio dell'Avv. Ippolito Crispino che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: Azioni a tutela della proprietà (948 e 949 c.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 Pt_2
e premettevano:
[...] Parte_3
Palermo il giorno 19.4.1983, dei terreni ubicati nel Comune di Palermo, censiti al
NCT, fg. 28, p.lle 25, 32, 190, 250, 251, 279 e 33, cui si accede (anche) da una stradella con ingresso carrabile ubicato su viale della Regione Siciliana n. 6318, ricadente (secondo la prospettazione di parte) per metà su proprietà degli stessi attori (p.lla 32) e per l'altra metà sulla p.lla 1453 (di proprietà dei convenuti).
Gli attori esponevano, quindi: i) che nella primavera dell'anno 2015, gli odierni convenuti e loro confinanti, , Controparte_5 Controparte_4 CP_3
e sostituivano il cancello di ingresso posto su viale Regione
[...] CP_1
Siciliana, senza fare consegna delle nuove chiavi agli attori;
ii) che nel mese di ottobre dell'anno 2017, ingerendosi nella proprietà di essi attori, i convenuti realizzavano una
“recinzione, con muretto in cemento armato e rete metallica, sul confine tra il fondo insistente sulla particella 25 e quello sulla particella 18, di proprietà del Comune di Palermo”; iii) che, inoltre, con atto stipulato in data 27.12.2019 ai rogiti del notaio (rep. 113579, racc. n. Persona_2
22042), donava agli altri convenuti (suoi figli) l'appezzamento di terreno CP_1
di proprietà degli attori, censito al fg. 28, p.lla 25, dichiarando di esserne proprietaria per intervenuta usucapione;
iv) infine, che in data 28.7.21, i convenuti apponevano una catena sul cancelletto ubicato “a metà della particella 25” (v. estratto di mappa prodotto con la citazione, ove tale cancello viene denominato “recinzione con cancello”), in modo da impedire agli attori di raggiungere la parte “più remota di tale loro particella”, che veniva, quindi, sottratta alla loro disponibilità.
Per quanto sopra, gli odierni attori formulavano le seguenti conclusioni:
1. “Dire e dichiarare che l'immobile identificato catastalmente nel NCT di Palermo al
Foglio 28, Particelle nn. 25 (di are 29 e centiare 56) è di proprietà dei germani Pt_1
nato a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], C.F. E nata a [...]F._2 Parte_3
Palermo il 28/7/1962, C.F. e, conseguentemente, dichiarare C.F._3 nullo ed, in ogni caso, privo di qualsivoglia effetto l'atto di trasferimento del suddetto immobile, dalla sig.ra ai sigg.ri e CP_1 Controparte_5 CP_3
rogato per notar da Palermo del 27.12.2019 (Rep. n. 113597 e CP_4 Persona_2
Racc. 22042), nella parte in cui viene disposto a non domino dell'immobile identificato catastalmente nel NCT di Palermo al Foglio 28, Particelle nn. 25 (di are 29 e centiare
56) per mancanza del diritto a disporre del bene.
2. Condannare la sig.ra ed i sigg.ri e CP_1 Controparte_5 CP_3 all'immediata rimessa in pristino stato, (segnatamente con condanna per i sig.ri CP_4
e e per la sig.ra a demolire Controparte_4 CP_3 CP_5 CP_1
l'abusiva recinzione, con muretto in cemento armato e rete metallica, da essi realizzata sul confine tra il fondo insistente sulla p.lla 25, di proprietà degli attori, e quello sulla
p.lla 18, di proprietà del Comune di Palermo) del suddetto immobile ed a rilasciare libero
e sgombro il fondo, condannando altresì ì convenuti a rimuovere dal fondo quanto di loro proprietà, riconsegnando il fondo alla disponibilità ed al godimento degli odierni attori che ne sono i legittimi proprietari, nonchè rimuovere la catena con lucchetto abusivamente posti dai convenuti al cancelletto sito a metà della particella 25 predetta, nonchè a restituire copia delle chiavi del cancello di ingresso, posto in Viale Regione
Siciliana s.n.c., a chiusura della stradella, che ricade per metà sulla particella 32, di proprietà degli attori e, per l'altra metà, sulla p.lla 1453, della quale risultano essere nudi proprietari i sig.ri e in ragione di un Controparte_4 CP_3 CP_5 terzo ciascuno e usufruttuaria la sig.ra CP_1
3. Conseguentemente, condannare i sigg.ri e al Controparte_5 CP_3 CP_4 pagamento in favore dei sig.ri e della somma pari Parte_1 Pt_2 Pt_3
a € 700,00 per ogni mese di godimento del fondo quanto meno a far data dal 27.12.2019, data dell'acquisto dell'immobile o a quella somma maggiore o minore ritenuta, congrua dopo nominanda c.t.u., per indebita occupazione del suddetto fondo, da parte dei convenuti, fino all'effettivo rilascio dello stesso, con interessi e rivalutazione”.
Si dà atto che all'udienza del 15.5.25 gli attori, onde evitare di chiamare in giudizio il Comune di Palermo (cfr. ordinanza di rimessione sul ruolo depositata in data 5.5.25), hanno rinunziato alla domanda intesa alla rimessione in pristino della p.lla 25, mediante la demolizione del muro realizzato a confine con la p.lla 18 di proprietà dell' CP_6
, e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_1 si costituivano tempestivamente con comparsa depositata in data 27.9.22, con la
[...]
quale -premesso di essere proprietari dei terreni individuati alle p.lle 1451, 1453, 27 e 29- precisavano che già a far data dal 1993, aveva recintato la di lui Parte_1 proprietà in modo da “tagliare fuori da essa” sia una porzione della p.lla 25 (dai convenuti graficamente individuata nell'allegato n. 2 e denominata per convenzione “25/b”), sia il cancello carrabile ubicato su viale Regione Siciliana n. 6318.
Deducevano, quindi, di essere sin da allora (ossia dal 1993 circa) rimasti nell'esclusivo possesso delle chiavi del cancello sopra indicato e, conseguentemente della stradella di accesso, nonché della porzione di terreno denominata (in comparsa di risposta) 25/b (porzione meglio raffigurata nell'estratto di mappa “modificato” allegato alla comparsa di risposta. La denominazione utilizzata dai convenuti verrà convenzionalmente adottata anche dalla scrivente). Precisavano, inoltre, di avere sempre avuto essi soli le chiavi del lucchetto di chiusura della catena posta sul cancelletto di separazione tra la p.lla 25/a e la p.lla 25/b, e ciò almeno sino al luglio del 2021, allorché constatavano che “ignoti” avevano sostituito detta catena, “costringendo” essi convenuti a reagire a tale molestia, apponendo sulla nuova catena un ulteriore lucchetto, in guisa da “rispristinare la chiusura e separazione tra i due fondi ed il loro possesso esclusivo sulla p.lla 25/b”.
Per quanto sopra, i convenuti eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande concernenti la p.lla 25/a, non avendo essi mai invocato, preteso o avuto il possesso di tale porzione di terreno, di talché la sua integrale inclusione nell'atto di donazione del giorno 27.12.2019 sarebbe frutto di una mera svista, emendabile mediante semplice “correzione”.
Ciò posto, i convenuti contestavano in ogni caso l'originaria proprietà della p.lla 25 in capo a , nonché (eventualmente) la qualità di suoi eredi in capo agli Persona_1 attori, anche per intervenuta prescrizione del diritto ad accettare l'eredità.
Quindi, considerato ed assunto di avere sempre avuto l'esclusivo possesso di parte della p.lla 25 (quella, come detto, graficamente individuata nell'allegato n. 2 e indicata come 25/b), da essi accorpata alla loro restante proprietà e alle p.lle 248 e 249, formulavano in relazione ad essa domanda di accertamento della intervenuta usucapione a norma dell'art. 1158 c.c.
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale degli attori e prova per testi è stata assunta in decisione all'udienza del 9.1.25, cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni a mezzo il deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Venendo, quindi, al merito della lite, va in primo luogo disattesa l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti con riferimento alle domande che attengono alla porzione della p.lla 25 (c.d. 25/a) del foglio di mappa n. 28, rimasta nella materiale disponibilità degli attori.
Ed invero -premesso che l'inclusione dell'intera p.lla 25 nell'atto di donazione del giorno 27.12.2019 non può riguardarsi alla stregua di una mera svista- è evidente che gli attori, quali soggetti che si proclamano proprietari di detta p.lla, risultano pienamente legittimati, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), a far dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato tra e gli altri convenuti nella parte CP_1
in cui esso ha, per l'appunto, ad oggetto il terreno sito in Palermo, località Cruillas, C.da
Maccioncello, censito al fg. 28, p.lla 25.
A voler poi qualificare in modo rigoroso l'azione spiegata dagli attori, essa, nella misura in cui ha ad oggetto la porzione della p.lla 25 rimasta nella loro materiale disponibilità (c.d. 25/a) va riguardata come negatoria servitutis (art. 949 c.c.), dovendosi, invece, qualificare come azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) la domanda attinente a quella porzione della p.lla 25 (25/b) di cui gli attori intendono altresì recuperare il possesso (v. sul punto Cass. sent. n. 24406/14 e Cass. sent. n. 1409 che hanno qualificato come negatoria l'azione volta a far dichiarare l'inefficacia di donazioni di beni immobili che il donante dichiarava essere di sua proprietà in forza di usucapione, non giudizialmente accertata).
***
Ciò posto, in tema di azione di rivendicazione, è noto che la prova gravante sulla parte che agisce in giudizio è particolarmente rigorosa, non essendo sufficiente “la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo viceversa che il rivendicante dia altresì la prova della titolarità del diritto di proprietà nel precedente
o nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l'avvenuto compimento della usucapione in suo favore, in caso contrario dovendosi risolvere il conflitto in base al principio melior est condicio possidentis” (testualmente, Cass.,
Sentenza n. 7557 del 16/12/1986; conforme, Cass., sent. n. 1044/1995; sent. n. 11521/1991;
Cass., ord. n. 3432/23).
Ebbene, a giudizio del Tribunale, nel caso di specie, la prova incombente sugli attori può dirsi efficacemente assolta per le ragioni di seguito compendiate.
Va premesso che gli attori hanno comprovato la loro qualità di eredi di Per_1
, producendo in giudizio il testamento olografo con cui la madre li ha istituiti eredi
[...] universali, nonché l'atto di vendita del giorno 10.10.1988 avente ad oggetto uno dei beni ricompresi nel relictum e valevole, quindi, come atto di accettazione tacita a norma dell'art. 476 c.c.
Ciò posto, si osservi, in primo luogo, che, a comprova del diritto di proprietà da essi vantato, e hanno prodotto l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
compravendita ai rogiti del notaio (rep n. 81584) del giorno 28.12.1960 -risalente Per_3
quindi ad oltre venti anni addietro- con il quale la di loro madre, , Persona_4
deceduta in Palermo il 19.4.1983 (v. dichiarazione di successione allegata alla citazione), acquistò da potere di l'appezzamento di terreno “sito in territorio di Controparte_7
Palermo, contrada Maccioncello della estensione di circa are 28 e centiare 47 (..) riportato al catasto terreni di Palermo alla partita 25318 foglio 28 particella 25”.
Risulta poi implicitamente ammesso che detta particella di terreno rimase nella disponibilità e, quindi, nel possesso, della dante causa degli attori e poi di questi ultimi sino al 1993 circa, allorché, secondo la prospettazione assunta dagli stessi convenuti (che, per l'appunto, acquistarono i terreni confinanti con quelli degli attori proprio in tale periodo) questi ultimi si sarebbero appropriati di una minor porzione della p.lla 25
(ovvero la porzione denominata 25/b), accorpandola alle restanti loro proprietà (ossia, alle p.lle 1451, 1453, 27 e 29), oltre che ad altri terreni, censiti alle p.lle 248 e 249 di formale proprietà di terzi (tali ). Per_5
Peraltro, anche a non voler ritenere implicitamente ammesso che il terreno censito alla p.lla 25 sia stato posseduto dai (e prima di essi da ) per il Pt_1 Persona_6
tempo utile a fondare un acquisto a titolo originario, il Tribunale osserva che il testimone escusso su istanza degli attori all'udienza del 27.11.24, , ha riferito di Testimone_1
avere visto in più occasioni e sino a circa cinque/sei anni prima, aprire il Parte_1
cancelletto posto tra le porzioni denominate convenzionalmente 25/a e 25/b, per accedere a quest'ultima (nota: trattasi, in specie, del cancelletto ubicato in corrispondenza del fabbricato censito alla p.lla 2027, indicato dagli attori nell'estratto di mappa allegato alla citazione come “recinzione con cancello”, e raffigurato nelle foto nn.
1-4 della documentazione fotografica prodotta dagli attori unitamente alla seconda memoria istruttoria).
Soccorre, quindi, la regola posta dall'art. 1143 c.c., da cui si desume che la sussistenza del possesso attuale (nel caso di specie, sino alla data in cui il teste ha riferito di avere visto recarsi nella “parte più remota della p.lla 25”) fa Parte_1 presumere anche quello anteriore, allorché, come nel caso di specie – in cui il possesso degli attori si fonda sull'atto di compravendita del giorno 28.12.1960- il possesso stesso si fondi su un corrispondente titolo giuridico, poiché la legge ha, in tal caso, inteso dare rilevanza al fatto che “normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso” (cfr. Cass., sent. n. 19501/15).
Ritiene, peraltro, il Tribunale che il testimone risulti sufficientemente CP_7
attendibile, come si desume dal fatto che, interrogato su altro punto oggetto di lite, ossia, il cancello ubicato su viale della Regione Siciliana, ha spontaneamente riferito di non ricordare se ne avesse le chiavi, oppure se utilizzasse tale ingresso Parte_1
profittando del fatto che il cancello venisse lasciato aperto.
Infine, il narrato dei convenuti -secondo cui essi avrebbero recintato il terreno di loro proprietà accorpandovi, in segno di signoria assoluta, anche una porzione della p.lla
25 (v. p. 5 della comparsa di risposta)- risulta all'evidenza del tutto irragionevole, non comprendendosi affatto la ragione per la quale, nel recintare tale loro terreno, essi avrebbero lasciato un cancelletto di comunicazione tra le due porzioni della p.lla 25, ossia, quella convenzionalmente indicata come p.lla 25/a, pacificamente nella disponibilità degli attori, e quella denominata (sempre convenzionalmente) 25/b.
***
Piuttosto, va evidenziato, in punto di fatto, che la porzione “più remota” della p.lla
25 (p.lla 25/b) costituisce una striscia di terreno che si protende dal resto della proprietà attorea (v. estratto di mappa allegato alla citazione) in direzione dei fondi acquistati da
(quanto alla p.lle 1451 e 1453) e dai di lei figli (per la nuda proprietà delle CP_1
p.lle 27 e 29) con gli atti in notar del giorno 6.5.1993. Persona_7
A giudizio del Tribunale tale contiguità e peculiare disposizione dei fondi spiega, allora, la ragione per la quale, nel corso del tempo -così come emerso dalle prove testimoniali assunte- i convenuti hanno potuto esercitare sulla porzione di terreno in contesa (p.lla 25/b) una qualche forma di potere, descrivibile in termini di utilizzo, ma in ogni caso priva di quei connotati di assolutezza e inequivocità tali da fondare -come da essi preteso- l'acquisto della proprietà per usucapione ventennale (art. 1158 c.c.).
Ed invero occorre rammentare, in punto di diritto, che “ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass., sent. n. 18392/06).
In base al superiore principio, la Suprema Corte ha, ad esempio, escluso che possa valere ad usucapionem il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno coperta di ghiaia come parcheggio personale, argomentando sul fatto che detta condotta non è di per sé incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non ha valenza inequivoca della signoria di fatto sul bene ( cfr. C. 10894/2013). Così come si è escluso che valga ad integrare una indiscussa signoria di fatto sul bene la conduzione al pascolo di animali accompagnata dalla realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario ( C.
25498/2014).
Più di recente, la Suprema Corte -in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo- ha ritenuto non sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, “poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass., ord. n. 1796/22).
Ed invero, ponendo l'attenzione al caso di specie, i testimoni ascoltati su istanza dei convenuti all'udienza del 23.10.24 ( e ) hanno Controparte_8 Controparte_9 confermato di avere sempre considerato le p.lle acquistate da e dai di lei CP_1
figli ( , , e come tutt'uno con la p.lla in Controparte_5 CP_3 CP_4 CP_1
contesa. E però, gli stessi testi non hanno saputo riferire con precisione (con difetto di specificità che rimonta, peraltro, allo stesso impianto assertivo dei convenuti) le modalità attraverso le quali la p.lla (convenzionalmente) denominata 25/b sarebbe stata
“accorpata” con il resto della proprietà “ . CP_5
Ed anzi, gli stessi testimoni hanno confermato che l'opera di “spianamento” della p.lla in questione avrebbe riguardato soltanto il tratto iniziale, posto in prossimità dell'ingresso di viale Regione siciliana e non, quindi, tutta l'area oggetto di domanda.
Né rileva, ai fini dell'usucapione -data anche la peculiare conformazione dei luoghi- il fatto che il padre dei convenuti, abbia potuto utilizzare la p.lla Persona_8
25/b per sue attività lavorative, in assenza, però, di opere stabili, né -evidentemente- che vi abbia parcato suoi mezzi.
Stessa cosa è, inoltre, a dirsi per il transitorio (risalente al periodo 2006/2007 e il
2010) attraversamento, da parte dei convenuti, della particella 25/b, per giungere alla stradella ubicata in prossimità del confine con il fondo (di proprietà aliena) individuato alla p.lla n. 3391, al fine di guadagnare l'uscita verso la via Trabucco senza passare per viale della Regione Siciliana (la collocazione topografica e temporale della stradella la si ritrae dal confronto tra le dichiarazioni rese dai testimoni e e CP_8 CP_9
l'interrogatorio formale di La stradella ubicata in prossimità del confine Parte_1
con il fondo individuato alla p.lla n. 3391 è quella parallela all'arteria viaria di viale
Regione siciliana, che si vede chiaramente nell'aerofotogrammetria del 9.11.2003).
Infine, e ciò è dirimente, il possesso utile all'usucapione è da escludere proprio in virtù della presenza del cancelletto di comunicazione tra le due diverse porzioni della p.lla
25; presenza che -unitamente al possesso delle relative chiavi da parte degli attori, come dichiarato dal teste impedisce, per l'appunto, alle eventuali manifestazioni CP_7
“possessorie” poste in essere dai convenuti, di acquisire quel carattere assoluto ed inequivoco, indispensabile per il maturare della prescrizione acquisitiva.
Conducendo, quindi, a sintesi, gli argomenti sopra delineati, la domanda di rivendicazione proposta da e con Parte_1 Parte_2 Parte_3 riferimento alla p.lla 25 del fg. 28 del CT del Comune di Palermo merita accoglimento, risultando, per converso, infondata la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dai convenuti.
Questi ultimi vanno, quindi, condannati, a rilasciare in favore degli attori la porzione di terreno individuata come p.lla 25/b nel grafico prodotto in allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta, mediante rimozione di ogni congegno di chiusura ubicato sul cancelletto posto in corrispondenza del fabbricato censito alla p.lla 2027
(cancelletto ritratto nelle foto 1-4 prodotte dagli attori unitamente alla seconda memoria istruttoria).
Fondata è, quindi, a fortiori, anche la domanda intesa a far dichiarare la nullità del contratto di donazione stipulato in data 27.12.2019 ai rogiti del notaio (rep. Persona_2
113579, racc. n. 22042), nella parte in cui ha ad oggetto il terreno censito al fg. 28, p.lla 25, trattandosi di immobile non facente parte del patrimonio del donante e, come tale, ricadente nella fattispecie della donazione di cosa altrui (sulla cui nullità, Cass., SSUU sent. n. 5068/16).
**
Occorre ora procedere all'esame della domanda, formulata dagli attori, intesa alla restituzione di copia delle chiavi del cancello carrabile posto su viale della Regione siciliana n. 6318, che consente di accedere alla stradella ben visibile nell'aerofotogrammetria depositata da parte convenuta come “doc. 4” allegata alla memoria n. 2 (stradella posta al centro dell'immagine, perpendicolare alla grande arteria viaria di viale Regione Siciliana. V. immagine, strada cerchiata in nero).
Ebbene, si rammenta, in primo luogo, che secondo gli attori tale stradella sarebbe nella comproprietà delle parti in quanto ricadente, per metà (in senso ad essa longitudinale, ossia, avendo riguardo alla linea di mezzeria) sulla p.lla n. 32, in proprietà
e, per altra metà sulla p.lla 1453, in proprietà dei che, inoltre, detta Pt_1 CP_5
stradella ha da sempre consentito l'accesso ai fondi delle parti, che ne avevano entrambe le chiavi;
ciò sino all'anno 2015, allorquando i convenuti avrebbero sostituito il cancello di ingresso posto su viale Regione Siciliana, senza fare consegna delle nuove chiavi agli attori.
Per contro, in relazione alla domanda che precede, i convenuti hanno in primo luogo esposto che, all'incirca nell'anno 1993, gli attori avrebbero recintato il loro fondo sconfinando sul terreno censito alla p.lla 1453 (appartenente ai convenuti), in guisa da
“tagliare fuori” dalla recinzione così realizzata (muretto sormontato da rete) la stradella di cui si discorre che, conseguentemente, ricadrebbe per intero sulla p.lla 1453).
Inoltre, indipendentemente dall'ubicazione della stradella, i convenuti ne hanno eccepito l'usucapione.
Ed infatti, secondo la prospettazione da essi offerta, poiché gli attori avevano lasciato la stradella al di fuori del muretto sormontato da rete posto a recinzione del loro fondo, gli stessi ne avrebbero perso la possibilità di utilizzo;
utilizzo che, quindi, venne esercitato in via esclusiva dai sin dal 1993. CP_5
***
Ebbene, con riferimento alle domande, eccezioni e difese sopra esposte, va in primo luogo osservato che le contestazioni di parte convenuta non attengono né al diritto di proprietà degli attori sulla p.lla 32 (salvo che per l'eccezione di usucapione inerente la porzione su cui eventualmente ricade la stradella), né esprimono una questione attinente all'incertezza del confine esistente tra i fondi delle parti, atta a veicolare un'eventuale domanda di regolamento di confini (art. 950 c.c.).
In termini più semplici: i convenuti non contestano in alcun modo che il confine reale tra i fondi delle parti (in specie, fondo censito alla p.lla 32 e fondo censito alla p.lla
1453) coincida con quello catastale. Piuttosto, contestano che la stradella ricada in parte sul fondo catastalmente censito alla p.lla 32.
E però la superiore contestazione è evidentemente smentita dai documenti depositati dalle parti.
Ed invero, per un verso, dall'aero-foto sopra riportata (come pure dalla documentazione fotografica, v. p. 2 doc. 3 memoria 183 n. 3 di parte convenuta, da cui si evince che il cancello carrabile praticamente “poggia” sul magazzino) si vede chiaramente che la stradella si trova “a filo” con il magazzino di proprietà censito alla p.lla 190 Pt_1
(nella aerofoto magazzino confinante con viale della Regione siciliana, proprio a sinistra della stradella); mentre, dagli estratti di mappa prodotti dalle parti, risulta che la linea di confine della p.lla 32 (a differenza della stradella) non si trova a filo del magazzino, ma in posizione più avanzata verso il fondo censito alla p.lla 1453. Da questo confronto, in sintesi, si desume inequivocabilmente che sul piano catastale -la cui rispondenza al confine effettivo non è contestata- la stradella di cui si discorre ricade anche sulla p.lla 32, dovendosi, quindi ritenere di proprietà comune alle parti, salva l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti che, però, risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, non risulta decisivo per la prova del possesso esclusivo della stradella, il fatto che alcuni testimoni ( e ) abbiano dichiarato di aver CP_9 Tes_2
sempre visto accedervi soltanto i convenuti, da ciò inferendo (senza, quindi, diretta conoscenza del fatto), che solo i avessero le chiavi del cancello posto su viale CP_5
Regione Siciliana n. 6318.
Difatti, da un lato il teste è risultato inattendibile, come si desume dal Tes_2 fatto che lo stesso ha risposto a quesiti oggetto di alcuni articolati di prova senza che gli fossero poste le relative domande (in specie, in modo del tutto avulso da quanto gli è stato chiesto, il teste ha dichiarato “c'era pure un camion parcheggiato”).
Dall'altro lato, e ciò vale per entrambi i testimoni, trattasi di soggetti che non sono presenti costantemente sul luogo, sicché il fatto che essi non abbiano mai visto altri, all'infuori dei utilizzare la stradella non risulta dirimente, non potendosi CP_5
escludere dalle dichiarazioni rese che altri soggetti utilizzassero il medesimo accesso.
Soprattutto, il possesso esclusivo e continuo uti dominus invocato dai convenuti va escluso sulla base delle dichiarazioni rese dal teste (v. verbale di udienza del CP_7
27.11.24), il quale -residente nei pressi da oltre trenta anni- ha narrato di essere entrato molto spesso dalla stradella in questione proprio per raggiungere il magazzino di proprietà (p.lla 190) Citarda insistente sul terreno censito alla p.lla 32 e ciò sino a circa 8-10 anni addietro, data che coincide con quella in cui i convenuti hanno sostituito il vecchio cancello a battente posto su viale Regione Siciliana con quello scorrevole.
Il teste, in specie, è risultato attendibile anche per la rispondenza della descrizione dello stato dei luoghi a quello effettivo. , in particolare, ha dichiarato Testimone_1
“dopo il cancello principale di cui ho parlato, ve ne era un altro che si trovava entrando sulla sinistra. Che io ricordi c'era una recinzione che delimitava il terreno e il magazzino dei . Pt_1
Questo secondo cancello si trovava in questa recinzione e serviva a delimitare il terreno dei . A mio ricordo era un cancello di ferro non di grandi dimensioni. Non so dire Pt_1 con precisione la misura. Confermo che per raggiungere il magazzino in cui era custodita la barca occorreva passare anche da questo secondo cancello. Spesso mi sono recato con Parte_1 nel magazzino facendo il percorso descritto, quindi, entrando da viale REGIONE Siciliana e poi attraversando il secondo cancello posto entrando sulla sinistra”.
Come detto la superiore descrizione coincide con quella evincibile dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori in allegato alla seconda memoria istruttoria.
In specie, nella documentazione che precede si vede: a p. 5 il cancello carrabile;
a p.
6 il cancello carrabile visto dalla stradella di accesso e sulla destra la recinzione che delimita il terreno dei (ossia, quella recinzione con muro e rete che secondo i Pt_1 convenuti sarebbe stata realizzata all'incirca nel 1993 e che ben si vede anche nell'aerofoto riportata nella presente Sentenza); a p. 6 quello indicato dal teste come “secondo cancello”, il quale consente il passaggio tra il fondo di proprietà degli attori (p.lle 32, 250, 25 ecc.) e, per l'appunto, la stradella comune;
cancello, peraltro, la cui stessa presenza milita in senso assolutamente contrario all'asserito possesso uti dominus della stradella da parte dei convenuti (è, infatti, evidente che, in punto di fatto, la presenza del cancello permette agli attori di accedere alla stradella in ogni momento a loro piacimento).
Infine, non può sottacersi che, dall'attestato esatta numerazione civica prodotto dai convenuti unitamente alla comparsa di risposta (proveniente da U.O. Toponomastica prot.
n. 1450856 del 23.11.21), con riferimento all'istanza (peraltro) presentata dallo stesso in data 8.11.21, risulta che il civico n. 6318 consente l'accesso Controparte_5
(quindi viene attribuito per) ai lotti individuati alle p.lle 25,27,29,248,249, 1451 e 1453, ossia, ai terreni di entrambe le parti di causa.
Conclusivamente, quindi, la domanda proposta dagli attori con riferimento alla stradella e conseguentemente al cancello di accesso posto al civico n. 6318 di viale Regione Siciliana risulta fondata, dovendosi, per contro, disattendere l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, ai quali deve, quindi, ordinarsi l'immediata consegna agli attori delle chiavi del dianzi citato cancello.
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Pervenendo all'ultima delle domande attoree, quella di risarcimento del danno per il mancato godimento della porzione della p.lla convenzionalmente indicata come “25/b”, essa non può, invece, trovare accoglimento.
La privazione del godimento spettante -ex art. 832 c.c.- al proprietario integra, infatti, un illecito (art. 2043 c.c.) che, però, per assurgere a fonte di responsabilità risarcitoria necessita della produzione di un danno c.d. “conseguenza”, non potendosi ammettere nel nostro ordinamento il c.d. danno “in re ipsa” (proprio in ordine al danno da occupazione senza titolo, v. sul punto Cass., SSUU sent. n. 33645/22).
Tenuto conto del fatto che dalla perdita della facoltà di godimento del bene normalmente deriva un danno, la prova di esso può dirsi assolta -salvo contestazione- dalla allegazione della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”
(testualmente sentenza n. 33645/22).
E, però, nel caso di specie, gli attori non hanno fornito alcuna specifica allegazione sul punto, né l'esistenza di un danno effettivo si ricava da ulteriori elementi, ossia, dalle prove documentali e orali acquisite in giudizio.
Pare, insomma, che della p.lla convenzionalmente denominata 25/b gli attori non traessero specifiche e apprezzabili utilità andate perse per effetto dell'illecita occupazione da parte dei convenuti.
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In tal modo decise le domande delle parti, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
Queste ultime vengono innanzitutto quantificate in complessive € 5.077,00 oltre spese vive ed accessori [parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale inerente i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000] e, quindi, poste a carico dei convenuti in solido tra loro in base al principio di (prevalente) soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
- DICHIARA la nullità del contratto di donazione stipulato in data 27.12.2019 ai rogiti del notaio (rep. 113579, racc. n. 22042), nella parte in cui Persona_2
ha donato a , e CP_1 Controparte_5 Controparte_3
la piena proprietà del terreno censito al CT del Comune di Controparte_4
Palermo, fg. 28, p.lla 25;
- NN i convenuti a rilasciare, libera e sgombera da persone e/o cose, in favore degli attori, la porzione dalla sopra indicata particella confinante con le p.lle 248 e 249 del fg. 28 (porzione indicata nell'estratto di mappa prodotto dai convenuti come “25/b”), nonché a rimuovere la catena con lucchetto apposta al cancelletto che divide in due la p.lla 25;
- NN i convenuti a consegnare agli attori copia delle chiavi del cancello di ingresso posto in Viale Regione Siciliana n. 6318;
- RIGETTA le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti;
- NN , e CP_1 Controparte_5 Controparte_3
in solido, al versamento, in favore degli attori, di € 5.457,08, Controparte_4
di cui € 380,08 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Palermo, 13.6.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone