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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O L A D I N O P R E S . E E Parte_1 Pt_2
Par
P I R U Z G I U D I C E Parte_3
A G I U D I C E Pt_5 Parte_6
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_7
e rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
[...] Parte_8
GANDOLFO GIUSEPPE e ANGILERI MARILENA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2025 e quelle depositate in data 30.6.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni dell'accordo di separazione ed escluso la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nato il figlio e che le condizioni previste dalle parti Per_1 con riferimento al suo affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_7 Parte_8 contratto matrimonio in Marsala il 12/9/2018 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala al n. 229, parte II, serie A, anno 2018, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2025 e 30.6.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 24 luglio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Vito Marcello Saladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O L A D I N O P R E S . E E Parte_1 Pt_2
Par
P I R U Z G I U D I C E Parte_3
A G I U D I C E Pt_5 Parte_6
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_7
e rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
[...] Parte_8
GANDOLFO GIUSEPPE e ANGILERI MARILENA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2025 e quelle depositate in data 30.6.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni dell'accordo di separazione ed escluso la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nato il figlio e che le condizioni previste dalle parti Per_1 con riferimento al suo affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_7 Parte_8 contratto matrimonio in Marsala il 12/9/2018 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala al n. 229, parte II, serie A, anno 2018, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2025 e 30.6.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 24 luglio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Vito Marcello Saladino