Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6058 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6058/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indebito;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. M. Mazza e V. Accardo;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha rilevato che nell'anno CP_ 2017 l' le aveva contestato un indebito di € 3.767,40, sulla pensione di invalidità civile CAT.
INV CIV n .07081746, procedendo al recupero di tale somma, dal mese di Febbraio del 2018 fino a
Giugno 2023, attraverso trattenute mensili di € 50,00, fino ad un ammontare totale di € 3.250,00.
CP_ In particolare ha evidenziato di avere presentato ricorso avverso il provvedimento e, successivamente al primo grado di giudizio, di essere stata destinataria di sentenza favorevole della
Corte d'Appello di Reggio Calabria (n. 162 /2023, del 17.4.2023) che aveva dichiarato non ripetibili le somme richieste dall' . Controparte_2
CP_ Rilevando che l' non aveva ottemperato alla citata sentenza d'Appello, ha pertanto chiesto la CP_ restituzione della somma di € 3.250,00, indebitamente trattenuta dall' oltre alla condanna al pagamento degli interessi legali maturati su ciascuna ritenuta sino al soddisfo. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ha rappresentato di avere predisposto il rimborso della somma capitale di € 3.250,00.
Pertanto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 15.01.2025, la ricorrente ha dato atto che, in data 21.02.2024,
l' aveva effettuato il rimborso della somma capitale di € 3.250,00, rilevando al contempo che, CP_1
tuttavia, non era ancora stato effettuato il pagamento degli interessi legali maturati su ogni trattenuta dalla data della relativa esecuzione fino a quella del soddisfo.
Ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, con riguardo alla sorte capitale
CP_ del credito, la condanna dell' al pagamento degli interessi legali nonché delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
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In via preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, essendo stata la somma capitale rimborsata dall' . Controparte_2
Con riguardo agli interessi legali pacificamente maturati, i quali – com'è noto – costituiscono CP_ obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione pecuniaria principale, l' va condannato alla corresponsione degli stessi da calcolarsi partitamente su ciascuna ritenuta mensile di € 50,00 e da erogarsi dal momento di configurazione di ogni trattenuta sino al soddisfo.
In omaggio al principio di soccombenza, anche virtuale, le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari – seguono CP_ la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere cono riguardo alla soma somma capitale di € 3.250,00.
Accoglie il ricorso in ordine alla domanda di condanna di pagamento degli interessi legali maturati
CP_ su ciascuna ritenuta mensile di € 50,00 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentate p.t., alla corresponsione degli interessi legali così calcolati, maturati dal momento di configurazione di ogni trattenuta sino al soddisfo.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.310,00, per spese ed onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo