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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Francesco Mancini, Presidente
2. dott. Fabrizio Fanfarillo, giudice
3. dott.ssa Maria Ciccolo, giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1594 del Registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, pendente tra in proprio e n.q. di socio accomandatario e liquidatore della Parte_1 [...] elettivamente domiciliati in Roma, via Tiberina n. 128, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Cesare Galloni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori e
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, via Ofanto 18, presso lo studio dell'avv. Tiziana
[...]
Cruscumagna, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuti e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Frosinone. oggetto: querela di falso in via incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti controversi.
Il sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 Parte_2
(di seguito solo “ ) ha convenuto in giudizio il sig. , in proprio
[...] Parte_2 Controparte_1
e n.q. di l.r.p.t. della deducendo che: Controparte_2
1 • con atto di compravendita del 29.12.2009 la aveva venduto alla Parte_2 [...] la piena proprietà delle porzioni immobiliari site nel comune di Fiuggi (FR), via CP_2 del Parco n. 96, distinte al N.C.E.U. al foglio 39, part. 96, 156 e 157;
• il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 1.399.950,00, da versarsi in 10 rate mensili dell'importo di € 139.995,00 cadauna, aventi scadenza la prima al 30.1.2012 e le altre di mese in mese sino all'ultima, con scadenza il 30.10.2012;
• la società acquirente non aveva pagato alcuna rata.
Ciò premesso in fatto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione di versare il corrispettivo della vendita, Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con vittoria di spese.
I convenuti, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
In mancanza di istanze istruttorie, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.5.2022 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Gli attori non sono comparsi all'udienza, che è stata rinviata ai sensi dell'art. 181 co. 1 c.p.c. al
27.5.2022.
In data 26.5.2022 i convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno eccepito che:
• l'atto di citazione non è mai stato ricevuto in quanto notificato a un indirizzo, via Corinaldo
n. 77 in Roma, non corrispondente alla residenza, domicilio, dimora dei convenuti o alla sede della società, tutti in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44. Hanno, dunque, eccepito l'inesistenza/nullità della notifica e riservato la proposizione di querela di falso;
• l'intestato Tribunale è da ritenersi territorialmente incompetente in quanto, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., la competenza era da attribuirsi al Tribunale di Roma, luogo ove è stato sottoscritto il contratto;
• stante la partecipazione al contratto di compravendita delle sole società, tanto il sig.
(dal lato passivo), quanto il sig. (dal lato attivo) sono da Controparte_1 Parte_1 considerarsi privi di legittimazione;
Part
• l'attrice estinta e cancellata dal registro delle imprese a far data dal Parte_2
6.12.2011, era priva della capacità processuale al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente inesistenza e/o nullità della procura alle liti conferita al difensore;
2 • tra le parti in causa e sullo stesso oggetto si è svolto un altro giudizio dinanzi al Tribunale di
Roma, r.g. n. 53471/2014, definito con sentenza n. 13873/18 del 5.7.2018, passata in giudicato per mancata impugnazione;
in particolare, si tratta del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla per il pagamento del prezzo Parte_2 della compravendita, opposizione accolta dal Tribunale perché era stato dimostrato che l'obbligazione era stata adempiuta in parte e in parte non era dovuta perché la società opponente aveva subito un sequestro penale per ragioni riguardanti l'operato della società opposta;
• la domanda è, comunque, infondata, per le ragioni già svolte nell'atto di opposizione già richiamato.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna ex artt. 88 e
96 c.p.c. e alle spese di lite.
All'udienza del 24.6.2022 il difensore dei convenuti ha depositato querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 78771506252-9, e gli attori hanno dichiarato di volersi avvalere del documento oggetto di querela.
A fondamento della querela i convenuti hanno dedotto che quanto riportato nell'avviso di ricevimento non risponde al vero, perché il sig. non ha né dimora, né domicilio né Controparte_1 residenza in via Corinaldo n. 77 a Roma, né ivi è mai stata stabilita la sede della CP_2 CP_2
né vi si trovava il giorno della notifica né sussiste alcun collegamento tra il sig. , la
[...] CP_1 società e detto indirizzo.
Con ordinanza del 28.9.2022 il giudice istruttore, ritenuto rilevante il documento ai fini della decisione e ammissibile la prova testimoniale articolata nell'atto di proposizione della querela di falso, ha autorizzato la presentazione della querela.
Sono stati escussi i testimoni indicati dalla parte convenuta.
Infine, all'udienza del 18.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni sulla querela di falso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
2. Sulle questioni procedurali.
Le parti attrici hanno sollevato una serie di questioni procedurali riguardanti la querela di falso, che di seguito si vanno ad esaminare:
1. Innanzitutto, hanno eccepito l'inammissibilità della querela perché proposta tardivamente,
e, cioè, dopo che la causa era stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281
3 sexies c.p.c. e gli attori avevano già depositato le note scritte, deposito che il giudice aveva autorizzato intendendo svolgere l'udienza in trattazione scritta.
Sul punto, si rileva quanto segue:
• la trattazione scritta era stata disposta, con decreto nel quale era diffusamente richiamata la normativa emergenziale che ciò consentiva, soltanto per l'udienza dell'8.10.2021, all'esito della quale la causa era stata rinviata all'udienza del 20.5.2022 per la discussione orale, la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive sino a 20 giorni prima;
• con la concessione di detto termine non si è inteso disporre la trattazione scritta dell'udienza, come era evincibile dall'assenza, nel provvedimento di fissazione della stessa, di qualsiasi riferimento alla normativa emergenziale, già effettuato in precedenza, e dalla natura stessa dell'adempimento cui l'udienza era destinata, e, cioè, la decisione della causa all'esito della discussione orale delle parti;
• all'udienza fissata nessuno compariva e la causa era rinviata, ex art. 181 co. 1 c.p.c., con provvedimento mai revocato, all'udienza del 27.5.2022, nella quale comparivano entrambe le parti, e il difensore della parte attrice chiedeva rinvio per poter esaminare la costituzione della controparte, intervenuta nelle more;
il difensore dei convenuti non si opponeva al rinvio e il giudice istruttore provvedeva in tal senso;
• alla successiva udienza del 24.6.2022 - peraltro non fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., stante la sopravvenuta costituzione della parte convenuta, ma solo per consentire alla parte attrice una compiuta difesa rispetto a detta costituzione - il difensore della convenuta depositava querela di falso, ancor prima che venissero precisate le conclusioni e si aprisse la discussione orale, il che non è mai avvenuto;
• ha stabilito la Cassazione (sent. n. 22094/2019) che la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e che il momento iniziale del procedimento ex art. 281 sexies c.p.c. coincide con l'inizio della discussione della causa all'udienza appositamente fissata, il che, si ripete, non è avvenuto;
2. Ancora, gli attori hanno eccepito l'inammissibilità della querela di falso perché volta a contestare aspetti ideologici del documento, e non profili di autenticità/provenienza del documento.
Sul punto si osserva che:
4 • l'art. 108, co. 1 del D.L. n. 18, del 17 marzo 2020 ha previsto che, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino alla data del 30 giugno 2020 (poi prorogata), per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, i messi postali avrebbero dovuto procedere alla consegna delle buste e dei pacchi accertandosi preventivamente della presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro presso l'indirizzo di consegna, e poi immettendo il plico nella cassetta della corrispondenza del destinatario, senza la raccolta della firma del ricevente, e con apposizione della firma da parte del solo operatore postale sul documento di consegna, in cui doveva essere attestata anche la suddetta modalità di recapito;
• nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione al sig. è stata eseguita Controparte_1 con dette modalità (l'agente postale attestava di aver rinvenuto nel luogo della notifica la persona di e di aver proceduto con la notifica dell'atto giudiziario ai sensi e Controparte_1 per gli effetti del “d.l. 34/2020 art. 46”), che, comunque, in caso di consegna a mani proprie, implicano l'accertamento dell'identità del consegnatario e l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto, accertamenti assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente mercé l'utile esperimento della querela di falso
(l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: cfr. Cass. n. 22903/2017);
3. sulla possibilità di proporre querela di falso su un documento prodotto in copia si è già pronunciato il giudice istruttore con ordinanza del 31.5.2023, e qui si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la querela sia proponibile anche di documenti prodotti in copia (cfr. Cass. n. 8718/2023), e ciò tanto più nel caso di specie, in cui non è contestata la sottoscrizione del destinatario, non apposta in virtù della normativa emergenziale richiamata, bensì gli accertamenti eseguiti dall'ufficiale postale;
4. gli attori lamentano, poi, che il giudice non avrebbe interpellato la parte che aveva prodotto il documento sull'intenzione di volersene avvalere in giudizio, il che è smentito dall'esame del verbale dell'udienza del 24.6.2022, in cui è riportato quanto segue: “l'avv. Ciotoli (sostituta di udienza dell'avv. Galloni, procuratore degli attori, n.d.r.) dichiara che intende valersi del documento avverso il quale è proposta querela di falso”; in merito, va ricordato che la risposta all'interpello può essere validamente resa anche dal procuratore costituito che non sia munito di mandato speciale per il compimento di tale atto, non importando, questo,
5 disposizione del diritto in contesa né essendo la prescrizione del mandato speciale richiesta dall'art. 222 c.p.c., a differenza della disciplina dell'art. 221 c.p.c. per la proposizione della querela di falso (Cass. n. 7054/1992);
5. ancora, va rilevato che all'udienza del 26.9.2023 il sostituto di udienza del difensore degli attori depositava la copia del documento oggetto di querela di falso, e osservato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso è rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarlo, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (Cass. n. 19727/2004; Cass. n.
4236/1990). Nel caso di specie si trattava di copia già inserita nel fascicolo telematico con deposito del 14.7.2020, per cui non si è ritenuto necessario il deposito nelle mani del cancelliere;
6. si rileva, inoltre, che la parte attrice non ha mai chiesto la concessione di un termine per l'articolazione di mezzi istruttori né li ha mai articolati in occasione delle udienze celebrate dopo la proposizione della querela, cosa che avrebbe potuto fare, perché, nell'ambito di un subprocedimento sostanzialmente deformalizzato, quale è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova, sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova (Cass. n. 15703/2021);
7. Infine, in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito
è sospeso ex lege ai sensi dell'art. 225 co. 2 c.p.c.; si aggiunga che non vi è alcuna disposizione che imponga alla cancelleria di “aprire un sub”, e che, nel caso di specie, non poteva esservi alcun dubbio circa l'avvenuta apertura procedimento volto alla decisione sulla querela, attesi i chiari riferimenti, nei verbali e nei provvedimenti del giudice, alle disposizioni in materia.
3. Nel merito della querela di falso.
Il sig. ha negato la sussistenza di qualsivoglia collegamento con il luogo ove in data CP_1
2.7.2020 è stata eseguita la notifica dell'atto di citazione (via Corinaldo n. 77 a Roma) e ha dedotto
6 che il 2.7.2020, giorno della notifica, si trovava presso il proprio ufficio di Roma, in Lungotevere dei
Mellini n. 44.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi: il sig. , dal 2000 Testimone_1 commercialista del sig. e della società ha riferito, in modo dettagliato e CP_1 Controparte_2 circostanziato, che, da quando cura la contabilità delle società del gruppo di cui fa parte la
[...]
si reca presso la sede delle società il martedì e il giovedì, che nel mese di luglio 2020 CP_2 curò con detta società tre operazioni complesse, la costituzione di una nuova holding, un prestito obbligazionario con un fondo di diritto spagnolo e l'acquisizione di una nuova società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, la Manifatture Milano s.p.a., per cui, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, lui, il sig. , il figlio di questi e il personale Controparte_1 Parte_3 erano presenti in ufficio praticamente tutti i giovedì, e che , quando era presente anche lui CP_1 in ufficio, vi si tratteneva tutto il giorno;
analoghe dichiarazioni sono state rese dalla sig.ra TE
, moglie del sig. (in regime di separazione dei beni), la quale ha dichiarato
[...] Controparte_1 che quando è presente il commercialista il marito si trattiene in ufficio tutto il giorno, e CP_1 che l'ufficio si torva a Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 44; così anche il sig. , figlio Parte_3 dell'attore, il quale ha riferito che, nel periodo in questione, la madre si recava a prendere suo figlio, il nipotino, a scuola e poi, anche con la moglie, che lavorava in centro, si fermavano a cenare tutti insieme a casa dei genitori, che si trova a via Ennio Quirino Visconti n. 11 a Roma, mentre l'ufficio e la sede di tutte le società del gruppo, compresa la si trovano in Lungotevere Controparte_2 dei Mellini n. 44; anche il teste ha parlato dell'acquisizione della Manifatture Milano s.p.a., e CP_1 ha detto che intorno alla metà di luglio 2020 dovevano fare l'offerta, e che i giorni precedenti lavorò a stretto contatto con il padre e con il commercialista, il martedì e il giovedì, quando quest'ultimo si recava presso la sede della società.
A ciò si aggiunga che dalla visura CCIA versata in atti risulta che all'indirizzo di Lungotevere dei
Mellini n. 44 vi è la sede della società che detta sede non è mai stata in via Controparte_2
Corinaldo n. 77, che la società non ha mai avuto ivi neppure una sede secondaria, e che la stessa è dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, dal certificato storico del sig. CP_1
del 25.5.2022, emerge che, a far data dal 7.11.2011, la residenza del medesimo era fissata
[...] proprio in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44.
Gli attori, come detto, non hanno articolato alcun mezzo istruttorio, né hanno fornito prova in ordine all'eventuale collegamento tra il sig. e/o la società e Controparte_1 Controparte_2
l'indirizzo di via Corinaldo n. 77 in Roma, presso cui è stato notificato l'atto di citazione.
7 La parte attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero ricevuto, presso detto indirizzo, la convocazione al procedimento di mediazione. Sennonché, dal verbale di mediazione versato in atti nulla si evince in merito al luogo ove è stato comunicato l'avvio del procedimento, né tanto meno vi è alcun riferimento a eventuali comunicazioni pervenute all'organismo di mediazione da parte del chiamato sig. , con cui avrebbe dichiarato di non aderire. In ogni caso, anche qualora CP_1 dovesse risultare che l'avvio della mediazione è stata comunicata al sig. in via Corinaldo n. CP_1
77, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare che ivi si trovava anche il 2.7.2020, circostanza che le risultanze della prova testimoniale escludono.
Deve, quindi, ritenersi non rispondente al vero quanto attestato dall'ufficiale postale con la spunta della casella “consegna al destinatario persona fisica” nell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario spedito con raccomandata n. ag. 78771506252-9 e diretto a , in Controparte_1 proprio e nella qualità di l.r.p.t. della in via Corinaldo n. 77 – 00156 Roma, Controparte_2 spunta di cui, ai sensi degli artt. 226, ultimo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., viene disposta la cancellazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di media complessità.
P.Q.M.
Il collegio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità di quanto attestato in data
2.7.2020 dall'ufficiale postale con la spunta della casella “consegna al destinatario persona fisica” nell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario spedito con raccomandata n. ag. 78771506252-9 e diretto a , in proprio e nella Controparte_1 qualità di l.r.p.t. della in via Corinaldo n. 77 – 00156 Roma, spunta di Controparte_2 cui, ai sensi degli artt. 226, ultimo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., viene disposta la cancellazione (la cui attuazione è subordinata, ai sensi dell'art. 227 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla querela);
2. condanna le attrici al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. fissa per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice unico dott.ssa Maria Ciccolo
l'udienza del 3.6.2025 ore 10,00.
Così deciso in Frosinone nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore
8 (dott.ssa Maria Ciccolo)
Il Presidente
(dott. Francesco Mancini)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Francesco Mancini, Presidente
2. dott. Fabrizio Fanfarillo, giudice
3. dott.ssa Maria Ciccolo, giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1594 del Registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, pendente tra in proprio e n.q. di socio accomandatario e liquidatore della Parte_1 [...] elettivamente domiciliati in Roma, via Tiberina n. 128, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Cesare Galloni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori e
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, via Ofanto 18, presso lo studio dell'avv. Tiziana
[...]
Cruscumagna, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuti e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Frosinone. oggetto: querela di falso in via incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti controversi.
Il sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 Parte_2
(di seguito solo “ ) ha convenuto in giudizio il sig. , in proprio
[...] Parte_2 Controparte_1
e n.q. di l.r.p.t. della deducendo che: Controparte_2
1 • con atto di compravendita del 29.12.2009 la aveva venduto alla Parte_2 [...] la piena proprietà delle porzioni immobiliari site nel comune di Fiuggi (FR), via CP_2 del Parco n. 96, distinte al N.C.E.U. al foglio 39, part. 96, 156 e 157;
• il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 1.399.950,00, da versarsi in 10 rate mensili dell'importo di € 139.995,00 cadauna, aventi scadenza la prima al 30.1.2012 e le altre di mese in mese sino all'ultima, con scadenza il 30.10.2012;
• la società acquirente non aveva pagato alcuna rata.
Ciò premesso in fatto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione di versare il corrispettivo della vendita, Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con vittoria di spese.
I convenuti, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
In mancanza di istanze istruttorie, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.5.2022 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Gli attori non sono comparsi all'udienza, che è stata rinviata ai sensi dell'art. 181 co. 1 c.p.c. al
27.5.2022.
In data 26.5.2022 i convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno eccepito che:
• l'atto di citazione non è mai stato ricevuto in quanto notificato a un indirizzo, via Corinaldo
n. 77 in Roma, non corrispondente alla residenza, domicilio, dimora dei convenuti o alla sede della società, tutti in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44. Hanno, dunque, eccepito l'inesistenza/nullità della notifica e riservato la proposizione di querela di falso;
• l'intestato Tribunale è da ritenersi territorialmente incompetente in quanto, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., la competenza era da attribuirsi al Tribunale di Roma, luogo ove è stato sottoscritto il contratto;
• stante la partecipazione al contratto di compravendita delle sole società, tanto il sig.
(dal lato passivo), quanto il sig. (dal lato attivo) sono da Controparte_1 Parte_1 considerarsi privi di legittimazione;
Part
• l'attrice estinta e cancellata dal registro delle imprese a far data dal Parte_2
6.12.2011, era priva della capacità processuale al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente inesistenza e/o nullità della procura alle liti conferita al difensore;
2 • tra le parti in causa e sullo stesso oggetto si è svolto un altro giudizio dinanzi al Tribunale di
Roma, r.g. n. 53471/2014, definito con sentenza n. 13873/18 del 5.7.2018, passata in giudicato per mancata impugnazione;
in particolare, si tratta del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla per il pagamento del prezzo Parte_2 della compravendita, opposizione accolta dal Tribunale perché era stato dimostrato che l'obbligazione era stata adempiuta in parte e in parte non era dovuta perché la società opponente aveva subito un sequestro penale per ragioni riguardanti l'operato della società opposta;
• la domanda è, comunque, infondata, per le ragioni già svolte nell'atto di opposizione già richiamato.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna ex artt. 88 e
96 c.p.c. e alle spese di lite.
All'udienza del 24.6.2022 il difensore dei convenuti ha depositato querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 78771506252-9, e gli attori hanno dichiarato di volersi avvalere del documento oggetto di querela.
A fondamento della querela i convenuti hanno dedotto che quanto riportato nell'avviso di ricevimento non risponde al vero, perché il sig. non ha né dimora, né domicilio né Controparte_1 residenza in via Corinaldo n. 77 a Roma, né ivi è mai stata stabilita la sede della CP_2 CP_2
né vi si trovava il giorno della notifica né sussiste alcun collegamento tra il sig. , la
[...] CP_1 società e detto indirizzo.
Con ordinanza del 28.9.2022 il giudice istruttore, ritenuto rilevante il documento ai fini della decisione e ammissibile la prova testimoniale articolata nell'atto di proposizione della querela di falso, ha autorizzato la presentazione della querela.
Sono stati escussi i testimoni indicati dalla parte convenuta.
Infine, all'udienza del 18.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni sulla querela di falso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
2. Sulle questioni procedurali.
Le parti attrici hanno sollevato una serie di questioni procedurali riguardanti la querela di falso, che di seguito si vanno ad esaminare:
1. Innanzitutto, hanno eccepito l'inammissibilità della querela perché proposta tardivamente,
e, cioè, dopo che la causa era stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281
3 sexies c.p.c. e gli attori avevano già depositato le note scritte, deposito che il giudice aveva autorizzato intendendo svolgere l'udienza in trattazione scritta.
Sul punto, si rileva quanto segue:
• la trattazione scritta era stata disposta, con decreto nel quale era diffusamente richiamata la normativa emergenziale che ciò consentiva, soltanto per l'udienza dell'8.10.2021, all'esito della quale la causa era stata rinviata all'udienza del 20.5.2022 per la discussione orale, la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive sino a 20 giorni prima;
• con la concessione di detto termine non si è inteso disporre la trattazione scritta dell'udienza, come era evincibile dall'assenza, nel provvedimento di fissazione della stessa, di qualsiasi riferimento alla normativa emergenziale, già effettuato in precedenza, e dalla natura stessa dell'adempimento cui l'udienza era destinata, e, cioè, la decisione della causa all'esito della discussione orale delle parti;
• all'udienza fissata nessuno compariva e la causa era rinviata, ex art. 181 co. 1 c.p.c., con provvedimento mai revocato, all'udienza del 27.5.2022, nella quale comparivano entrambe le parti, e il difensore della parte attrice chiedeva rinvio per poter esaminare la costituzione della controparte, intervenuta nelle more;
il difensore dei convenuti non si opponeva al rinvio e il giudice istruttore provvedeva in tal senso;
• alla successiva udienza del 24.6.2022 - peraltro non fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., stante la sopravvenuta costituzione della parte convenuta, ma solo per consentire alla parte attrice una compiuta difesa rispetto a detta costituzione - il difensore della convenuta depositava querela di falso, ancor prima che venissero precisate le conclusioni e si aprisse la discussione orale, il che non è mai avvenuto;
• ha stabilito la Cassazione (sent. n. 22094/2019) che la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e che il momento iniziale del procedimento ex art. 281 sexies c.p.c. coincide con l'inizio della discussione della causa all'udienza appositamente fissata, il che, si ripete, non è avvenuto;
2. Ancora, gli attori hanno eccepito l'inammissibilità della querela di falso perché volta a contestare aspetti ideologici del documento, e non profili di autenticità/provenienza del documento.
Sul punto si osserva che:
4 • l'art. 108, co. 1 del D.L. n. 18, del 17 marzo 2020 ha previsto che, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino alla data del 30 giugno 2020 (poi prorogata), per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, i messi postali avrebbero dovuto procedere alla consegna delle buste e dei pacchi accertandosi preventivamente della presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro presso l'indirizzo di consegna, e poi immettendo il plico nella cassetta della corrispondenza del destinatario, senza la raccolta della firma del ricevente, e con apposizione della firma da parte del solo operatore postale sul documento di consegna, in cui doveva essere attestata anche la suddetta modalità di recapito;
• nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione al sig. è stata eseguita Controparte_1 con dette modalità (l'agente postale attestava di aver rinvenuto nel luogo della notifica la persona di e di aver proceduto con la notifica dell'atto giudiziario ai sensi e Controparte_1 per gli effetti del “d.l. 34/2020 art. 46”), che, comunque, in caso di consegna a mani proprie, implicano l'accertamento dell'identità del consegnatario e l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto, accertamenti assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente mercé l'utile esperimento della querela di falso
(l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: cfr. Cass. n. 22903/2017);
3. sulla possibilità di proporre querela di falso su un documento prodotto in copia si è già pronunciato il giudice istruttore con ordinanza del 31.5.2023, e qui si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la querela sia proponibile anche di documenti prodotti in copia (cfr. Cass. n. 8718/2023), e ciò tanto più nel caso di specie, in cui non è contestata la sottoscrizione del destinatario, non apposta in virtù della normativa emergenziale richiamata, bensì gli accertamenti eseguiti dall'ufficiale postale;
4. gli attori lamentano, poi, che il giudice non avrebbe interpellato la parte che aveva prodotto il documento sull'intenzione di volersene avvalere in giudizio, il che è smentito dall'esame del verbale dell'udienza del 24.6.2022, in cui è riportato quanto segue: “l'avv. Ciotoli (sostituta di udienza dell'avv. Galloni, procuratore degli attori, n.d.r.) dichiara che intende valersi del documento avverso il quale è proposta querela di falso”; in merito, va ricordato che la risposta all'interpello può essere validamente resa anche dal procuratore costituito che non sia munito di mandato speciale per il compimento di tale atto, non importando, questo,
5 disposizione del diritto in contesa né essendo la prescrizione del mandato speciale richiesta dall'art. 222 c.p.c., a differenza della disciplina dell'art. 221 c.p.c. per la proposizione della querela di falso (Cass. n. 7054/1992);
5. ancora, va rilevato che all'udienza del 26.9.2023 il sostituto di udienza del difensore degli attori depositava la copia del documento oggetto di querela di falso, e osservato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso è rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarlo, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (Cass. n. 19727/2004; Cass. n.
4236/1990). Nel caso di specie si trattava di copia già inserita nel fascicolo telematico con deposito del 14.7.2020, per cui non si è ritenuto necessario il deposito nelle mani del cancelliere;
6. si rileva, inoltre, che la parte attrice non ha mai chiesto la concessione di un termine per l'articolazione di mezzi istruttori né li ha mai articolati in occasione delle udienze celebrate dopo la proposizione della querela, cosa che avrebbe potuto fare, perché, nell'ambito di un subprocedimento sostanzialmente deformalizzato, quale è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova, sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova (Cass. n. 15703/2021);
7. Infine, in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito
è sospeso ex lege ai sensi dell'art. 225 co. 2 c.p.c.; si aggiunga che non vi è alcuna disposizione che imponga alla cancelleria di “aprire un sub”, e che, nel caso di specie, non poteva esservi alcun dubbio circa l'avvenuta apertura procedimento volto alla decisione sulla querela, attesi i chiari riferimenti, nei verbali e nei provvedimenti del giudice, alle disposizioni in materia.
3. Nel merito della querela di falso.
Il sig. ha negato la sussistenza di qualsivoglia collegamento con il luogo ove in data CP_1
2.7.2020 è stata eseguita la notifica dell'atto di citazione (via Corinaldo n. 77 a Roma) e ha dedotto
6 che il 2.7.2020, giorno della notifica, si trovava presso il proprio ufficio di Roma, in Lungotevere dei
Mellini n. 44.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi: il sig. , dal 2000 Testimone_1 commercialista del sig. e della società ha riferito, in modo dettagliato e CP_1 Controparte_2 circostanziato, che, da quando cura la contabilità delle società del gruppo di cui fa parte la
[...]
si reca presso la sede delle società il martedì e il giovedì, che nel mese di luglio 2020 CP_2 curò con detta società tre operazioni complesse, la costituzione di una nuova holding, un prestito obbligazionario con un fondo di diritto spagnolo e l'acquisizione di una nuova società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, la Manifatture Milano s.p.a., per cui, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, lui, il sig. , il figlio di questi e il personale Controparte_1 Parte_3 erano presenti in ufficio praticamente tutti i giovedì, e che , quando era presente anche lui CP_1 in ufficio, vi si tratteneva tutto il giorno;
analoghe dichiarazioni sono state rese dalla sig.ra TE
, moglie del sig. (in regime di separazione dei beni), la quale ha dichiarato
[...] Controparte_1 che quando è presente il commercialista il marito si trattiene in ufficio tutto il giorno, e CP_1 che l'ufficio si torva a Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 44; così anche il sig. , figlio Parte_3 dell'attore, il quale ha riferito che, nel periodo in questione, la madre si recava a prendere suo figlio, il nipotino, a scuola e poi, anche con la moglie, che lavorava in centro, si fermavano a cenare tutti insieme a casa dei genitori, che si trova a via Ennio Quirino Visconti n. 11 a Roma, mentre l'ufficio e la sede di tutte le società del gruppo, compresa la si trovano in Lungotevere Controparte_2 dei Mellini n. 44; anche il teste ha parlato dell'acquisizione della Manifatture Milano s.p.a., e CP_1 ha detto che intorno alla metà di luglio 2020 dovevano fare l'offerta, e che i giorni precedenti lavorò a stretto contatto con il padre e con il commercialista, il martedì e il giovedì, quando quest'ultimo si recava presso la sede della società.
A ciò si aggiunga che dalla visura CCIA versata in atti risulta che all'indirizzo di Lungotevere dei
Mellini n. 44 vi è la sede della società che detta sede non è mai stata in via Controparte_2
Corinaldo n. 77, che la società non ha mai avuto ivi neppure una sede secondaria, e che la stessa è dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, dal certificato storico del sig. CP_1
del 25.5.2022, emerge che, a far data dal 7.11.2011, la residenza del medesimo era fissata
[...] proprio in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44.
Gli attori, come detto, non hanno articolato alcun mezzo istruttorio, né hanno fornito prova in ordine all'eventuale collegamento tra il sig. e/o la società e Controparte_1 Controparte_2
l'indirizzo di via Corinaldo n. 77 in Roma, presso cui è stato notificato l'atto di citazione.
7 La parte attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero ricevuto, presso detto indirizzo, la convocazione al procedimento di mediazione. Sennonché, dal verbale di mediazione versato in atti nulla si evince in merito al luogo ove è stato comunicato l'avvio del procedimento, né tanto meno vi è alcun riferimento a eventuali comunicazioni pervenute all'organismo di mediazione da parte del chiamato sig. , con cui avrebbe dichiarato di non aderire. In ogni caso, anche qualora CP_1 dovesse risultare che l'avvio della mediazione è stata comunicata al sig. in via Corinaldo n. CP_1
77, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare che ivi si trovava anche il 2.7.2020, circostanza che le risultanze della prova testimoniale escludono.
Deve, quindi, ritenersi non rispondente al vero quanto attestato dall'ufficiale postale con la spunta della casella “consegna al destinatario persona fisica” nell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario spedito con raccomandata n. ag. 78771506252-9 e diretto a , in Controparte_1 proprio e nella qualità di l.r.p.t. della in via Corinaldo n. 77 – 00156 Roma, Controparte_2 spunta di cui, ai sensi degli artt. 226, ultimo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., viene disposta la cancellazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di media complessità.
P.Q.M.
Il collegio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità di quanto attestato in data
2.7.2020 dall'ufficiale postale con la spunta della casella “consegna al destinatario persona fisica” nell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario spedito con raccomandata n. ag. 78771506252-9 e diretto a , in proprio e nella Controparte_1 qualità di l.r.p.t. della in via Corinaldo n. 77 – 00156 Roma, spunta di Controparte_2 cui, ai sensi degli artt. 226, ultimo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., viene disposta la cancellazione (la cui attuazione è subordinata, ai sensi dell'art. 227 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla querela);
2. condanna le attrici al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. fissa per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice unico dott.ssa Maria Ciccolo
l'udienza del 3.6.2025 ore 10,00.
Così deciso in Frosinone nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore
8 (dott.ssa Maria Ciccolo)
Il Presidente
(dott. Francesco Mancini)
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