Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.V.G.N.1259/2024
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G.1259/2024 avente per oggetto: ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
alle liti in atti, dall'avv. Valentina Ricci ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Maria Teresa Saporito ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente l'11.9.2024 i ricorrenti, dato atto: che dall'anno
2014 hanno intrattenuto una relazione sentimentale, trasformatasi in convivenza more uxorio, dalla quale in data 11/05/2017 è nata la figlia che a seguito della cessazione della convivenza Per_1 nell'agosto del 2018, la sig.ra si è trasferita unitamente alla piccola nel CP_1 Per_1
Comune di Angri;
che è volontà dei ricorrenti formalizzare l' accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore hanno Per_1 chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “ A. la figlia resta Per_1
affidata ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso
1
salva la volontà diversa di uno di loro di non voler partecipare. B. i tempi di permanenza della minore presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo il padre potrà tenere la figlia con sé prelevandola e riportandola al domicilio della madre: i. a settimane alterne, dalle ore 13,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica;
ii. nel corso delle vacanze natalizie, 7 giorni continuativi con alternanza di Natale e Capodanno, intendendosi per Natale il periodo compreso dal 23 al 29 dicembre e per Capodanno il periodo compreso dal 29 dicembre al
04 gennaio;
iii. cinque giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
iv. la minore trascorrerà il suo compleanno ed onomastico preferibilmente con entrambi i genitori e in caso di disaccordo alternando un anno il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre e l'anno successivo l'onomastico con il padre e il compleanno con la madre;
v. durante il periodo estivo la minore trascorrerà 30 giorni, di cui 15 nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto con il padre ed eguale periodo spetterà alla madre, con onere dei genitori di concordare le date entro il 30 maggio di ogni anno. Si ribadisce che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, soggette a flessibilità su l'accordo delle parti. C. ogni genitore contribuirà al mantenimento della figlia in forma diretta per il periodo di permanenza della figlia presso di sé, ed inoltre il Per_1 padre, sig. anche in forma indiretta mediante corresponsione all'altro genitore, Parte_1 sig.ra di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 da rivalutarsi di anno in CP_1
anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, così determinato in considerazione delle spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per prendere e riportare la minore nel domicilio materno, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla sig.ra entro 15 giorni successivi alla esibizione della relativa CP_1
documentazione, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo: Spese straordinarie
“obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: i. Scolastiche: libri scolastici, tasse di iscrizione e assicurazioni imposte da asilo e scuola, materiale di corredo scolastico per inizio anno anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblici, mensa;
ii. Spese medico sanitarie: spese sanitarie urgenti e necessarie sia presso strutture pubbliche che private, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, esborsi
2 per esami diagnostici, visite specialistiche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, tickets per trattamenti sanitari erogati tramite il SSN, occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti da uno specialista;
iii. Spese di natura ludica, sportiva o parascolastica: spese sportive per un'attività, un corso per attività extrascolastica o sportiva e relativi accessori, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: iv. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole e/o asili privati, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori all'ambito giornaliero;
babysitter se deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
v. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
vi. Spese sportive: un'ulteriore attività comprensiva dell'attrezzatura; vii. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche non effettuate tramite il SSN, cicli di psicoterapia e logopedia;
D. L'Assegno Unico relativo alla figlia minore verrà percepito da ciascun CP_2 Per_1
genitore nella misura del 50% come per legge. E. I ricorrenti esprimono sin da ora reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio loro e della loro figlia minore e si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.”.
Fissata l'udienza dell'1.4.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti,
(giusto decreto presidenziale del 12.9.2024), da celebratasi secondo la modalità cartolare, alla predetta udienza le stesse, mediante deposito telelmatico delle note di trattazione scritta, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, sottoscritto dale parti, ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto ( Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite in relazione all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore nata a [...] l'[...], di cui al ricorso congiunto sottoscritto dalle Per_1
parti, confermate dalle medesime come da dichiarazioni dalle stesse sottoscritte, depositate in atti,
3 essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della natura del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto sottoscritto dalle parti alle condizioni pattuite in relazione all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore nata a [...] l'[...], Per_1
confermate dalle medesime come da dichiarazioni dalle stesse sottoscritte, depositate in atti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
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