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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 13743/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in San Marcellino alla via Campania n. 40, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gaetano Del Noce che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Cardito alla via D. Controparte_1
Mercadante n. 1, presso lo studio dell'avv. Sonia Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
CP_2
- TERZO PIGNORATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver già proposto Parte_1 ricorso in opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, la cui fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione per decorso termine di efficacia, reiterava i motivi di 2
opposizione contestando l'impignorabilità della somma rinvenuta sul conto corrente poiché frutto di ratei di pensione, nonché l'omessa notifica dell'atto di pignoramento, ed infine la nullità del pignoramento per mancato rispetto del termine perentorio per l'inizio della procedura esecutiva.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.03.2023, si costituiva CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La citata in giudizio in un secondo momento, non si costituiva. CP_4
Con provvedimento del 9.03.2025, pronunciato alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata.
Va, innanzi tutto, respinta la richiesta di interruzione del giudizio per sopraggiunto decesso dell'opponente, in quanto non proviene – come per legge – dal procuratore dello stesso.
Passando al merito e partendo dal motivo di opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., il eccepisce l'omessa notifica del pignoramento. Pt_1
Orbene, “in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (ex multis, Cass., ord., n. 19932 del 19/07/2024).
Ma nel caso di specie l'opponente non dichiara assolutamente (né tanto meno prova) quando avrebbe verificato la pendenza della procedura, limitandosi a sostenere genericamente di averlo scoperto da un estratto conto (nessuna prova costituisce lo screenshot del cellulare).
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile e tanto consente di rigettare anche il motivo sul rispetto del temine di legge tra la notifica della cartella o intimazione e l'inizio della procedura.
Passando al motivo principale, qualificabile ex art. 615 c.p.c., il eccepisce Pt_1
l'impignorabilità delle somme pagate dal terzo poiché su conto corrente arriverebbero soltanto i ratei di pensione di invalidità.
Ma anche di ciò non fornisce alcuna prova. Che lo stesso percepisca tale pensione non è neanche contestato, ma l'opponente avrebbe dovuto provare che sul conto corrente confluivano solo ed esclusivamente i ratei pensionistici.
Pertanto, il motivo è infondato. 3
Per tutti questi motivi va dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e rigettata poiché infondata quella ex art. 615 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria, dello scaglione di riferimento in base al valore del pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta poiché infondata;
- condanna a pagare nei confronti di in persona del l.r.p.t., le spese Parte_1 CP_3 del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Aversa, 25 giugno 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in San Marcellino alla via Campania n. 40, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gaetano Del Noce che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Cardito alla via D. Controparte_1
Mercadante n. 1, presso lo studio dell'avv. Sonia Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
CP_2
- TERZO PIGNORATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver già proposto Parte_1 ricorso in opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, la cui fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione per decorso termine di efficacia, reiterava i motivi di 2
opposizione contestando l'impignorabilità della somma rinvenuta sul conto corrente poiché frutto di ratei di pensione, nonché l'omessa notifica dell'atto di pignoramento, ed infine la nullità del pignoramento per mancato rispetto del termine perentorio per l'inizio della procedura esecutiva.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.03.2023, si costituiva CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La citata in giudizio in un secondo momento, non si costituiva. CP_4
Con provvedimento del 9.03.2025, pronunciato alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
L'opposizione è parzialmente inammissibile e parzialmente infondata.
Va, innanzi tutto, respinta la richiesta di interruzione del giudizio per sopraggiunto decesso dell'opponente, in quanto non proviene – come per legge – dal procuratore dello stesso.
Passando al merito e partendo dal motivo di opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., il eccepisce l'omessa notifica del pignoramento. Pt_1
Orbene, “in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (ex multis, Cass., ord., n. 19932 del 19/07/2024).
Ma nel caso di specie l'opponente non dichiara assolutamente (né tanto meno prova) quando avrebbe verificato la pendenza della procedura, limitandosi a sostenere genericamente di averlo scoperto da un estratto conto (nessuna prova costituisce lo screenshot del cellulare).
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile e tanto consente di rigettare anche il motivo sul rispetto del temine di legge tra la notifica della cartella o intimazione e l'inizio della procedura.
Passando al motivo principale, qualificabile ex art. 615 c.p.c., il eccepisce Pt_1
l'impignorabilità delle somme pagate dal terzo poiché su conto corrente arriverebbero soltanto i ratei di pensione di invalidità.
Ma anche di ciò non fornisce alcuna prova. Che lo stesso percepisca tale pensione non è neanche contestato, ma l'opponente avrebbe dovuto provare che sul conto corrente confluivano solo ed esclusivamente i ratei pensionistici.
Pertanto, il motivo è infondato. 3
Per tutti questi motivi va dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e rigettata poiché infondata quella ex art. 615 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria, dello scaglione di riferimento in base al valore del pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta poiché infondata;
- condanna a pagare nei confronti di in persona del l.r.p.t., le spese Parte_1 CP_3 del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Aversa, 25 giugno 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione