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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2849 / 2023 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv BORZACCHIELLO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
CP_ in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'avvocatura interna
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2023 parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data 17.04.23 notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2021 9008011089/000 che ha impugnato con riferimento a 13 avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso deducendo di non aver mai ricevuto notifica dei suddetti atti presupposti eccependo nel merito sia di non esser tenuta al pagamento perché già dal 21.5.2013 aveva cessato la carica di amministratrice della società sia l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che la sig.ra era stata Pt_1
iscritta alla Gestione Speciale esercenti Attività Commerciali dall'1/01/2006 con provvedimento del 6/05/2011, che la stessa, successivamente alla presentazione del ricorso, in data 17/07/2023, aveva fatto pervenire tramite il una richiesta di Controparte_3
1 cancellazione della posizione aziendale con decorrenza retroattiva 21/05/2013, di avere accolto la richiesta e che per effetto della cancellazione retroattiva, unita anche all'applicazione dello stralcio ex legge n. 197/2022, risultava ancora dovuto il residuo debito di cui all'avviso n.
37120120007911682000 (oggetto di impugnazione) e quello portato dall'avviso n.
37120130002836802000 (non impugnato in ricorso ) come da prospetto che allegava;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_4
citata in giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato)
Nel merito si da atto del fatto che poiché l'Ente convenuto, come da documentazione allegata, ha disposto lo sgravio degli avvisi di addebito indicati in ricorso dalle lettere b sino alla lettera o,
è venuta meno, sul punto, la materia del contendere tra l'Ente impositore e la parte ricorrente;
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito n. 37120120007911682 000 relativo a contributi
IVS-INPS per le annualità 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012, nonostante lo stesso risulti esser stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 16.10.2012, poiché non risulta che dopo la notifica l'attrice abbia ricevuto atti interruttivi della prescrizione, l'eccezione di prescrizione va accolta;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti considerando, per un verso, che la ricorrente inoltrava richiesta di cancellazione della posizione aziendale con effetto retroattivo soltanto dopo il deposito del ricorso introduttivo di lite e perché, per altro verso, non CP_ è stata in ogni caso espressamente contestata l'originaria sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 37120120007911682 000
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2849 / 2023
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento a tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso
Compensa tra le parti le spese di lite
2 Santa Maria Capua Vetere ,09/10/2025
3
Il giudice
Dott.ssa LA
Caporale
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv BORZACCHIELLO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
CP_ in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'avvocatura interna
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2023 parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data 17.04.23 notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2021 9008011089/000 che ha impugnato con riferimento a 13 avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso deducendo di non aver mai ricevuto notifica dei suddetti atti presupposti eccependo nel merito sia di non esser tenuta al pagamento perché già dal 21.5.2013 aveva cessato la carica di amministratrice della società sia l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che la sig.ra era stata Pt_1
iscritta alla Gestione Speciale esercenti Attività Commerciali dall'1/01/2006 con provvedimento del 6/05/2011, che la stessa, successivamente alla presentazione del ricorso, in data 17/07/2023, aveva fatto pervenire tramite il una richiesta di Controparte_3
1 cancellazione della posizione aziendale con decorrenza retroattiva 21/05/2013, di avere accolto la richiesta e che per effetto della cancellazione retroattiva, unita anche all'applicazione dello stralcio ex legge n. 197/2022, risultava ancora dovuto il residuo debito di cui all'avviso n.
37120120007911682000 (oggetto di impugnazione) e quello portato dall'avviso n.
37120130002836802000 (non impugnato in ricorso ) come da prospetto che allegava;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_4
citata in giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato)
Nel merito si da atto del fatto che poiché l'Ente convenuto, come da documentazione allegata, ha disposto lo sgravio degli avvisi di addebito indicati in ricorso dalle lettere b sino alla lettera o,
è venuta meno, sul punto, la materia del contendere tra l'Ente impositore e la parte ricorrente;
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito n. 37120120007911682 000 relativo a contributi
IVS-INPS per le annualità 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012, nonostante lo stesso risulti esser stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 16.10.2012, poiché non risulta che dopo la notifica l'attrice abbia ricevuto atti interruttivi della prescrizione, l'eccezione di prescrizione va accolta;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti considerando, per un verso, che la ricorrente inoltrava richiesta di cancellazione della posizione aziendale con effetto retroattivo soltanto dopo il deposito del ricorso introduttivo di lite e perché, per altro verso, non CP_ è stata in ogni caso espressamente contestata l'originaria sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 37120120007911682 000
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2849 / 2023
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento a tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso
Compensa tra le parti le spese di lite
2 Santa Maria Capua Vetere ,09/10/2025
3
Il giudice
Dott.ssa LA
Caporale