Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 2
Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante anche ai fini della prescrizione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - a ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 14828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14828 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ME RI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14710/2002 proposto da:
ME RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPELLO Alberto, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO POLILITICHE AGRICOLE ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 338/2001 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 30/05/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il c/ricorrente e ric. ine. l'Avvocato ROMANELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza del 15 maggio 2001, ha accolto l'opposizione di CA ME contro l'ordinanza del 18 aprile 2000 con cui il Ministero delle politiche agricole gli aveva ingiunto il pagamento della Banana di L.
1.739.207.962 quale sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, per avere conseguito indebitamente un aiuto comunitario nell'ambito del regime di intervento previsto per la produzione dei semi di soia, osservando: a) che l'opposizione correttamente era stata notificata all'autorità che aveva emesso l'ordinanza e non all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto aveva sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa;
b) che il Ministero non aveva alcun obbligo di indicare nell'ordinanza-ingiunzione le facoltà dell'intimato di presentare memorie e/o di essere ascoltato;
c) che doveva nel caso,trattandosi di violazione comunitaria, essere applicato il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3 del Reg. CEE 2988/1995, interamente decorso alla data del provvedimento sanzionatorio.
Per la cassazione della sentenza il Ministero ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste con controricorso il ME, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello incidentale il ME, deducendo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, si duole che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità dell'ingiunzione perché il Ministero non aveva comunicato all'interessato la facoltà di essere sentito in via preventiva e conseguentemente era venuto meno all'obbligo di ascoltarlo.
Il motivo è infondato.
La L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, che è la norma sostanzialmente invocata dal ricorrente, dispone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere" e non anche che l'atto debba contenere l'impossibile elencazione di tutti i diritti e le facoltà concessi a quest'ultimo nel corso del procedimento amministrativo e/o giurisdizionale, che peraltro dipendono da scelte meramente discrezionali dell'interessato.
Per cui, avendo la sentenza impugnata accertato che nel verbale di contestazione era specificamente indicata l'autorità competente a definire il procedimento amministrativo (pag. 3), nessun'altra indicazione era dovuta al destinatario, neppure in forza della L. n.869 del 1981, art. 18, che attribuisce a quest'ultimo soltanto la facoltà di far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e quella ulteriore di richiedere alla stessa di essere ascoltato;
e rende illegittimi sia il procedimento amministrativo che l'ordinanza-ingiunzione nelle sole ipotesi, qui non verificatesi, di mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, ovvero di provvedimento sanzionatorio emesso prima della scadenza del termine concesso dalla norma all'interessato per far pervenire scritti difensivi e documenti. Con il primo motivo di quello principale il Ministero reitera l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Saluzzo, in quanto secondo il R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, la cognizione a conoscere dell'opposizione spettava al Tribunale di Torino, capoluogo del distretto in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato. Anche questo motivo è infondato.
Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22, il Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, che è pacifico tra le parti, essere compreso nel circondario del Tribunale di Saluzzo:
perciò competente a conoscere dell'opposizione in oggetto. A questo criterio di competenza per territorio non deroga l'art. 25 c.p.c., che prevede la competenza del Giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie: avendo questa Corte affermato che l'inapplicabilità del foro della pubblica amministrazione consegue direttamente ai connotati di specialità del procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione. In esso, infatti, è prevista la notificazione del ricorso all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, con conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art.11 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) sull'obbligatorietà della notifica degli atti all'avvocatura dello Stato e la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in giudizio personalmente;
per cui il collegio deve ribadire che questa specialità e l'espressa previsione contenuta nella L. n.689 del 1981, art. 22, giustificano l'inapplicabilità dell'art. 25 c.p.c. (Cass. 14562/2002; sez. un. 599/1999).
Con il secondo motivo, il Ministero deducendo violazione della L. n.689 del 1981, art. 28 e art. 2943 cod. civ., si duole che il
Tribunale abbia dichiarato prescritto il diritto di credito del Ministero senza considerare che era stato dapprima interrotto dalla notifica del verbale di contestazione della violazione (22 giugno 1985) e che da tale data non era decorso il quinquennio previsto dalla prima norma che doveva trovare applicazione nel caso concreto in luogo di quella comunitaria indicata dalla sentenza. Questa censura è fondata.
Il Tribunale ha accertato che gli addebiti attribuiti al ME si erano verificati durante le annate agrarie 1989-1990 e 1990-1991, e che la relativa contestazione gli era stata notificata il 22 maggio 1995; dal quale dunque è iniziato a decorrere il termine di prescrizione che secondo la decisione è quello di 4 anni prescritto dall'art. 3, comma 1 del Reg. CEE 2988 del 1995: perciò inutilmente scaduto il 22 maggio 1999, dato che l'ordinanza-ingiunzione gli è stata notificata il 18 aprile 2000.
Sennonché all'epoca della contestazione dell'addebito la prescrizione relativa al rapporto obbligatorio in esame era disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, che prevedeva un termine di 5 anni iniziato nuovamente a decorrere (per quanto qui interessa) dalla menzionata data del 22 maggio 1995 (Cass. 7710/2004;
6769/2004; 9680/2003): in quanto il Regolamento CEE applicato dalla decisione impugnata è stato adottato il 18 dicembre 1995, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 23 dicembre 1995; ed è entrato in vigore,secondo il disposto dell'art. 11 "il terzo giorno successivo alla pubblicazione" sudetta, perciò in epoca successiva non solo alla data in cui sono state connesse le violazioni,ma anche a quella ora individuata in cui le stesse sono state contestate all'opponente.
Per cui, trattandosi di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comportava l'assoggettamento del comportamento considerato anche per quel che riguarda la prescrizione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore pur se più favorevole;
e preclusione - a ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2 cod. pen., commi 2 e 3", invece di fatto recepita dalla sentenza impugnata senza alcuna giustificazione (Cass. 11459/2004; 6769/2004). Si deve aggiungere che nel caso concreto il Regolamento comunitario 2988/1995 non può considerarsi affatto norma - posteriore all'illecito - più favorevole all'incolpato: avendo tanto la Corte di Giustizia delle comunità europee (sent. 24 giugno 2004 resa nella Causa C-278/02 Herbert Bandlbauer GmbH.), quanto quasta Corte (sent. 1995/ 2005) affermato che, malgrado nell'ambito di alcuno politiche, quale la politica agricola comune, esistessero già delle disposizioni a tutela degli interessi finanziari delle Comunità, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il regolamento sudetto, che contiene "... una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario" (art. 1, n. 1) per combattere efficacemente in tutti i settori contro le lesioni a tali interessi (terzo e quarto "considerand"): perciò introducendo ai sensi dell'art. 1, n. 1, una "normativa generale" da applicare in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie onde disciplinare, anche sotto il profilo della prescrizione, le misure e sanzioni di carattere amministrativo adottate dalle autorità competenti in tutte le fattispecie - siano esse previste da norme comunitarie che interne - in cui si profili comunque la lesione degli interessi finanziari delle Comunità.
Da qui la disposizione dell'articolo 3, che, in coerenza con questa finalità da un lato si sostituisce automaticamente alle normative settoriali previdenti che contengono un termine di prescrizione inferiore ai tre anni;
e dall'altro è direttamente applicabile negli Stati membri nelle materie di cui si è detto, solo in assenza di una normativa comunitaria settoriale che preveda un termine più breve, ma non inferiore a tre anni (comma 1), o di una normativa nazionale che fissa un termine più lungo (comma 3). Per cui la norma è direttamente ed immediatamente applicabile negli stati membri solo in presenza di disposizioni comunitarie settoriali o di disposizioni Nazionali che prevedano un termine inferiore a tre anni. Laddove, secondo le menzionate decisioni, che questa Corte condivide, l'esistenza di una normativa nazionale la quale già preveda, come nel caso di specie, un termine prescrizionale più lungo, siccome maggiormente inteso a tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, conservava intatto il suo vigore: così come conferma l'inequivoco significato del predicato verbale adoperato dall'art. 1, paragrafo 3 ("mantengono"), assolutamente omologo a quelli "conservent" e "shall retain" usati, rispettivamente, nelle versioni francese e inglese del testo normativo, che facendo salvi termini prescrizionali più lunghi eventualmente previsti dalle normative interne degli Stati membri a maggior ragione esclude, che mentre essi siano in corso possano essere sostituiti e ridotti per effetto di quello più breve contenuto nel Regolamento sopravvenuto. E poiché nel caso concreto è incontroverso che il termine quinquennale posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, non era interamente decorso alla data dell'ordinanza-ingiunzione, la sentenza impugnata che ciò malgrado ha dichiarato la prescrizione della sanzione inflitta al ME va cassata;
ed assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale il collegio deve rinviare allo stesso Tribunale di Saluzzo, in diversa composizione, che provvederà all'esame del merito dell'opposizione attenendosi ai principi esposti, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo di quello principale ed il primo dell'incidentale, accoglie il secondo del principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed, assorbito il secondo motivo dell'incidentale, rinvia anche per le spese del giudizio (di legittimità al Tribunale di Saluzzo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006