CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2909/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15876/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259026267931000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3052/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso intimazione di pagamento n. 07120259026267931000 e la sottesa cartella n. 07120190140134722000 asseritamente notificata il 26/02/2020, per un importo di euro 818,30 per IMU 2012 dovuta al Comune di Napoli- Associazione_1.
Il ricorrente ha lamentato fondamentalmente la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituito il Comune di Napoli eccependo la propria estraneità alla fase esecutiva del rapporto e depositando relata di notifica del prodromico avviso di accertamento avvenuta nell'anno 2017.
Si è costituita Società_1 spa deducendo l'infondatezza di quanto eccepito dal ricorrente ritenendo, alla luce della normativa vigente, non spirato il termine di prescrizione previsto per il tributo in argomento .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Parte resistente ha rilevato la rituale notificala della cartella presupposta in data 26.2.2020.
Ciò posto, nel caso di specie, ove si versa in contestazione di omesso e/o parziale versamento di tributi locali il relativo termine di prescrizione quinquennale appare decorso atteso che la notifica dell' intimazione impugnata, avvenuta nel il 22.7.2025, è intempestiva pure tenendo conto della disciplina emergenziale conseguente all'epidemia da COVID-19 ovvero dell'art. 68 DL n. 18/2020, in virtù della quale la decorrenza per i tributi locali è stata sospesa dall'art. 67 del d.l. 18/2020 nel periodo 8/3/2020 – 30/5/2020 per un totale di 85 giorni.
Spese compensate atteso l'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15876/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259026267931000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3052/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso intimazione di pagamento n. 07120259026267931000 e la sottesa cartella n. 07120190140134722000 asseritamente notificata il 26/02/2020, per un importo di euro 818,30 per IMU 2012 dovuta al Comune di Napoli- Associazione_1.
Il ricorrente ha lamentato fondamentalmente la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituito il Comune di Napoli eccependo la propria estraneità alla fase esecutiva del rapporto e depositando relata di notifica del prodromico avviso di accertamento avvenuta nell'anno 2017.
Si è costituita Società_1 spa deducendo l'infondatezza di quanto eccepito dal ricorrente ritenendo, alla luce della normativa vigente, non spirato il termine di prescrizione previsto per il tributo in argomento .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Parte resistente ha rilevato la rituale notificala della cartella presupposta in data 26.2.2020.
Ciò posto, nel caso di specie, ove si versa in contestazione di omesso e/o parziale versamento di tributi locali il relativo termine di prescrizione quinquennale appare decorso atteso che la notifica dell' intimazione impugnata, avvenuta nel il 22.7.2025, è intempestiva pure tenendo conto della disciplina emergenziale conseguente all'epidemia da COVID-19 ovvero dell'art. 68 DL n. 18/2020, in virtù della quale la decorrenza per i tributi locali è stata sospesa dall'art. 67 del d.l. 18/2020 nel periodo 8/3/2020 – 30/5/2020 per un totale di 85 giorni.
Spese compensate atteso l'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.