Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della NI
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2024, proposto da
Casa di Cura Villa Maione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Rubinacci, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via S. Lucia n. 15;
contro
Azienda sanitaria locale di AP 2, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MO Ara, domicilio PEC come da Registri di Giustizia.
Regione NI, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale;
nei confronti
Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l. - Acerra, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della delibera di giunta regionale della NI (“DGRC”) n. 652 del 16 novembre 2023 avente a oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2023”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20 novembre 2023;
b) della DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023, avente a oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024 nella parte in cui si dispone, all’allegato n. 1.1. (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review”), una riduzione del budget complessivo 2024 dell’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private;
c) della nota della giunta regionale della NI prot. 559138 del 20 novembre 2023 a oggetto “Case di cura private: consuntivo per l’esercizio 2022 dell’incentivo Alta Specialità, dell’incentivo per la Rete Oncologica e della compensazione tra sforamenti e sotto utilizzi del limite di spesa dopo tutti i controlli delle SL”;
d) della nota dell’Azienda Sanitaria Locale AP 2 Nord prot. 0053012 del 7 dicembre 2023 a oggetto “applicazione DGRC 556/2022(come modificata dalla DGRC 651/2023” prot. DGRC 0559138 del 20/11/2023”; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione NI e della Asl 107 - AP 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. MO AS Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 455 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La Regione NI e la SL si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, all’odierna udienza, la parte ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, determina una rinunzia irrituale (non essendo stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, né essendo stata prodotta una procura speciale) e non consente una declaratoria di estinzione del giudizio ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione delle Amministrazioni resistenti, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NI, Nona Sezione di AP, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 455 dell’anno 2023 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO AS Di AP, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MO AS Di AP |
IL SEGRETARIO