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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/07/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
AR Rosaria Rizzo Presidente
AR Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2557/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 21.05.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Cesare Natalizio
(c.f. e l'avv. Debora Natalizio (c.f. ), C.F._3 C.F._4 che li rappresentano e difendono per procura in atti – APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5
(C.f. ) Controparte_2 C.F._6
(c.f. ) Controparte_3 C.F._7 elettivamente domiciliati in Roma, Via Golametto 4, presso lo studio dell'avv. Lorenzo
Giua, con l'avv. Carlo Coratti (c.f. ) e l'avv. Emanuele Forte C.F._8
(c.f. ), che li rappresentano e difendono per procura in atti – C.F._9
APPELLATI –
NONCHE'
DEL VECCHIO RENATO- APPELLATO NON COSTITUITO-
Oggetto: appello di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e nonché ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Cassino, n° 796/2020, in
Con data 29.10.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 2844/2014, promosso da r.g. n. 1 , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
nei confronti di e – usucapione servitù di
[...] Parte_1 Parte_2
passaggio- regolamento confini – risarcimento danni -
IN FATTO E IN DIRITTO
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
convengono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, e
[...] Parte_1
, per Parte_2
a) accertare che gli attori (e ancora prima i loro danti causa), da oltre quarant'anni, hanno esercitato la servitù di passaggio per accedere alla vasca oggetto di causa, transitando, in maniera continuativa e ininterrotta, lungo il percorso indicato nella planimetria allegata alla perizia tecnica di parte (tratto contraddistinto dai nn. 5 e 6)
e, per l'effetto, dichiarare l'acquisizione, da parte dei medesimi, del relativo diritto per usucapione ultraventennale;
b) accertare che , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(ed ancora prima i loro danti causa), da oltre quarant'anni, hanno esercitato
[...]
in maniera continuativa ed ininterrotta, il diritto di servitù di passaggio, anche mediante il transito su sentieri insistenti sull'orto di proprietà di e Parte_1
individuato nella perizia tecnica di parte con il n. 508, così come Parte_2
specificati nella planimetria allegata alla perizia di parte ( tratti contraddistinti dai nn.
5-6 e 8-9) e, per l'effetto, dichiarare l'acquisizione, da parte dei medesimi
[...]
del relativo diritto, per usucapione ultraventennale;
CP_2
c) accertare e dichiarare che gli attori sono comproprietari della vasca oggetto di causa, per un terzo e per un terzo , Parte_3 Controparte_1 [...]
e ; Controparte_2 Controparte_3
Part d) accertare e dichiarare che , , Parte_3 Controparte_1 CP_2
, (ed ancora prima i loro danti causa) hanno da
[...] Controparte_3 oltre quarant'anni, utilizzato la vasca oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare l'acquisizione per usucapione ventennale, da parte dei medesimi attori, del relativo diritto di proprietà, , per un terzo, e sempre in ragione di un Parte_3
terzo, , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e) accertare e dichiarare che il confine tra la proprietà dei e quella dei CP_2 convenuti è quello derivante dall'atto di frazionamento effettuato dal Geom.
redatto sull'estratto n. 1690/60 61 del 04.08.1960, allegato alla Parte_4 domanda di voltura dell'atto di divisione Notar del 22.08.1966; Per_1
r.g. n. 2 f) condannare i convenuti a rimuovere la copertura in legno apposta alla vasca, preclusiva dell'uso della vasa da parte degli attori;
g) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Frosinone di eseguire le necessarie trascrizioni e/o annotazioni;
h) condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
A sostegno delle rassegnate conclusioni allegano:
- Di essere, per quote eguali di 1/3, con (1/3) e e ( 1/3) Parte_3 Pt_1 Pt_2 titolari di diritti “Androne con annesso cortile, cisterna (pozzo) e vasche, ingresso al piano terra, vano scala e disimpegno al piano primo”, come da atti di provenienza indicati in citazione, nonché di essere titolari, i e il CP_2 [...]
, del diritto di servitù di passaggio sulla particella distinta al foglio 28, Pt_3
mappale 508, costituita per atto di divisione del notaio in data 28 agosto Per_1
1966.
- (e prima il suo dante causa) esercita da oltre quarant'anni, Parte_3 pubblicamente e pacificamente, la servitù di passaggio riportata nell'atto di divisione del 1966 e transita anche sull'ulteriore percorso, indicato nella planimetria allegata alla consulenza di parte, per accedere alle vasche insistenti sulla particella 508 traferita, nel 2006, ai convenuti.
- I (e prima il loro danti causa) esercitano, da oltre quarant'anni, CP_2
pubblicamente e pacificamente, per accedere al proprio orto (map.509), la servitù di passaggio riportata nell'atto di divisione del 1966 e transitano anche sugli ulteriori percorso indicato nella planimetria allegata alla perizia tecnica che riporta sentieri insistenti di proprietà dei convenuti.
- I convenuti arbitrariamente hanno opposto una copertura in legno sulla vasca, impedendo nell'utilizzo agli attori nonostante avessero acquistato i diritti di proprietà della vasca in ragione di un terzo ciascuno.
- In detta vasca, confluisce l'acqua di raccolto del pozzo cisterna, sul quale tutte le parti vantano pari diritti di proprietari.
- La vasca, che pure insiste sulla particella 508 di proprietà dei convenuti, tuttavia deve ritenersi in proprietà indivisa anche di (per 1/3) e dei Parte_3 [...]
(per 1/3) per averla, questi, acquistata per effetto del possesso CP_2
ultraventennale e per essere stata realizzata, tra il 1948 e il 1949, dai rispettivi r.g. n. 3 danti causa, circostanza ben nota, ai convenuti, al momento della sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile in oggetto (29.05.2006).
- La copertura posta alla vasca dai contenuti ricade oltre i confini della loro proprietà che dunque devono essere accertati.
I convenuti resistono alla domanda di cui chiedono il rigetto.
Espletata la prova testimoniale, la controversia è decisa, con la sentenza impugnata, come di seguito:
<< (…): a) accerta e dichiara il diritto della servitù di passaggio per usucapione
ultraventennale in favore degli attori sulla particella distinta al C.T. foglio 28 map. 508 del terreno di proprietà dei convenuti sito in Arpino (FR) Loc. Civitavecchia per accedere alla vasca tramite i punti 5-6 indicati nella planimetria allegata alla perizia di parte del OM;
nonché il diritto di servitù di passaggio per usucapione Per_2
ultraventennale in favore degli attori in relazione al suddetto terreno identificato al
C.T. al foglio 28 map. 508 dei convenuti indicato nella perizia di parte con i punti nn.
5-7 e 8-9; b) accerta e dichiara la proprietà della vasca in capo al Parte_3
nella misura di un terzo e degli attori , e nella Controparte_1 CP_2 CP_3
misura di un terzo per usucapione ultraventennale con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione della copertura in legno opposta;
c) accerta e dichiara che il confine tra la proprietà dei sigg.ri e quella dei convenuti è quello CP_2 derivante dall'atto di frazionamento del geometra allegato alla domanda di Parte_4 voltura dell'atto di divisione Notar del 22/09/1966. ordina al Competente Per_1
Conservatore dei RR.II di Frosinone di eseguire le conseguenti trascrizioni e/o annotazioni. 6 Condanna i convenuti alle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 4.000,00 oltre spese generali ed oneri accessori come per legge ed € 545,00 per spese esenti >>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- La prova per testi dimostra che gli attori, e i loro danti causa, hanno per oltre quarant'anni esercitato la servitù di passaggio per accedere alla vasca, lungo il percorso indicato nella perizia di parte del OM nei punti 5-6 e che Per_2
gli attori hanno esercitato il diritto di passaggio sui sentieri ovvero viottoli ben visibili per accedere agli orti di loro pertinenza, viottoli presenti nell'orto di proprietà dei convenuti r.g. n.
4 - I testi confermano che solo successivamente all'acquisto dell'immobile, i convenuti hanno apposto, alla vasca, una copertura di legno all'intera che rende impossibile l'uso della vasca stessa agli attori.
- I testi confermano la consulenza tecnica di parte attrice, che non è stata contestata, per la quale la vasca insiste sia sul mapp. 508 (di proprietà di e ), sia sul mapp. 509 (di proprietà dei Parte_1 Parte_2 [...]
– ), con la conseguenza che la vasca non è pertinenza CP_2 CP_4
esclusiva dei convenuti ma anche degli attori.
- Nel pozzo-cisterna confluiscono le acque meteoriche del tetto “che copre
l'intero fabbricato” (i tre appartamenti di proprietà degli attori e convenuti) e l'acqua raccolta nel pozzo, tramite un tubo, è immessa nella vasca, che dunque è al servizio degli appartamenti e degli orti in questione.
- Nell'atto di acquisto per Notaio del 29/05/2006 viene riportato che gli Per_3
odierni convenuti hanno acquistato i diritti in ragione di 1/3 su androne cisterna e vasche.
- Una volta dimostrata da parte di coloro che rivendicano lo spoglio del possesso, la sussistenza del possesso della servitù, incombe a coloro che contestano la circostanza del possesso stesso dimostrare la mera tolleranza (Cass. n. 1240 del
29/01/2001; Cass. n. 5772 del 23/03/2004); prova che, nella presente fattispecie, non è stata fornita dai convenuti.
- Il passaggio è praticato dagli attori e dai loro danti causa per oltre vent'anni; la ubicazione dei rispettivi orti terrazzati presuppone la esistenza di servitù di passaggio;
l'atto di acquisto da parte dei convenuti che prova l'acquisto di un terzo dell'androne, vasche ecc., inducono a ritenere che tali passaggi esercitati dagli attori nel tempo e la proprietà della vasca nella misura di un terzo non siano avvenuti per atti di mera tolleranza.
- Gli atti di tolleranza originati da rapporti di familiarità, o buon vicinato, integrano semmai un elemento di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova specifica, che nel caso di specie manca, porta ad escludere che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo dei convenuti altrui praticato per molti anni dagli attori (Cass. n. 1015 del 08/02/1996).
- Il requisito dell'apparenza ex art. 1061 c.c. della servitù si configura come presenza di segni visibili quali sono nel caso di specie i viottoli per accedere agli orti degli attori ed alla vasca, obiettivamente destinati all'esercizio della servitù
r.g. n. 5 di passaggio e rilevano in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere e carattere stabile (Cass. 5733 del 10/03/2011).
- Il confine tra gli orti delle parti è quello risultante dalle misurazioni in loco del geometra che non ha frazionato il mapp. 167, atteso che si è Persona_4
“fermato correttamente allo spigolo dei due fabbricati, identificati dai mapp.li
162 e 167” come risulta dalla consulenza tecnica di parte dello , con Per_2
ragionamento logico e corretto che viene condiviso dal giudice.
- Gli attori risultano altresì comproprietari della vasca nella misura di un terzo in favore di e un terzo in favore di , Parte_3 Controparte_1
e a titolo di usucapione, nonché titolari di servitù di CP_2 CP_3
passaggio per usucapione nelle parti indicate in perizia ai punti nn. 5-6; nonché
5-7 ed 8-9.
- La domanda di risarcimento danni proposta dagli attori è indimostrata.
- Le spese seguono la soccombenza.
Con atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni.
<< IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi CTU tecnica per accertare e valutare tutti i fatti
descritti. La CTU tecnica appare, ictu oculi, fondamentale per verificare ed accertare tutti gli aspetti della complessa vicenda oggetto del giudizio, alla luce, soprattutto, delle conclusioni tanto divergenti dei rispettivi CT delle parti in causa, non essendo, peraltro, il giudizio di secondo grado meramente rescindente ma pienamente devolutivo. Come già sopra evidenziato, la richiesta di CTU è stata reiterata in primo grado di giudizio, da parte convenuta, all'udienza del 16/01/2017 all'atto della precisazione delle conclusioni. In caso di ammissione della CTU, si nomina sin da ora proprio CT di parte il Geom. – Via Caio Mario n. 39 – 03033 Arpino (FR). NEL MERITO Persona_5
Accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza n. 796/2020 pubblicata il 29/10/2020: 1. Rigettarsi la domanda attrice;
2. Vittoria di spese, diritto ed onorari dei due gradi di giudizio >>.
e resistono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 all'impugnazione e rassegnano le seguenti conclusioni.
<< (…): - ritenere inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di
ragionevole probabilità di essere accolto;
- ritenere infondati in fatto ed in diritto i
r.g. n. 6 motivi esposti da parte appellante e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto inammissibile e/o comunque infondato nel merito, confermando la sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio >>.
Gli appellanti e con un unico motivo rubricato: Parte_1 Parte_2
“Errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie con conseguente violazione del disposto degli art.115 c.p.c.-118 disp.att. c.p.c.-132 c.p.c.”, muovono le seguenti censure:
a) Omessa valutazione delle allegazioni della parte convenuta.
b) Omessa valutazione della consulenza tecnica della parte convenuta (geometra
[...]
). Per_5
c) Omessa valutazione delle difese in punto di inattendibilità dei testi, esplicitate nella comparsa conclusionali.
d) Omessa valutazione della comparsa conclusionale e della consulenza di parte in cui sono evidenziati elementi oggettivi emersi dalla istruttoria che non risultano considerati, tra cui quella per la quale gli appellanti hanno acquistato il proprio immobile dagli appellati parenti tra loro e proprietari di immobili CP_2
adiacenti e confinanti con quelli dei convenuti e i testi escussi hanno tutti legami di parentela con gli odierni appellati, incluso il teste che non Parte_4 chiarisce la ragione per la quale, nell'atto pubblico a mezzo del quale ha venduto la proprietà agli odierni appellanti, non sono riportate ( nel 2006) le servitù oggetto del presente giudizio e che è inattendibile laddove riferisce che a maggio del 2008, la propria madre ( novantaduenne), utilizzasse le vasche per lavare la lana, laddove le vasche nel maggio 2008 sono state coperte e lui, nel 2006, aveva venuto la proprietà agli appellanti. Neppure tiene conto delle dichiarazioni della teste che riferisce vasche in disuso e che l'era sui sentieri era alta Tes_1 anche se c'era una scaletta praticabile che conduceva ai terrazzamenti.
e) Omessa pronuncia sulla richiesta di CTU
f) Errata applicazione dei principi di diritto in punto di atti di tolleranza di lunga durata tra soggetti con legami di parentela (dal 1947, atto di acquisto dei terreni, al 2006, atto in cui parte appellante ne ha acquistato una porzione dal
Parte_4
g) L'unica servitù esistente è quella costituita per atto del notaio del 1966 e Per_1 trasferita con l'atto del notaio del 2006, nel quale gli attori, odierni Per_3
r.g. n. 7 appellati, pur essendo venditori del bene oggetto di causa, non fanno cenno alla esistenza della servitù oggetto della domanda di usucapione proposta in questo giudizio.
h) Omessa valutazione della mancata recinzione, prima del 2006, dei terreni oggetto di causa, circostanza indicativa dei rapporti esistenti tra le parti.
i) Omessa considerazione della mancata interclusione della particella 509
(proprietà e confinante con la particella 167, anch'essa di CP_2
proprietà con accesso da Vicolo San Vito). CP_2
j) Violazione del disposto dell'art. 1061 c.c. per il quale il requisito dell'apparenza della servitù è necessario ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, richiede la esistenza anche di opere visibili siano permanenti e obiettivamente destinate a tale esercizio per tutto il tempo necessario all'usucapione, presupposto indimostrato all'esito della istruttoria.
k) Quanto all'usucapione della comproprietà della vasca, errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale per le medesime considerazioni di cui ai punti precedenti;
tolleranza rispetto all'uso delle vasche e al passaggio sull'orto sino al 2006; omessa valutazione del fatto che vasca insiste sulla particella 508, di proprietà esclusiva degli appellanti;
omessa valutazione dello stato di fatiscenza della vasca, come tale inutilizzabile da tempo;
assenza di un impianto di collegamento della vasca con la cisterna o con le fogne e omessa valutazione delle risultanze istruttorie sul punto.
l) Quanto al regolamento dei confini, lamenta la acritica recezione della relazione del tecnico di parte attrice e la mancata considerazione delle censure della parte convenuta che pure non ha mancato di rilevare che il frazionamento del geometra di Scogliosi divide il mappale 508 e il mappale 509 non il mappale
162 dal mappale 167, con la conseguenza che non vi è alcuno sconfinamento dei convenuti nella proprietà di CP_2
Le censure dell'appellante sono meritevoli di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori, premesso di essere, i
[...]
per un terzo e il per un altro terzo, contitolari, unitamente ai CP_2 Parte_3 convenuti, questi per il restante terzo, dei diritti di proprietà sull' androne e sul cortile, con annessa cisterna, nonché titolari della servitù di passaggio costituita con l'atto di divisione del notaio del 22.08.1966, allegano che è stato loro “consentito” di Per_1
r.g. n. 8 esercitare, per oltre quarant'anni, in maniera continuativa e ininterrotta, nonché pubblicamente e pacificamente, oltre ai diritti di passaggio costituiti con l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, il passaggio sui percorsi indicato nella planimetria allegata alla perizia tecnica di parte, per accedere all'uso della vasca presente sulla particella 508 e, i soli per accedere all'orto contraddistinto CP_2
con la particella 509, concludendo per l'accertamento della intervenuta usucapione ventennale di tali diritti ( comproprietà della vasca e passaggi verso la vasca e verso la particella 509).
Aggiungono che, dopo aver acquistato, nel 2006, l'immobile descritto in citazione, i convenuti, che pure erano ben a conoscenza della situazione di fatto, hanno dotato la vasca presente sulla particella 508 divenuta di loro proprietà, di una copertura in legno che ne ha impedito, agli attori, l'utilizzo; che nella vasca, realizzata tra il 1948 e il 1949 dal dante causa del e dal dante causa dei confluisce l'acqua Parte_3 CP_2
di raccolta del pozzo cisterna in comproprietà tra le parti, da sempre utilizzata per irrigare gli orti originariamente in comproprietà e poi divisi;
che detta copertura in legno ricade all'interno della proprietà dei CP_2
Le censure degli appellanti da a) a k) hanno tutte ad oggetto la decisione nella parte in cui accoglie la domanda diretta la costituzione, per usucapione ultra ventennale, della servitù di passaggio in favore degli attori sulla particella distinta al catasto terreni foglio
28 mappale 508, di proprietà dei convenuti, tramite i punti 5-6 indicati nella planimetria allegata alla consulenza di parte attrice e tramite punti 5-7 e 8-9 indicati nella medesima relazione di parte;
nonché nella parte in cui accerta e dichiara la intervenuta usucapione ultra ventennale del diritto di comproprietà della vasca in favore di Parte_3
(nella misura di un terzo) e in favore di e Controparte_1 Controparte_2
(nella misura di un terzo), condannando i convenuti a Controparte_3
rimuovere la copertura in legno apposta a tale vasca;
vengono valutate unitariamente e sono meritevoli di accoglimento.
In tal senso, le seguenti considerazioni.
L'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla r.g. n. 9 qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio, Cass. 9325/2011, 17376/2018, 20508/2019 e
6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass. 20539/2017).
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della
"preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del
06/02/2019).
Né possono fondare l'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.).
“Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società (…)” (Cass. n. 9661 del 27/04/2006).
La tolleranza è caratterizzata dalla condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'offrire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto.
r.g. n. 10 Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'articolo 1144c.c., affondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata non di modesta entità, circostanze a cui normalmente può attribuirsi il valore di un elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, perde tuttavia di efficacia nell'ipotesi in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari quali quelli di parentela, di vicinanza o di società.
Nel concreto, la lunga durata della condotta, come allegata dagli attori, odierni appellati, non prova i presupposti per l'invocata usucapione, in ragione degli incontestati vincoli di parentela tra due dei tre originari comproprietari, acquirenti dell'intero complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili oggetto del presente giudizio, e del lungo persistere della situazione di comunione ( dal 1947 a 1966) anche con il comunista non legato da vincoli di parentela con i con la gestione assolutamente “ in Per_6 accordo” del bene comune per il lungo tempo di durata della comunione e dei persistenti ottimi rapporti che hanno consentito di non procedere alla recinzione delle singole proprietà generate dalla divisione del 1966 e sino alla vendita intervenuta nel
2006 con gli odierni appellanti.
L'uso dei luoghi è allegato, dagli attori, come immutato sino al 2006 e tuttavia questo non consente di ritenere provato l'esercizio di un possesso utile all'usucapione dei diritti sulla vasca o di passaggio, dato che non vi sono elementi di riscontro all'esercizio del possesso uti dominus su vasca e su passaggi diversi da quello disciplinato nell'atto di divisione del 1966.
Gli stessi attori allegano che il transito è stato loro “consentito” prima dagli altri comproprietari e poi da coloro che sono succeduti nella proprietà della particella 508.
, (quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Per_ e ), per atto a rogito del notaio in data Persona_7 Persona_8
29.05.2006, unitamente a (erede di e Controparte_5 Persona_7 [...]
vendono, a e , l'immobile meglio Controparte_6 Parte_1 Parte_2 descritto in atti, comprensivo dell'orto distinto al C.T. con il mapp.508.
L'immobile venduto a e a era pervenuto, a Parte_1 Parte_2 [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
per successione a e a , per
[...] Persona_9 Controparte_5
successione a Persona_7
r.g. n. 11 L'immobile venduto nel 2006 ai convenuti era parte di più ampio immobile, dotato di pozzo di raccolta per le acque piovane, acquistato, per atto del notaio in data Per_10
07.02.1947, in comunione e pro-indiviso per quote uguali, da , Persona_11 [...]
e Controparte_7 Persona_7
Con Deceduto in data 28.08.1954 , intestato, lascia eredi i Controparte_7
figli , AR, e . Per_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_5
Gli eredi di ( , AR, Controparte_7 Per_7 CP_8 CP_9
e ); e , per atto a rogito del CP_10 CP_5 Persona_7 Persona_11
notaio in data 22.08.1966, sciolgono la comunione formando tre quote meglio Per_1 descritte nell'atto ciascuna comprensiva di 1/3 dei diritti sul cortile /androne comune e sul pozzo.
A compimento della divisione in quote, i condividendi convengono e accettano, tra le altre, le seguenti condizioni e servitù:
<< (…) 1) Resta costituita servitù di passaggio per pedoni che parte dall'ingresso su
vicolo San Vito dell'orto, costeggia il muro di cinta fino ad arrivare al confine tra le zone di orto assegnate a e , prosegue su Persona_7 Persona_11
questa linea di confine fino all'androne. 2) del vecchio Cosimo ha diritto di passaggio sulla zona di orto assegnata a per accedere alla sua quota di Persona_7 orto (…)>>.
Nell'atto di divisione non vi è alcun riferimento alla servitù di passaggio e alla
(com)proprietà della vasca oggi in contestazione, nonostante la espressa regolamentazione della proprietà dei beni al servizio comune (pozzo, cortile e androne)
e la costituzione della servitù di passaggio pedonale che collega l'ingresso da vicolo San
Vito al comune androne, esattamente individuata nel suo percorso.
Per atto a rogito del notaio in data 16.09.1969, gli eredi di Per_1 [...]
( , AR, e ) procedono Controparte_7 Per_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_5
(per quanto di rilievo ai fini della odierna decisione) allo scioglimento della eredità paterna e descrivono la proprietà oggetto del presente giudizio in maniera sovrapponibile alla descrizione che della stessa proprietà è contenuta nell'atto di divisione tra i comunisti del 1966.
Ciò comporta che tutti i diritti relativi all'immobile devono ritenersi essere stati disciplinati dai condividenti del 1966 ( e poi del 1969) che non hanno inteso trasferire servitù diverse da quella menzionata nell'atto di divisione del 1966 e non hanno ritenuto essere “comune” la vasca realizzata, per stessa allegazione attorea (pur r.g. n. 12 contrastata dalla consulenza di parte allegata dalla stessa parte attrice) sulla particella
508 che nel 2006 è stata poi oggetto di vendita ai convenuti odierni appellanti.
Rimasti sostanzialmente immutati i rapporti personali tra gli originari comproprietari, nonostante l'avvicendamento nella proprietà delle nuove generazioni (i successori o il donatario), sono rimasti immutati, anche tra quanti succeduti nella titolarità delle singole porzioni della proprietà originariamente unica, quasi tutti legati da rapporti di familiarità tra loro, i comportamenti di tolleranza e disponibilità tenuti sin dall'inizio dai contitolari della iniziativa economica del 1947.
Giova rimarcare che gli stessi attori, nella prospettazione delle vicenda, allegano che è stato loro “consentito” di esercitare la servitù di transito oggi oggetto della domanda di usucapione, circostanza, questa, che depone per un accordo tra i comproprietari divenuti
“ confinanti” per effetto dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria che non essendo costitutivo di una servitù, deve ritenersi di mera cortesia o improntato a mera tolleranza, come tale non rilevante ai fini della configurabilità di un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione ( riconosciuta in sentenza e censurata in questa sede).
Rileva anche la circostanza che parte dei proprietari del compendio immobiliare venduto agli odierni appellanti nel 2006 sono nati in Francia e ivi residenti (nell'atto di compravendita sono rappresentati per procura, una delle quali rilasciata presso il consolato Generale d'Italia a Parigi) e ciò depone anche , data la lontananza fisica dai luoghi e la necessità di affidarsi ad altri anche per il controllo della proprietà, una tolleranza rispetto ai comportamenti già tollerati per ragioni di vicinanza familiare.
Il teste , anch'egli tra i venditori dell'atto del 2006, conferma, infatti, Controparte_5
di frequentare la zona saltuariamente e anche per incarico di sorveglianza dei luoghi ricevuto dai cugini.
Dunque emerge un contesto scarsamente frequentato e una compagine sostanzialmente familiare o di soggetti aventi importanti rapporti personali tra loro, tanto da aver fatto una scelta di investimento comune, mantenuto per molti decenni senza contrasti, come dimostra anche il fatto che hanno mantenuto per decenni, anche dopo lo scioglimento della comunione ordinaria prima (1966) e della comunione ereditaria dopo (1969) le rispettive proprietà prive di recinzioni e dunque liberamente accessibili e transitabili. per un verso i condividenti del 1966 hanno espressamente indicato nell'atto di Pt_5
scioglimento della comunione i beni di proprietà comune dopo la divisione e individuato la servitù di passaggio sui luoghi, non conferendo alcun rilievo alla pratica che secondo la prospettazione attorea era già in uso;
per altro verso, gli stessi attori r.g. n. 13 prospettano che alla base dell'allegato comportamento vi sia stato un consenso;
infine i rapporti familiari e di fiducia verso l'altro investitore risultano improntati a totale fiducia, tanto che i comunisti, poi divenuti confinanti, non solo non hanno mai, nel corso del lungo arco temporale, provveduto alla recinzione delle rispettive proprietà, ma si sono prestati ad attività altamente fiduciaria di controllo dei luoghi in rappresentanza dei proprietari residenti all'estero tutte circostanze che depongono per la tolleranza incompatibile con il presupposto dell'esercizio uti dominus delle facoltà di uso della vasca e transito sul terreno per percorsi diversi da quello convenuto con lo scioglimento della comunione ordinaria.
Quanto al fatto che la vasca in oggetto insista o meno esclusivamente sulla particella
508.
Contratto introduttivo del giudizio lo escludono gli stessi attori ( che pure allegano una consulenza nella quale è assertivamente dichiarato il contrario), in ogni caso il consulente d'ufficio, con la relazione tecnica che immune da vizi logici e/o giuridici viene recepita integralmente in argomentazioni e conclusioni, accerta che il manufatto insiste pressoché completamente sulla particella 508, ad eccezione di una piccola porzione triangolare in aderenza ad un muro dirupato del vecchio fabbricato 167 che dal frazionamento del geometra sembrerebbe insistere sulla particella 509 di Parte_4
proprietà Tuttavia in regione della minima parte che insisterebbe sulla Per_6
particella 509, conformemente alle conclusioni sul punto rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, si ritiene che il lavatoio possa anche in questo caso considerarsi totalmente sulla particella 508 di proprietà dell'appellante, nonostante tale piccolo spicchio di muratura insista sulla particella 509, tanto che tale spicchio non rileva ai fini della funzione complessiva dell'opera e non consente di ritenere che l'opera sia stata posta anche al servizio della particella 509.
Non emerge dalla istruttoria che la vasca in oggetto fosse parte integrante di un sistema idraulico unitario.
Lo esclude il consulente di ufficio per il quale detta vasca/lavatoio e privo di opere idrauliche di immissione e di scarico e lo esclude anche il teste , Controparte_5
proprietario e venditore ai convenuti della particella 508 sulla quale la vasca in oggetto
è ubicata, il quale riferisce che:” L'acqua non perveniva direttamente alle vasche dal pozzo ma doveva essere recuperata attraverso i secchi”
Ciò detto, assorbita la valutazione delle ulteriori censure, la domanda di usucapione deve essere respinta in riforma della sentenza impugnata.
r.g. n. 14 Motivo di appello sub l).
Le censure dell'appellante non inficiano la decisione sul punto.
La sentenza di primo grado accerta i confini.
Le censure dell'appellante sono assertive e non inficiano la decisione che, sul punto recepisce la consulenza di parte attrice.
Vero è che la consulenza di ufficio, sul punto, si limita a riportare i due grafici riprodotti dai rispettivi consulenti delle parti e il proprio grafico, rimandando sostanzialmente ad una comparazione diretta dei tre grafici da parte collegio che, tuttavia, non rileva divergenze tra i grafici di parte, uno recepito in sentenza, e la ricostruzione del c.t.u.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
Seguono la prevalente soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: indeterminabile e bassa complessità, compensi tra minimi e medi considerata l'attività di difesa in concreto svolta;
inclusa la fase istruttoria anche per il grado di appello).
Le spese di c.t.u., liquidate in atti, seguono la prevalente soccombenza.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di e Parte_1 [...]
nei confronti di e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nonché , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal
[...] Parte_3
Tribunale Ordinario di Cassino, n° 796/2020, in data 29.10.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 2844/2014, promosso da Controparte_1 CP_2
, e nei confronti di
[...] Controparte_3 Parte_3 Pt_1
e , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...] Parte_2
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza, ferma nel resto, respinge la domanda di usucapione proposta da , Controparte_1
, e . Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
- Condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e a rifondere, a e ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
r.g. n. 15 le spese di lite relative al doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 4.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge e per il grado di appello, in euro 6.000,00 per compensi e euro 805,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 23.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
AR Speranza Ferrara AR Rosaria Rizzo
r.g. n. 16