TRIB
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/07/2024, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott. Alessandro Di Giacomo Giudice estensore dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 831 del 2022 R.G.A.C., promossa
DA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Parte_1 C.F._1
Sciacca ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Olbia, via Regina Elena 45,
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ),, rappresentato e difeso dall'avv. Gesuino Achenza Controparte_1 C.F._2
e dall'avv. Simonetta Abbondi ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Olbia, via S. Giovanni 3,
1 Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 3.7.2024 i procuratori delle parti concludevano chiedendo concordemente la pronuncia di sentenza parziale dichiarativa della separazione e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.5.2022 premesso che in data 6.7.1980 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Olbia con , che dall'unione erano nati due figli ormai Controparte_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto matrimoniale, dopo un lungo periodo di serenità, si era deteriorato a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità di carattere, tanto che già da circa cinque anni i coniugi vivevano separati, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di accogliere le ulteriori domande in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento.
si costituiva in giudizio ed i difensori davano atto che, nel lasso di tempo Controparte_1 intercorso tra il conferimento del mandato difensivo e la fissazione dell'udienza presidenziale, le condizioni psichiche del resistente si erano deteriorate, come da certificato medico che producevano.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania aveva esito negativo, stante l'assenza del resistente, e la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d' udienza.
Non ricorrono le condizioni per la pronuncia di sentenza definitiva.
Le parti hanno infatti concordemente chiesto la pronuncia della sentenza parziale sulla sola domanda di separazione, rimettendo la definizione delle ulteriori questioni proposte alla prosecuzione del giudizio.
Sul punto, il Collegio prende atto del venire meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio, così come prende atto dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà della ricorrente e lo stato di infermità mentale del CP_1 come documentato in atti, cosicchè deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, in ordine alla quale si fissa l'udienza del 12.3.2025, ore 10.30.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
2
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. in ordine alla quale si fissa l'udienza del 12.3.2025, ore 10.30;
spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 17.7.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandro Di Giacomo Cecilia Marino
3