Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA
così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Francesco Cigliano;
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) con Controparte_2 C.F._3
l'avvocato con l'avvocato Gaetano de Perna;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. del 30.09.2019 – rep.num. 19304/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. VIII civile, notificata in data 2.10.2019 in materia di contratti bancari
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
1
€ 100.000,00 nel periodo dal 16.10.2012 al 9.11.2012, mediante otto bonifici, e che, invano, avevano richiesto al sig. la Pt_1 restituzione di detta somma. I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- condannare il sig. alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente corrisposte, come meglio specificate nel ricorso, per un ammontare complessivo di € 100.000,00 di sorte capitale, tenuto conto della rivalutazione monetaria e degli interessi ex d.lgs. n. 231/02 e s.m.i., calcolati dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine condannare il sig. alla Parte_1 restituzione delle somme sopra meglio specificate a titolo di ingiustificato arricchimento;
- ammettere l'assunzione di interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di fatto espresse nel presente atto.”
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il quale ha richiesto la conversione del Parte_1 rito sommario in quello ordinario di cognizione eccependo l'improcedibilità della domanda dei ricorrenti per mancato esperimento del preventivo procedimento di mediazione, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. In via preliminare di rito: Disporre per le ragioni esposte nel paragrafo I) la conversione del rito sommario di cognizione in quello di cognizione ordinaria e conseguentemente fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2. Sempre in via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della improcedibilità dell'avverso ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al dlgs 28/2010. 3.
3.Nel merito, rigettare il ricorso proposto dal Sig. CP_1
e dalla Sig.ra
contro
Sig.
[...] Controparte_2 Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
[...]
2 4. Condannare i ricorrenti alla rifusione dei danni per responsabilità aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. In via istruttoria:
1. Ammettersi interrogatorio formale dei ricorrenti sulle seguenti circostanze: - Vero è che i sig.ri e la Controparte_1 sig.ra hanno deciso, di loro iniziativa, di Controparte_2 affidare il loro patrimonio al sig. al fine di CP_4 effettuare investimenti e speculazioni per loro conto e di incrementarne il rendimento;
- Vero è che sig.ri Controparte_1
e la sig.ra hanno effettuato i bonifici in Controparte_2 favore del sig. con coscienza e volontà; - Vero è Parte_1 che sig.ri e la sig.ra hanno Controparte_1 Controparte_2 effettuato i bonifici in favore del sig. seguendo le Parte_1 indicazioni del sig. nell'ambito delle operazioni di CP_4 investimento e speculazione allo stesso affidate. Con vittoria di spese legali.”;
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Il Tribunale condanna a pagare a Parte_1
e la complessiva somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 100.000,00 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. dalle date dei bonifici bancari degli importi in accredito di tale somma di cui all'espositiva che precede e fino al saldo, a norma dell'art. 2033 c.c., nonché a rifondere loro le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 3.980,00 (2.430 fase di studio, 1.550 fase introduttiva), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge ».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, - previa integrale riforma dell'ordinanza del 30.09.2019 emessa nel procedimento RG 16074/2019 dal Tribunale di Roma, sezione VIII civile, dott.ssa Daniela Gaetano, notificata in data 2/10/2019 e previa sospensione dell'efficacia esecutiva di detta ordinanza - ed in accoglimento del presente atto di appello - accogliere le conclusioni formulate dal sig. nella Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado, di seguito testualmente trascritte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
3 3. In via preliminare di rito: Disporre per le ragioni esposte nel paragrafo I) la conversione del rito sommario di cognizione in quello di cognizione ordinaria e conseguentemente fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
4. Sempre in via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della improcedibilità dell'avverso ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al dlgs 28/2010. 3. Nel merito, rigettare il ricorso proposto dal Sig. CP_1
e dalla Sig.ra
contro
Sig.
[...] Controparte_2 Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
[...]
4. Condannare i ricorrenti alla rifusione dei danni per responsabilità aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. In via istruttoria:
2. Ammettersi interrogatorio formale dei ricorrenti sulle seguenti circostanze:
- Vero è che i sig.ri e la sig.ra Controparte_1 CP_2
hanno deciso, di loro iniziativa, di affidare il loro
[...] patrimonio al sig. al fine di effettuare investimenti CP_4
e speculazioni per loro conto e di incrementarne il rendimento;
- Vero è che sig.ri e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 hanno effettuato i bonifici in favore del sig. con Parte_1 coscienza e volontà;
- Vero è che sig.ri e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 hanno effettuato i bonifici in favore del sig. Parte_1 seguendo le indicazioni del sig. nell'ambito delle CP_4 operazioni di investimento e speculazione allo stesso affidate…”. Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
e hanno resistito al Controparte_1 Controparte_2 gravame ed hanno così concluso: “che l'On.le Corte d'Appello adita voglia:
- rigettare integralmente l'avverso gravame in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
- condannare parte avversa alla rifusione di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio.”
Respinta l'istanza di sospensiva, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del 19 maggio 2025 svolta in modalità
4 cartolare, previa concessione di un termine per il deposito di note scritte, come da decreto in data 20 febbraio 2025.
§ 5. Con le note depositate il 15 maggio 2025, gli appellati, vittoriosi in primo grado, hanno chiesto, a mezzo del loro difensore avv. Gaetano de Perna, di dichiararsi cessata la materia del contendere, ed hanno depositato un atto di transazione dal quale risulta che:
-il 20.10.2020 era deceduto il sig. appellante;
Pt_1
-che gli appellati e la sig.ra coniuge del CP_5 defunto pur nella qualità di terzo non erede, non Parte_1 avendo accettato l'eredità del de cuius, hanno raggiunto un accordo in forza del quale la sig.ra “a saldo e stralcio e CP_5 transazione, senza alcun riconoscimento, al solo fine di evitare potenziali denegate pretese e liti, stante la sua qualità di non erede, senza alcun riconoscimento”, si è obbligata a corrispondere le somme di 55.000,00 e 21.000,00 in favore degli odierni appellati entro le date stabilite;
-le parti hanno convenuto che, eseguiti i suddetti pagamenti, gli appellati sarebbero stati integralmente soddisfatti e rinunciavano a qualsiasi pretesa sostanziale e processuale derivante dal rapporto di cui è giudizio;
-che le spese del giudizio si intendevano reciprocamente compensate. La suddetta transazione, recante la data del 7 maggio 2021, risulta sottoscritta dagli appellati e dall'avvocato Gaetano de
Perna, difensore degli appellati. A seguito del deposito della transazione, dunque, va accolta la domanda degli appellati di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Invero, l'obbligazione in essa assunta nella data 7 maggio 2021 deve ritenersi, all'evidenza, adempiuta da parte della sig.ra Diversamente, gli appellati, totalmente CP_5 vittoriosi in primo grado, non avrebbero chiesto con le note del 15.5.2025 di dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Né rileva l'intervenuto decesso dell'appellante Parte_1
atteso che l'evento non è stato dichiarato dal difensore di
[...] quest'ultimo, non avendo l'avvocato Francesco Cigliano depositato note scritte sostitutive della presenza all'udienza del 19.5.2025, né altre note, successivamente alla data del decesso del proprio assistito. In forza dell'accordo raggiunto con la transazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
5
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 contro l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_1 di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma il giorno 19.5.2025
Il Presidente estensore
6