Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1180/2023 riservata in decisione il 20.5.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
, CF. con l'Avv. Sofia Parte_1 C.F._1
Casuscelli, giusta procura in atti;
E
, CF: rappresentato, con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Francesco Damiano Muzzupappa, giusta procura in atti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.9.2023, la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio il 22.12.1979 con il resistente, unione dalla quale nascevano quattro figli,
(cl. 1980), (cl. 1982), (cl. 1989) e (cl. 1991) tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 autonomi, di essere separata giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron.
n. 6824/2020 dep. il 22.10.2020 - RG 21/2020, chiedeva pronunziarsi la cessazione
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Designato il Giudice relatore;
fissata l'udienza ex artt. 473bis.12 c.p.c. del
21.5.2024 - regolarmente comunicata al PM – si costituiva tardivamente il resistente aderendo alla domanda sullo status;
le parti depositavano istanza congiunta con la quale davano atto di aver raggiunto l'accordo per definire consensualmente la causa , indi, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 20.5.2025 riservava la causa per la decisione collegiale previa trasformazione del rito.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento RGC 21/2020 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa dell'intestato
Tribunale cron. n. 6824/2020 dep. il 22.10.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno inoltre concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che seguono: “rinunciano ad ogni futura pretesa economica”
Ritiene il Tribunale di poter recepire il presente accordo poiché non contrario a norme imperative, stante la disponibilità dell'eventuale pretesa economica comunque non azionata da alcuna parte coerentemente ai rispettivi atti introduttivi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Pizzo (VV) il 22.12.1979 tra e smg Parte_1 Controparte_2
-
Pag. 2 di 3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) - RAM anno 1979 Parte II Serie A Atto n. 60) - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
c) compensa le spese
Così deciso nella CC da remoto del 23.5.2025
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
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