Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2004, n. 7710
CASS
Sentenza 23 aprile 2004

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In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge citata per la prescrizione del credito. Non si applica infatti ad essa il termine, previsto dal citato art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, di novanta giorni dall'accertamento, termine che decorre dal momento in cui si è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere, in relazione alla complessità della fattispecie) l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione medesima; la data di compimento di siffatto accertamento, che costituisce il "dies a quo" per la decorrenza del citato termine di novanta giorni deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito il quale, avendo a disposizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, tutti gli atti dell'accertamento, può tener conto della minore o maggiore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie (principio affermato dalla S.C. in riferimento a fattispecie di violazione della disciplina del collocamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2004, n. 7710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7710
    Data del deposito : 23 aprile 2004

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