Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge citata per la prescrizione del credito. Non si applica infatti ad essa il termine, previsto dal citato art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, di novanta giorni dall'accertamento, termine che decorre dal momento in cui si è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere, in relazione alla complessità della fattispecie) l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione medesima; la data di compimento di siffatto accertamento, che costituisce il "dies a quo" per la decorrenza del citato termine di novanta giorni deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito il quale, avendo a disposizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, tutti gli atti dell'accertamento, può tener conto della minore o maggiore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie (principio affermato dalla S.C. in riferimento a fattispecie di violazione della disciplina del collocamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2004, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
AULA B 0 77 1 0 /04 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro V Oggetto: Lavoro R.G.N. 22530/2001 Composta dai magistrati: Presidente Vincenzo Mileo Michele De Luca - Consigliere Corrado Guglielmucci Rep. CC Cron. 14985 Pasquale Picone relatore 66 66 Ud. 26.11.2003 Giovanni Amoroso ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, in persona del direttore in carica, legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende;
-ricorrente- 6155
contro
D'OS AL;
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce- in composizione monocratica - n. 421in data 18 settembre 2000 (R.g. n. 8125/98). sentiti, nella pubblica udienza del 26.11.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pietro Abrittiche ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in accoglimento, previa riunione delle opposizioni di AL D'AG, ha annullato le ordinanze-ingiunzioni n. 499/98 e n. 677/98 emesse dalla locale Direzione provinciale del lavoro per il 고 pagamento, rispettivamente, della somma di £ 219.000 e di £ 102.600 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni inerenti agli adempimenti connessi all'assunzione della lavoratrice IL SO. Dei motivi di opposizione, il Tribunale ha giudicato fondati, con assorbimento dell'esame degli altri, quelli che denunciavano la tardività delle ordinanze e delle contestazioni, sia sotto il profilo della nullità delle notificazioni in quanto eseguite da funzionari diversi da quelli che avevano proceduto all'accertamento dell'infrazione, sia sotto quello della mancata osservanza del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 1. 689/1981. Precisa la sentenza su questo secondo punto che non rilevava la data in cui era stata data notizia del fatto da altro organo pubblico, atteso che la prima contestazione era del febbraio 1998 mentre le ispezioni erano state eseguite dall'Inps nell'agosto del 1997, e che le ordinanze, ingiunzioni erano state emesse, rispettivamente, il 22.7.1998 e il 29.9.1998. Per la cassazione della sentenza ricorre per un unico motivo l'Amministrazione; non ha svolto attività difensive il D'AG. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 1. 689/1981 e vizio della motivazione, l'amministrazione deduce che le date di emanazione e di notificazione delle ordinanze ingiunzioni non rilevavano ai fini del rispetto del termine perentorio, a pena di estinzione delle obbligazioni, stabilito dal richiamato art. 14; che la notificazione può essere eseguita da funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione, ma certo la legge non si riferisce all'identità delle persone fisiche;
che, in relazione, all'ordinanza 677/98 vi era stata contestazione immediata, mentre, per l'ordinanza 499/98, la contestazione doveva ritenersi tempestiva perché avvenuta mediante notificazione del 19 febbraio 1998 rispetto alla data del 18 dicembre 1997, di ricezione del verbale di accertamento degli ispettori dell'Inps. Il ricorso è fondato. In primo luogo, è affetta da evidente errore di diritto la sentenza impugna nella parte in cui considera rilevante, ai fini del rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 1. 689/1981, la data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Al riguardo, la Corte si è già espressa nel senso che, in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, comma 4, 1. 24 novembre 1981 n. 689, deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge citata per la prescrizione del credito. Non si applica infatti ad essa il termine, previsto dal citato art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, di novanta giorni dall'accertamento, termine che decorre dal momento in cui si è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere, in relazione alla complessità della fattispecie) l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione (Cass. 9 marzo 1996, n. 1902). 3 Altrettanto evidente l'errore di ritenere nulle le notificazioni in base all'art. 14, cit., laddove dispone: Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Non si mai dubitato, infatti, che la norma si riferisca ai funzionari dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento, non certo ai funzionari che in concreto a tale accertamento hanno proceduto, anche per le conseguenze irragionevoli che una diversa lettura sarebbe in grado di produrre (nel caso, per es., di successiva cessazione del rapporto di servizio). Nella fattispecie, contenendo la stessa sentenza l'accertamento di fatto che alle notificazioni avevano proceduto dipendenti della Direzione del lavoro, le notificazion erano perfettamente valide sotto questo profilo. Il ordine al rispetto del termine di novanta giorni dall'accertamento, di cui allo stesso art. 14, va rilevato innanzi tutto che manca qualsiasi motivazione in relazione all'illecito amministrativo oggetto dell'ordinanza 677/98, per il quale la ricorrente afferma che vi sarebbe stata contestazione immediata, cosicché nessun problema di tempestività avrebbe potuto porsi. Ciò comporta la cassazione sul punto della sentenza e la circostanza suindicata, di evidente carattere decisivo, dovrà essere accertata in un nuovo giudizio. Per l'illecito oggetto dell'ordinanza 498/98, vanno preliminarmente precisati i principi di diritto applicabili. E' indiscutibile che l'art. 14 1. 689/1981, nel riferirsi all'accertamento e non al "giorno in cui è stata commessa la violazione" (che, segna, invece, il dies a quo della prescrizione del credito sanzionatorio ai sensi dell'art. 28 della stessa legge), va inteso nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti (secondo le disposizioni dell'art. 13), percezione che conferisce ai medesimi lo specifico potere di documentazione, mediante processo verbale cui sono collegati dalla legge effetti costitutivi sostanziali (cfr. Cass., sez. un, 25 novembre 1992, n. 12545), tanto è vero che il luogo dove è stata commessa l'infrazione si identifica con il luogo in cui è stata accertata (Cass., sez. un., 17 giugno 1988, n. 4131). " Orbene, si ricava agevolmente dal testo dell'art. 13 l. 689/1981 che l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare i dati già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico-giuridico (cfr. Cass. 6 ottobre 1999, n. 11129). Donde il principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata (Cass. 10 novembre 1998, n. 11308; 18 febbraio 2000, n. 1866; 24 febbraio 2000, n. 2088; 5 marzo 2003, n. 3254). Il principio suddetto è stato specificamente applicato dalla giurisprudenza della Corte a fattispecie di violazione della disciplina del collocamento, chiarendo, tra l'altro, che l'accertamento non poteva essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito era idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 1. 689/1981, rapporto da presentare anche quando l'organo che ha accertato l'illecito sia anche competente per 5 l'applicazione della sanzione (Cass., 17 marzo 1995, n. 3092; 27 febbraio 1996, n. 1502). L'applicazione di questi principi alla controversia comporta la cassazione della sentenza impugnata anche nella parte relativa all'ordinanza ingiunzione 498/98, a causa dell'insufficienza della motivazione circa l'identificazione del momento a partire dal quale l'amministrazione era stata posta in grado di iniziare il procedimento di accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito. Questo momento viene identificato nella data degli accertamenti ispettivi eseguiti nel mese di agosto 1997, ma nessun ulteriore verifica vi è stata se, in relazione alle circostanze concrete, potesse collocarsi alla stessa epoca la percezione del fatto in tutti gli elementi necessari per operare la contestazione. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dovrà, quindi, uniformandosi ai principi di diritto enunciati, formulare un nuovo giudizio in ordine alla tempestività delle contestazioni, ai fini della decisione del motivo di opposizione fondato sull'avvenuta estinzione dei crediti fatti valere con le ordinanze ingiunzioni. Il giudice del rinvio è incaricato anche della regolazione delle spese del giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Taranto in composizione monocratica.. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Тана ді амVincenzo Malileo Vilano Pomur IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 23 APR. 2004. R A 6 P IL CANCELLIERE A беше Виш R O C