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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1443/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv.ti Giovanni Squillace e Leonardo Brasca) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 aprile del 2025, alle ore
10.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “in accoglimento del presente ricorso, accertare e
dichiarare, in capo al Prof. il credito di euro 21.126,00 a titolo di versamenti in eccedenza Parte_2
contributiva relativa alle annualità 2018 e 2019; - per l'effetto, ordinare alla resistente la refusione ovvero CP_1
il rimborso in favore del Prof. della somma di euro 21.126,00”. Pt_2
CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha riconosciuto la fondatezza della domanda e chiesto la compensazione delle spese di lite in quanto l'inziale diniego del rimborso sarebbe dipeso dall'erronea esposizione dei redditi nella dichiarazione fiscale.
All'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto rimborso della somma e, dunque, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
pagina 1 di 2 Parte ricorrente ha, tuttavia, chiesto la liquidazione delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale evidenziando che i dati sostanziali sulla base dei quali acclarare l'esistenza
CP_ dell'indebito erano in possesso dell' già prima che fosse rettificata la dichiarazione fiscale e,
comunque, deducendo che, anche successivamente all'inoltro della dichiarazione integrativa, non era risultato possibile ottenere il rimborso ambito.
CP_ Si ritiene che, in effetti, non esista norma che consenta all' di condizionare il rimborso di somme pagate a titolo di contributi in eccedenza rispetto al dovuto al compimento di formalità presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione essendo chiamato, l'Istituto, alla verifica autonoma della fondatezza della pretesa del contribuente.
In tale prospettiva, essendo, la fondatezza di tale pretesa, stata riconosciuta dopo il deposito del ricorso, le spese di lite devono essere liquidate sulla base del criterio della soccombenza virtuale;
esse,
tuttavia, devono essere determinate al di sotto del limite minimo in considerazione del contegno processuale tenuto dall' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
CP_ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole nella misura di €1.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 4 aprile 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1443/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv.ti Giovanni Squillace e Leonardo Brasca) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 aprile del 2025, alle ore
10.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere le seguenti domande “in accoglimento del presente ricorso, accertare e
dichiarare, in capo al Prof. il credito di euro 21.126,00 a titolo di versamenti in eccedenza Parte_2
contributiva relativa alle annualità 2018 e 2019; - per l'effetto, ordinare alla resistente la refusione ovvero CP_1
il rimborso in favore del Prof. della somma di euro 21.126,00”. Pt_2
CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha riconosciuto la fondatezza della domanda e chiesto la compensazione delle spese di lite in quanto l'inziale diniego del rimborso sarebbe dipeso dall'erronea esposizione dei redditi nella dichiarazione fiscale.
All'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto rimborso della somma e, dunque, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
pagina 1 di 2 Parte ricorrente ha, tuttavia, chiesto la liquidazione delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale evidenziando che i dati sostanziali sulla base dei quali acclarare l'esistenza
CP_ dell'indebito erano in possesso dell' già prima che fosse rettificata la dichiarazione fiscale e,
comunque, deducendo che, anche successivamente all'inoltro della dichiarazione integrativa, non era risultato possibile ottenere il rimborso ambito.
CP_ Si ritiene che, in effetti, non esista norma che consenta all' di condizionare il rimborso di somme pagate a titolo di contributi in eccedenza rispetto al dovuto al compimento di formalità presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione essendo chiamato, l'Istituto, alla verifica autonoma della fondatezza della pretesa del contribuente.
In tale prospettiva, essendo, la fondatezza di tale pretesa, stata riconosciuta dopo il deposito del ricorso, le spese di lite devono essere liquidate sulla base del criterio della soccombenza virtuale;
esse,
tuttavia, devono essere determinate al di sotto del limite minimo in considerazione del contegno processuale tenuto dall' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
CP_ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole nella misura di €1.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 4 aprile 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2