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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1302/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to BALESTRO SILVIA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to TASCA CAROLINA ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv.to PECO GIULIO ( ) VIA SAVARE', 1 20122 MILANO, C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito assistenziale.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3/2/2025, la ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere titolare della pensione Parte_1 CP_1
n. 07016601 categoria INVCIV, di avere ricevuto in data 10/09/2021 comunicazione di indebito, relativa al periodo dal 1/01/2013 al 31/12/2013 nel quale ella avrebbe percepito un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 3.720,60 a titolo di rate di prestazione corrisposte in misura superiore a quella spettante, di aver ricevuto in data 13/09/2021 ulteriore comunicazione di indebito, riferita al periodo dal 1/01/2012 al 31/12/2012, nel quale ella avrebbe percepito un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 3.616,08 a titolo di rate di prestazione corrisposte in misura superiore a quella spettante, che in data 30/11/2023 l aveva informato la ricorrente che i CP_1 predetti importi sarebbero stati recuperati con trattenute del 20% sulla sua prestazione di invalidità civile a partire dalla prima data utile. Allegava che, negli anni in questione, aveva percepito le seguenti somme: € 30,39 e € 3.619,00 redditi esenti (pensione per l'anno 2012 e € 3.724,00 redditi esenti CP_1
(pensione per l'anno 2013. CP_1
Richiamati i principi applicabili alla fattispecie di indebito assistenziale, per effetto delle pronunce della Suprema Corte, limitative dell'operatività dell'indebito oggettivo in ambito assistenziale, valorizzando il principio dell'affidamento del percipiente, il percepimento per gli anni in questione di redditi coincidenti con le prestazioni erogate dall' convenuto, e l'intervenuta trasmissione dei CP_1 dati reddituali all'Amministrazione Finanziaria, deduceva il proprio diritto all'annullamento dell'intero indebito, al pagamento della somma di € 7.332,68 ed alla restituzione di quanto già trattenuto dall' CP_1
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) Accertare e dichiarare che la signora nulla deve all' ovvero accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare la minor somma eventualmente dovuta;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 30.11.2023 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
c) Condannare l' a restituire alla ricorrente gli importi Controparte_1 illegittimamente trattenuti o compensati, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per Parte_1 le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
2 ***
In materia di indebito assistenziale, per quanto possa ritenersi pacifica la non applicabilità della disciplina dettata per l'indebito previdenziale, si è comunque affermato un orientamento che esclude l'operatività – piana e rigorosa – del principio generale di cui all'art. 2033 c.c.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, «nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento» (Cass., sez. lav., 30 giugno 2020, n. 13223; conformi, Cass., sez. lav., 9 giugno 2015, n.
11921; Cass., sez. lav., 23 gennaio 2008 n. 1446).
In linea di diritto, Cass., sez. VI, 4 agosto 2022, n. 24180 ha affermato: «il motivo è fondato in base al principio per cui in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento».
Occorre, pertanto, valutare se, nel caso di specie, in base alle circostanze del caso concreto, ricorra il requisito del legittimo affidamento della parte ricorrente.
Il legittimo affidamento dell'accipiens e, specularmente, l'assenza di dolo in capo alla stessa, devono ritenersi pacificamente ricorrenti nel caso odierno, in quanto oggetto di evidenza documentale.
3 Va, preliminarmente rilevato come i redditi percepiti dalla nel periodo interessato dalle Pt_1 comunicazioni di indebito (1/1/2012-31/12/2013), siano costituiti esclusivamente da redditi esenti
(pensione) erogati da che, pertanto, erano nella piena conoscenza dell . CP_1 CP_1
Parte ricorrente correttamente poi richiama il Casellario dell'Assistenza di cui all'art. 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione Finanziaria (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), risultando incontestata l'intervenuta comunicazione da parte della dei propri dati reddituali Pt_1 all'Amministrazione Finanziaria, dalla quale avrebbe potuto attingere le informazioni utili. CP_1
Va, pertanto, applicato il principio giurisprudenziale secondo cui «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere» (Cass., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 13223).
Dovendosi, dunque, certamente escludere la situazione di dolo o mala fede della odierna percipiente, va accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito pari a € 7.332,68 relativo alla posizione assistenziale di nel periodo 1/1/2012-31/12/2013 e condannato l' a restituire alla Parte_1 CP_1 ricorrente gli eventuali importi illegittimamente trattenuti o compensati, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità Parte_1 dell'indebito pari a € 7.332,68 relativo alla posizione assistenziale di (pensione n. Parte_1
07016601 categoria INVCIV) nel periodo 1/1/2012-31/12/2013, condanna l'Istituto a restituire alla ricorrente gli eventuali importi illegittimamente trattenuti o compensati, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
2.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 23/5/2025
4 Il Giudice
Antonio Lombardi
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