Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2443
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Sentenza 23 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro Dr. Antonio Lombardi del Tribunale Ordinario di Milano riguarda una controversia in materia di indebito assistenziale. La ricorrente ha contestato la legittimità di due comunicazioni di indebito ricevute, relative a somme percepite in eccesso nel periodo 2012-2013, per un totale di € 7.332,68. Ha richiesto l'annullamento delle comunicazioni, la restituzione delle somme già trattenute e il riconoscimento del proprio diritto a non dover restituire quanto percepito, invocando il principio di legittimo affidamento e l'assenza di dolo.

Il Giudice ha accolto integralmente il ricorso, argomentando che, in materia di indebito assistenziale, non si applica la regola generale di ripetibilità dell'indebito prevista dall'art. 2033 c.c. In particolare, ha evidenziato che la ricorrente non era in mala fede e che i redditi percepiti erano esenti, non configurando quindi una responsabilità per l'indebito. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sottolineando che l'indebito assistenziale può essere ripetuto solo a partire dal provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti, salvo dolo, che nel caso specifico non era presente. Pertanto, ha dichiarato l'irripetibilità dell'indebito e condannato l'ente a restituire le somme trattenute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2443
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2443
    Data del deposito : 23 maggio 2025

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