CASS
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privilegiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alle modifiche ex d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 bis del medesimo TUF.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2024, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CONSOB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, in persona del presidente prof. Paolo Savona, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati RI Letizia Ermetes, Paolo Palmisano e Antonella Valente, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via G.B. Martini n. 3. Ricorrente contro RI s.r.l., con sede in Novara, in persona del legale rappresentante CO IA, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli Avvocati prof. Mauro Renna e prof. Aristide Police, elettivamente domiciliata presso lodi quest’ultimo in Roma, viale Liegi n. 32. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 203/2022 della Corte di appello di Torino, depositata il 22. 2. 2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12. 12. 2023 dal consigliere relatore RI RT. Civile Sent. Sez. 2 Num. 1624 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 16/01/2024 R.G. N. 23794/2022. 2 Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa RI Dell’Erba, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. Udite le difese svolte dagli Avvocati Paolo Palmisano e Antonella Valente per la ricorrente e dall’Avvocato Aristide Police per la controricorrente e ricorrente incidentale. Fatti di causa Con sentenza n. 203 del 22. 2. 2022 la Corte di appello di Torino accolse in parte l’opposizione proposta dalla società RI avverso la delibera n. 21420 del 25. 6. 2020 della Consob, che le aveva irrogato le sanzioni amministrative di euro 310.000,00, ai sensi dell’art. 187 quinques del d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione agli illeciti di abusivo utilizzo di informazioni privilegiate di cui all’art. 187 bis commessi da IA AS e EC ON nell’interesse ed a vantaggio della società, nonché di euro 310.000,00 a titolo di responsabilità solidale con i predetti. Il provvedimento assumeva in particolare che IA e EC, entrambi soci della Dumas s.s., che deteneva il 95% delle quote della società RI, venuti a conoscenza di informazioni privilegiate concernenti la promozione di un’ops sulle azioni Havas, avevano acquistato per conto della società sanzionata e poi subito rivenduto un determinato numero di azioni della suddetta società. La Corte territoriale accolse il primo motivo di opposizione e rigettò gli altri, annullando unicamente la sanzione applicata ai sensi dell’art. 187 quinques d.lgs. n. 58 del 1998. La Corte, per quanto qui ancora rileva, motivò tale conclusione sulla base della considerazione che le azioni Havas erano negoziabili in Paesi europei diversi dall’Italia, nella specie nel mercato Euronext Paris, e che l’art. 187 quinques, nella versione ratione temporis vigente, non prevedeva, in detta situazione, la responsabilità della società nel caso di illeciti commessi nel suo interesse. Ciò in quanto l’art. 182 del TUF dichiarava applicabili, nel caso in cui il fatto riguardasse strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato italiano o di altri Paesi dell’Unione europea, i soli artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter, non anche l’art. 187 quinques, che pertanto, per sottrazione, doveva R.G. N. 23794/2022. 3 reputarsi applicabile solo nel caso in cui il titolo fosse negoziabile nel mercato regolamentato italiano. Sottolineava inoltre che nessuna assimilazione era possibile tra la fattispecie contemplata dalla disposizione in discorso e l’illecito posto in essere dai suoi rappresentanti o amministratori, sanzionato dall’art. 187 bis, atteso che la responsabilità dell’ente viene affermata non per mera estensione di quest’ultimo, ma per fatto proprio, addebitando ad esso una condotta colposa nella sua organizzazione interna. Aggiungeva, infine, che nella specie la condotta non poteva nemmeno ritenersi sanzionata in virtù delle disposizioni del Regolamento UE n. 596 del 2014, prevedendo esso l’applicabilità delle norme in tema di abuso di informazioni previlegiate e di sanzioni a partire dal luglio 2016, mentre i fatti contestati erano stati commessi nel 2014. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22. 9. 2022, ha proposto ricorso la Consob, sulla base di un unico motivo. La società RI ha notificato controricorso e ricorso incidentale, articolato su un solo motivo, a cui la Consob ha resistito con controricorso. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo la Consob denuncia violazione dell’art. 187 quinques TUF, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto tale disposizione, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, applicabile nel solo caso in cui l’abusivo utilizzo di informazioni privilegiate concerna strumenti finanziari negoziabili nel mercato italiano. Si assume al riguardo che l’interpretazione di tale disposizione fatta propria della Corte di appello è errata, non avendo tenuto conto della sua portata prescrittiva né del contesto normativo in sui si trova inserita. L’art. 187 quinques prevede, infatti, la responsabilità dell’ente ogni qualvolta siano accertati illeciti amministrativi di abuso di mercato commessi dai suoi rappresentanti e dipendenti nell’interesse o vantaggio della società. Vi è quindi una corrispondenza univoca tra la commissione dell’illecito da parte dei soggetti indicati e l’insorgere della responsabilità dell’ente. Il perimetro applicativo è il medesimo. Né può assumere valore dirimente in senso contrario la circostanza che l’art. 182, comma 2, non menzioni, tra le disposizioni applicabili, l’art. 187 quinques, R.G. N. 23794/2022. 4 né la riconosciuta autonomia della fattispecie dell’illecito prevista da questa ultima disposizione a carico dell’ente. Sotto il primo profilo, si sottolinea che l’art. 182, comma 2, sottopone ad autonoma sanzione i “ fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione europea “. Nel caso di specie le violazioni hanno riguardato strumenti finanziari ammessi al mercato regolamentato di un altro Paese dell’Unione , cioè quello francese Euronext Paris. Non si vede pertanto perché la società nel cui interesse e vantaggio gli illeciti sono stati commessi non debba rispondere degli stessi, a mente dell’art. 187 quinques, il quale dispone che la società è responsabile “ per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio “, formula che di fatto rende irrilevante il mancato richiamo della disposizione in discorso da parte dell’art. 182 e sottolinea invece che la responsabilità dell’ente ha la stessa latitudine dell’illecito presupposto. Sotto altro profilo, la Consob evidenzia che l’autonomia dell’illecito posto a carico della società non è assoluta, ma ancorata alla violazione dell’art. 187 bis, che ne costituisce l’evidente presupposto, sicché essa si risolve non in un’autonomia sostanziale, ma solo processuale, nel senso che comporta l’emissione di due condanne. La ricorrente confuta infine l’argomento a contrario utilizzato dalla sentenza impugnata, fondato sul rilievo che la nuova versione dell’art. 187 quinques, introdotta con l d.lgs. n. 107 del 2018, afferma oggi espressamente, mediante il richiamo agli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 596 del 2014, la responsabilità della società anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati europei. La Corte non ha infatti considerato che la novella dell’art. 187 quinques è dovuta ad altre esigenze e che, per la questione affrontata, il quadro normativo non è affatto mutato, atteso che l’art. 180, nel definire la nozione di strumenti finanziari faceva espresso riferimento sia a quelli negoziati in Italia che in un mercato regolamentato di altro Paese dell’unione europea. 2.Il motivo è fondato. R.G. N. 23794/2022. 5 L’art. 187 quinques d.lgs. n.58 del 1998, nella versione vigente all’epoca dei fatti, era così formulato: “ L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio … “. La lettura plana delle parole usate nel testo conduce a ritenere che la responsabilità dell’ente sussista, in presenza delle altre condizioni ivi richieste, in relazione alla commissione degli “ illeciti di cui al presente capo “, senza alcuna distinzione. La questione posta dal ricorso è se l’ente sia responsabile nel caso in cui l’illecito di utilizzo abusivo di informazione privilegiata abbia riguardato strumenti finanziari oggetto di negoziazione esclusivamente in un mercato regolamentato non operante in Italia, ma in altro Paese dell’Unione europea, nella specie Euronext Paris. La risposta non può che essere positiva, in forza di un mero ragionamento sillogistitico, dal momento che tra gli illeciti disciplinati dal capo III della legge compare l’abuso di informazione previlegiata di cui all’art. 187 bis, che, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, è punibile anche nell’ipotesi in cui la condotta abbia avuto ad oggetto strumenti finanziari negoziati in altro Paese dell’Unione europea. In particolare, l’art. 180, nel precisare cosa debba intendersi per strumento finanziario, qualifica come tale quello che sia oggetto di negoziazione “ in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea “ ( comma 1, lett. a, n. 1 ); tale definizione è quindi richiamata dall’art. 182, che dichiara che la disposizione di cui all’art. 187 bis è applicabile ai fatti concernenti i suddetti strumenti finanziari, cioè quelli negoziabili in un mercato regolamentato in Italia o in un altro paese europeo. Va pertanto condivisa la tesi sostenuta dalla ricorrente Consob, avallata dalla argomentata requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui l’art. 187 quinques copre tutte le condotte punibili ai sensi dell’art. 187 bis. Con il che deve ritenersi superata l’argomentazione sollevata dalla controricorrente secondo cui tale conclusione non si conformerebbe al criterio di legalità e tassatività posto dalla legge in materia di illeciti amministrativi ( art. 1, comma 2, legge n. 689 del 1981 ), atteso che la ricorrenza della responsabilità dell’ente nella fattispecie R.G. N. 23794/2022. 6 considerata discende da una chiara lettura dell’art. 187 quinques in coordinamento con gli artt. 180, 182 e 187 bis. La Corte di appello ha invece seguito la soluzione della esclusione, sulla base del rilievo, ritenuto dirimente, che l’art. 182, comma 2, dichiara applicabili, nel caso in cui i fatti concernano strumenti finanziari negoziabili in Italia o in altro Paese dell’Unione, gli artt. 184, 185, 187bis e 187 ter, senza menzionare anche l’art. 187 quinques. L’argomento non è convincente, andando incontro a più di un’obiezione. La prima è che essa non si confronta con il dato testuale della norma di cui all’art. 187 quinques, che configura la latitudine della responsabilità dell’ente negli “ illeciti di cui al presente capo “, tra cui è compreso il fatto concernente gli strumenti finanziari negoziati in un Paese europeo. In secondo luogo in quanto l’art. 182, comma 2, fa riferimento ai fatti di abuso di informazioni previlegiate ( 187 bis ) e di manipolazione di mercato ( 187 ter ), che integrano condotte certamente presupposte ma distinte rispetto all’illecito previsto a carico dell’ente che ne abbia tratto interesse o vantaggio, il quale, come riconosce la stessa Corte di merito, costituisce una violazione avente caratteri di autonomia rispetto a quella commessa dall’agente suo rappresentante o dipendente, trovando la ratio giustificatrice della sanzione in una c.d. “ colpa organizzativa “ dell’ente. In terzo luogo, come rilevato dal Procuratore Generale, l’opzione interpretativa seguita non appare adeguata rispetto all’obiettivo posto dalla Direttiva 2003/6/CE, in esecuzione della quale l’art. 9 della legge n. 62 del 2005, ha introdotto l’art. 187 quinques, risultando l’esclusione della responsabilità dell’ente nel caso di strumenti finanziari negoziati in un mercato diverso da quello italiano ma appartenente ad altro Paese dell’Unione fondata su una differenziazione non logica ed adeguata all’obiettivo della Direttiva di combattere l’abuso di informazioni privilegiate. Di alcun pregio è infine l’argomento della sentenza impugnata secondo cui la soluzione della esclusione troverebbe conferma nella intervenuta modifica dell’art. 187 quinques, che oggi include espressamente la fattispecie in esame mediante richiamo ai divieti posti dagli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 596 del 2014, risolvendosi, da un lato, in una petizione di principio, dall’altro nella R.G. N. 23794/2022. 7 mancata rilevazione che la riscrittura della disposizione in questione trovava la sua necessità proprio dall’introduzione del Regolamento UE. Il ricorso principale va pertanto accolto. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla società RI che, denunziando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., investe il capo accessorio della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio, si dichiara assorbito in ragione della ritenuta fondatezza del ricorso della Consob. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale avanzato dalla Consob;
tenuto conto che tutti gli altri motivi di opposizione sono stati rigettati nel giudizio di merito e che i relativi capi della decisione non sono stati attinti dal ricorso incidentale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono le condizioni per la decisione di merito della causa, con pronuncia di rigetto dell’opposizione avanzata dalla società RI avverso l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 187 quinques del d.lgs. n. 58 del 1998. Le spese del giudizio di legittimità, attesa la novità della questione affrontata, si dichiarano interamente compensate. Quelle di merito si dichiarano invece compensate solo per la metà, tenuto conto della soccombenza della società opponente rispetto ai motivi di opposizione che investivano l’applicazione della sanzione diversa applicata a titolo di responsabilità solidale con gli autori della violazione. La restante metà, che si liquida in dispositivo, va quindi posta a carico della società RI.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla società RI avverso l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 187 quinques del d.lgs. n. 58 del 1998. Compensa per intero le spese del giudizio di legittimità e per la metà quelle del giudizio di merito, condannando la società opponente al pagamento dell’altra metà, che liquida in euro 10.170,00, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente R.G. N. 23794/2022. 8 RI RT LI NA
tenuto conto che tutti gli altri motivi di opposizione sono stati rigettati nel giudizio di merito e che i relativi capi della decisione non sono stati attinti dal ricorso incidentale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono le condizioni per la decisione di merito della causa, con pronuncia di rigetto dell’opposizione avanzata dalla società RI avverso l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 187 quinques del d.lgs. n. 58 del 1998. Le spese del giudizio di legittimità, attesa la novità della questione affrontata, si dichiarano interamente compensate. Quelle di merito si dichiarano invece compensate solo per la metà, tenuto conto della soccombenza della società opponente rispetto ai motivi di opposizione che investivano l’applicazione della sanzione diversa applicata a titolo di responsabilità solidale con gli autori della violazione. La restante metà, che si liquida in dispositivo, va quindi posta a carico della società RI.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla società RI avverso l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 187 quinques del d.lgs. n. 58 del 1998. Compensa per intero le spese del giudizio di legittimità e per la metà quelle del giudizio di merito, condannando la società opponente al pagamento dell’altra metà, che liquida in euro 10.170,00, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente R.G. N. 23794/2022. 8 RI RT LI NA