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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/08/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1455/23 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Laporta e Parte_1
Elvira Iaccino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rossella
Laporta, sito in Catanzaro, largo Pianicello n. 18
OPPONENTE
Contro
rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, via Santa Maria di
Mezzogiorno n. 3
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 03/04/2023, , proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 21/202 con cui il Tribunale di Catanzaro ingiungeva allo stesso di pagare la somma di € 46.093,60 in favore dell'Avv.
nonché le spese e competenze del giudizio. Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione deduceva in via preliminare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia anteriormente alla riforma RT, dovendosi fare riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non alla data di instaurazione del presente giudizio. Sempre in via preliminare rilevava che la controversia aveva ad oggetto compensi derivanti da attività svolta sia in ambito civile che in ambito penale e che in quest'ultimo caso non trovava applicazione il procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 e che quindi la controversia ben poteva essere scissa dal Giudice adito.
Nel merito deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per estinzione dell'obbligazione, stante l'avvenuto pagamento del compenso al momento dell'esibizione dei rispettivi preavvisi di parcella da parte dell'Avv. CP_1
Contestava, altresì, le parcelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo per le quali il credito aveva chiesto il parere di congruità, essendo le stesse diverse da quelle consegnate all'opponente al momento del conferimento dell'incarico.
Rilevava inoltre la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. poiché il credito vantato non era né certo, né liquido e né esigibile, nonché l'illegittima applicazione dei valori massimi di cui al D.M. 55/2014, stante la non eccessiva complessità dell'attività legale svolta.
Eccepiva infine il maturarsi della prescrizione presuntiva sul credito azionato in forza del parere di congruità n. 4007_2022.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di
Catanzaro adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice, fondata in fatto ed in diritto:
- accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di € 21.000,00 operato dal geom. ha estinti ogni sua obbligazione nei confronti di Parte_1
per la prestazione professionale resa e, per l'effetto, Controparte_1 revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 21 del 2023;
- riconoscere e dichiarare che il geom. nulla deve all'avv. Parte_1
per aver corrisposto il primo il compenso pattuito con l'avvocato CP_1
CP_1
- accertare, in ragione dell'intervenuta prescrizione presuntiva, infondato il credito azionato con riferimento al giudizio civile Edil Costruzioni s.r.l., definito con sentenza n. 1037/2017 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per tale pretesa all'avvocato CP_1
Pag. 2 di 12 - in subordine, per le ragioni sopra esposte, ridurre del 50% il compenso richiesto dall'avvocato e contenuto nei tre pareri di congruità posti CP_1
a fondamento dell'ingiunzione e per l'effetto, detratto il pagamento degli €
21.000,00, diminuire la pretesa dell'opposto nella misura del 50% da cui va sottratto il pagamento degli € 21.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia dall'adito Giudice”.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 23/05/2023, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, stante la regolarità della notifica e confermava la prima udienza di trattazione per il 23/09/2023.
In data 20/09/2023 si costituiva in giudizio l'avv. eccependo in Controparte_1 via pregiudiziale l'erroneità e quindi l'illegittimità del decreto ex art. 171-bis c.p.c. chiedendo, attesa l'applicabilità al caso di specie del rito ante riforma
RT, la revoca, con effetto immediato dello stesso, con conseguente caducazione di tutti gli atti ad esso consequenziali e restituzione in termini dello stesso credito opposto. In via subordinata chiedeva altresì, nella denegata ipotesi di applicazione alla fattispecie del rito RT, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e, conseguentemente, ex art. 291 c.p.c. fissare all'attore/opponente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica della citazione ovvero disporre nuova udienza con rimessione in termini di parte convenuta e impedimento da ogni decadenza.
Nel merito rilevava la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per estinzione dell'obbligazione di pagamento, essendo invece dovute dall'opponente le somme, per come richieste in decreto ingiuntivo.
Rilevava, altresì, la manifesta infondatezza dell'eccepita carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché sulla violazione dell'accordo tra cliente e professionista e sulla consistenza e rilevanza dell'attività svolta, essendo le parcelle emesse assolutamente corrette ed adeguate rispetto all'attività difensiva profusa.
Pag. 3 di 12 Sull'obbligo di rilasciare un preventivo precisava che lo stesso era entrato in vigore a partire dal 29/08/2017 e che, in ogni caso, il compenso professionale, anche in assenza di preventivo, doveva essere comunque corrisposto.
Infine rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo lo stesso provveduto ad inviare numerose missive, oltre all'invito alla negoziazione assistita alla quale lo stesso creditore opposto manifestava la volontà di accettare il suddetto invito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: in via principale: Voglia l'On.le Giudice, attesa l'applicabilità del rito ante riforma RT (c.d. vecchio rito), revocare, con effetto immediato, il decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 23/05/2023, con conseguente caducazione di tutti gli atti ad esso consequenziali e restituzione in termini al sottoscritto creditore/opposto; in via subordinata: nella reietta e denegata ipotesi e con espressa riserva di gravame, nel caso in cui l'On.le
Giudice ritenesse di dover applicare alla presente opposizione a decreto ingiuntivo R.G.A.C. n. 1455/2023 il d.lgs. 149/2022 (c.d. nuovo rito), Voglia rilevare preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis (nuovo rito) e, conseguentemente, ex art. 291 c.p.c. fissare all'attore/opponente, un termine perentorio per la rinnovazione della notifica della citazione ovvero
Voglia disporre nuova udienza, con rimessione in termine di parte convenuta per inadempimento da ogni decadenza;
in via preliminare: - non essendo fondata
l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 21/2023 e ciò anche previo versamento di una cauzione nei modi e nella misura in cui Codesto Tribunale Vorrà indicare ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.c.; in via principale, nel merito: respingere, per le causali di cui in premessa, la presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 21/2023; condannare, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., il
Geometra in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie Parte_1 formulate nell'atto introduttivo per le causali di cui in premessa”.
Pag. 4 di 12 Alla prima udienza di comparizione del 21/09/2023 entrambe le parti rilevavano che la causa era stata incardinata con il rito RT e dunque era soggetta al vecchio rito.
Parte opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche parziale, riservando all'esito della decisione l'onere della chiamata in mediazione. Parte opponente si opponeva alla richiesta.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 6° comma c.p.c., il Giudice riservava la decisione.
Con decreto del 12/0272024 il Giudice a scioglimento della riserva assunta, revocava il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 23 maggio 2023 e la dichiarazione di contumacia del convenuto;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava i termini di cui all'art. 183
6° comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17 maggio 2024.
All'udienza del 17 maggio 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opponente insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori, parte opposta chiedeva in via principale il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; in via subordinata, ove ritenesse di provvedere all'ammissione dei mezzi istruttori, ammettere la prova per testi per come articolata in sede di memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., dichiarare inammissibile la prova articolata da parte opponente, nella denegata ipotesi di ammissione, essere abilitata alla prova del contrario, dichiarare inammissibile la prova orale richiesta da parte opponente.
Con provvedimento del 14/06/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/05/2024, rigettava i mezzi istruttori richiesti, acquisiva la documentazione prodotta dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/05/2025.
In data 19/05/2024 parte opposta presentava istanza di anticipazione di udienza, il
Giudice la rigettava atteso il carico di lavoro e l'imminente rientro in servizio del
Giudice titolare.
In data 05/09/2024 parte opposta depositava al Presidente di Sezione, istanza di sostituzione del magistrato e di anticipazione di udienza;
il Presidente, stante
Pag. 5 di 12 l'assenza del Giudice titolare della causa, la assegnava a sé medesima e fissava per la prosecuzione e precisazione delle conclusioni l'udienza del 23/09/2024.
All'udienza del 23/09/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte opponente richiedeva la cancellazione di alcune frasi ritenute offensive e sconvenienti dalla comparsa di parte opposta;
la stessa insisteva nelle richieste già formulate e chiedeva la decisione della causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 26/11/2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito specificati.
Occorre innanzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso relativamente a crediti per attività professionale svolta da parte opposta nell'interesse di parte opponente, in tre distinti giudizi e più precisamente nel procedimento penale R.G.N.R. n. 3210/2024 (primo grado, appello,
Cassazione); nel giudizio civile n. 4097/2006 R.G.A.C. e nel giudizio civile n.
2081/2007 R.G.A.C..
È necessario, pertanto, procedere all'esame distinto dei diversi procedimenti.
Procedimento penale R.G.N.R. n. 3210/2024.
Le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto attengono all'attività professionale svolta nella fase dibattimentale, nel giudizio di appello e nel giudizio in Cassazione.
Parte opponente produce a comprova dei pagamenti effettuati i seguenti assegni:
assegno n. 0005091551-10 di € 1.000,00 del 26/09/2005;
assegno n. 0005091553-12 di € 2.000,00 del 14/11/2005;
assegno n. 0005091557-03 di € 2.000,00 del 22/12/2005;
assegno n. 5004753117-00 di € 2.000,00 del 30/01/2006;
assegno n. 5007909979-07 di € 3.000,00 del 28/04/2006.
assegno n. 5026333561-02 di € 4.000,00 del 10/03/2011;
Pag. 6 di 12 assegno n. 50337663620-306704599A di € 1.000,00 (relativo al giudizio n.
126/08 R.G. non oggetto della presente vertenza, per come emerso dagli allegati n. 11 e 12 all'atto di parte opponente).
Tali assegni, ad eccezione di quello n. 5026333561-02 della somma di € 4.000,00 del 10/03/2011, risalgono agli anni 2005 e 2006 e, pertanto, non possono che essere imputati all'attività svolta dall'opposto nelle fasi precedenti l'apertura del dibattimento che è avvenuta in data 21/04/2009, come risulta dagli atti. Gli stessi, pertanto, non possono essere portati in detrazione della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto in quanto la stessa attiene ai compensi professionali maturati in epoca successiva alla fase preliminare e più precisamente al giudizio di primo grado, all'appello ed al giudizio in Cassazione.
In merito alla somma di € 4.000,00 di cui all'assegno n. 5026333561-02 emesso in data 10/03/2011 e quindi successivamente all'apertura del dibattimento, ritiene questo Giudice che anch'essa vada considerata quale ulteriore compenso per l'attività preliminare, precedente alla fase dibattimentale.
La somma complessivamente versata di € 14.000,00 può infatti essere ritenuta congrua per tutta l'attività difensiva relativa alla fase preliminare (indagini difensive, indagini preliminari, fase GIP, fase GUP, riesame), stante la complessità dell'attività svolta ed il risultato favorevole raggiunto, consistito in una notevole riduzione dei capi d'imputazione, come da documentazione in atti.
L'opponente rileva altresì di aver versato in contanti presso lo studio dell'Avv. la somma complessiva di € 6.000,00 a vario titolo. La prova CP_1 testimoniale richiesta dall'opponente a dimostrazione di ciò è stata ritenuta comunque inammissibile in quanto inidonea a superare il rigido vaglio di legittimità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c..
*****
Le somme richieste all'opponente con il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, pur in presenza dei pareri di congruità resi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catanzaro, vanno rideterminate, per le ragioni di seguito specificate.
Sul punto la Cassazione ha sancito che “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato
Pag. 7 di 12 al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella”. Cassazione Civile – Sez. 6 -2, ordinanza n. 712 del 15/01/2018.
La modifica viene effettuata in ragione del fatto che gli onorari richiesti da parte opposta, erano stati calcolati inizialmente applicando le tariffe secondo i valori medi. Successivamente le parcelle presentate al Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità sono state emesse calcolando gli onorari secondo i valori massimi.
Tale modifica, tuttavia, non è giustificata da ulteriore attività difensiva compiuta;
inoltre, considerato anche l'esito del giudizio di primo grado conclusosi con l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non con l'assoluzione, nonché
l'esito sfavorevole dei giudizi di appello e di Cassazione, si ritiene congruo ricalcolare gli onorari nel seguente modo, applicando le tariffe vigenti nel periodo di riferimento (D.M. 55/2014), secondo i valori medi:
1) GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: fase di studio della controversia, valore medio: €
450,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
540,00 fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: €
1.080,00 fase decisionale, valore medio: €
1.350,00
TOTALE COMPENSO TABELLARE €
3.420,00
Pag. 8 di 12 2) GIUDIZIO DI APPELLO: fase di studio della controversia, valore medio: €
450,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
900,00 fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: €
1.350,00 fase decisionale, valore medio: €
1.350,00
TOTALE COMPENSO TABELLARE €
4.050,00
3) GIUDIZIO IN CASSAZIONE: fase di studio della controversia, valore medio: €
900,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.520,00 fase decisionale, valore medio: €
2.610,00
TOTALE COMPENSO TABELLARE €
6.030,00
La somma complessiva del compenso dovuto al difensore per il procedimento penale ammonta ad € 13.500,00, oltre accessori di legge.
****
Giudizio Civile R.G. 4097/2006 + Parte_2 altri
Nel presente procedimento parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale del compenso richiesto dal professionista, ai sensi dell'art. 2956 c.c..
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Pag. 9 di 12 Sul punto occorre chiarire che la prescrizione presuntiva triennale per i crediti professionali si fonda sul principio secondo cui il debito, trascorso un determinato lasso di tempo, si presume estinto;
ciò determina un'inversione dell'onere della prova sicché, in presenza della relativa eccezione non è il debitore a dover dimostrare di aver pagato, ma è il creditore ad essere onerato della prova del mancato pagamento.
La Cassazione ha infatti sancito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta”. (Cass. Civile Sez. 6 ordinanza n.
17071 del 16/06/2021).
Nella fattispecie non è stato deferito il giuramento decisorio e l'opponente non ha riconosciuto, neppure implicitamente, di non aver adempiuto al pagamento, dichiarando invece di aver regolarmente pagato le competenze legali.
Per tale ragione il credito vantato dal professionista deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2956 c.c..
Il termine decorre dalla data in cui le parti hanno stipulato la convenzione di negoziazione assistita ovvero dal 05/03/2018, data in cui risulta agli atti l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/2014 convertito in Legge 162/2014 da parte del professionista con relativa adesione alla convenziona formulata dall'opponente in pari data.
L'art. 2957 c.c., nel disciplinare la decorrenza della prescrizione presuntiva, stabilisce che “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”. Nella fattispecie, pertanto, la data da cui far decorrere il termine prescrizionale coincide non con la pubblicazione della sentenza ma con l'adesione alla convenzione di negoziazione assistita del 05/03/2018. Da tale data risulta decorsa la prescrizione triennale posto
Pag. 10 di 12 che il professionista ha inviato missiva all'opponente con la richiesta dell'onorario solo in data 17/01/2022 e, quindi, quando era già decorso il termine triennale, per come risulta agli atti.
Giudizio civile R.G. 2081/2007 + Parte_3 altri
La somma richiesta da parte opposta per l'opera professionale prestata nella causa
è da ritenersi congrua, stante il valore della stessa, l'attività professionale svolta e l'esito favorevole del giudizio. L'importo di € 5.635,00, oltre accessori di legge, riconosciuto in decreto ingiuntivo, va pertanto confermato anche in questa sede.
****
La richiesta di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., formulata da entrambe le parti, merita di trovare parziale accoglimento.
A tal fine si precisa che l'art. 89 c.p.c. fa espresso divieto alle parti ed ai loro difensori di adoperare espressioni sconvenienti o offensive, negli scritti difensivi e nei discorsi pronunciati davanti al Giudice.
Nel caso di specie non appaiono giustificate dalla dialettica processuale tra le parti e risultano eccedenti le esigenze difensive le seguenti frasi:
“rasenta il grottesco ” pag. 15 dell'atto di citazione di parte opponente;
“la verità è che l'avv. vedendosi sfumare la possibilità di poter chiedere CP_1 all'ente pubblico il rimborso delle spese legali in misura massima ha cercato di rifarsi del mancato guadagno verso il malcapitato geom. Laporta”, pag. 16 dell'atto di citazione di parte opponente;
“abbastanza sfrontatamente” pag. 9 della comparsa di costituzione e risposa;
“tale mistificazione”; “il tentativo di mistificazione della realtà perpetrato dalla difesa opponente” pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
“circostanze del tutto artate e false” pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
“ignorantemente sostenuto dalla difesa dell'opponente” pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
“in modo vile” pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta.
Pag. 11 di 12 Si deve pertanto disporre la cancellazione delle suddette espressioni dagli scritti difensivi di entrambe le parti.
****
Stante l'accoglimento parziale della domanda si ritiene di non dover accogliere la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte opposta e di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la somma da corrispondere da parte opponente all'avv. a titolo di compenso Controparte_1 per l'attività professionale svolta, in complessivi € 19.135,00, di cui € 13.500,00 per i tre gradi di giudizio del procedimento penale n. 3210/2004 RGNR ed €
5.635,00 per il giudizio civile n. 2081/2007 R.G., oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara non dovuta dall'opponente la somma di € 3.284,00 a titolo di compenso professionale per l'attività svolta dall'avv. nel giudizio civile n. Controparte_1
4097/2006 R.G., per intervenuta prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2956
c.c.;
- dispone, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi di entrambe le parti, per come indicato in parte motivata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 10.8.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 12 di 12
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1455/23 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Laporta e Parte_1
Elvira Iaccino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rossella
Laporta, sito in Catanzaro, largo Pianicello n. 18
OPPONENTE
Contro
rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, via Santa Maria di
Mezzogiorno n. 3
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 03/04/2023, , proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 21/202 con cui il Tribunale di Catanzaro ingiungeva allo stesso di pagare la somma di € 46.093,60 in favore dell'Avv.
nonché le spese e competenze del giudizio. Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione deduceva in via preliminare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia anteriormente alla riforma RT, dovendosi fare riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non alla data di instaurazione del presente giudizio. Sempre in via preliminare rilevava che la controversia aveva ad oggetto compensi derivanti da attività svolta sia in ambito civile che in ambito penale e che in quest'ultimo caso non trovava applicazione il procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 e che quindi la controversia ben poteva essere scissa dal Giudice adito.
Nel merito deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per estinzione dell'obbligazione, stante l'avvenuto pagamento del compenso al momento dell'esibizione dei rispettivi preavvisi di parcella da parte dell'Avv. CP_1
Contestava, altresì, le parcelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo per le quali il credito aveva chiesto il parere di congruità, essendo le stesse diverse da quelle consegnate all'opponente al momento del conferimento dell'incarico.
Rilevava inoltre la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. poiché il credito vantato non era né certo, né liquido e né esigibile, nonché l'illegittima applicazione dei valori massimi di cui al D.M. 55/2014, stante la non eccessiva complessità dell'attività legale svolta.
Eccepiva infine il maturarsi della prescrizione presuntiva sul credito azionato in forza del parere di congruità n. 4007_2022.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di
Catanzaro adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice, fondata in fatto ed in diritto:
- accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di € 21.000,00 operato dal geom. ha estinti ogni sua obbligazione nei confronti di Parte_1
per la prestazione professionale resa e, per l'effetto, Controparte_1 revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 21 del 2023;
- riconoscere e dichiarare che il geom. nulla deve all'avv. Parte_1
per aver corrisposto il primo il compenso pattuito con l'avvocato CP_1
CP_1
- accertare, in ragione dell'intervenuta prescrizione presuntiva, infondato il credito azionato con riferimento al giudizio civile Edil Costruzioni s.r.l., definito con sentenza n. 1037/2017 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per tale pretesa all'avvocato CP_1
Pag. 2 di 12 - in subordine, per le ragioni sopra esposte, ridurre del 50% il compenso richiesto dall'avvocato e contenuto nei tre pareri di congruità posti CP_1
a fondamento dell'ingiunzione e per l'effetto, detratto il pagamento degli €
21.000,00, diminuire la pretesa dell'opposto nella misura del 50% da cui va sottratto il pagamento degli € 21.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia dall'adito Giudice”.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 23/05/2023, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, stante la regolarità della notifica e confermava la prima udienza di trattazione per il 23/09/2023.
In data 20/09/2023 si costituiva in giudizio l'avv. eccependo in Controparte_1 via pregiudiziale l'erroneità e quindi l'illegittimità del decreto ex art. 171-bis c.p.c. chiedendo, attesa l'applicabilità al caso di specie del rito ante riforma
RT, la revoca, con effetto immediato dello stesso, con conseguente caducazione di tutti gli atti ad esso consequenziali e restituzione in termini dello stesso credito opposto. In via subordinata chiedeva altresì, nella denegata ipotesi di applicazione alla fattispecie del rito RT, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e, conseguentemente, ex art. 291 c.p.c. fissare all'attore/opponente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica della citazione ovvero disporre nuova udienza con rimessione in termini di parte convenuta e impedimento da ogni decadenza.
Nel merito rilevava la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per estinzione dell'obbligazione di pagamento, essendo invece dovute dall'opponente le somme, per come richieste in decreto ingiuntivo.
Rilevava, altresì, la manifesta infondatezza dell'eccepita carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché sulla violazione dell'accordo tra cliente e professionista e sulla consistenza e rilevanza dell'attività svolta, essendo le parcelle emesse assolutamente corrette ed adeguate rispetto all'attività difensiva profusa.
Pag. 3 di 12 Sull'obbligo di rilasciare un preventivo precisava che lo stesso era entrato in vigore a partire dal 29/08/2017 e che, in ogni caso, il compenso professionale, anche in assenza di preventivo, doveva essere comunque corrisposto.
Infine rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo lo stesso provveduto ad inviare numerose missive, oltre all'invito alla negoziazione assistita alla quale lo stesso creditore opposto manifestava la volontà di accettare il suddetto invito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: in via principale: Voglia l'On.le Giudice, attesa l'applicabilità del rito ante riforma RT (c.d. vecchio rito), revocare, con effetto immediato, il decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 23/05/2023, con conseguente caducazione di tutti gli atti ad esso consequenziali e restituzione in termini al sottoscritto creditore/opposto; in via subordinata: nella reietta e denegata ipotesi e con espressa riserva di gravame, nel caso in cui l'On.le
Giudice ritenesse di dover applicare alla presente opposizione a decreto ingiuntivo R.G.A.C. n. 1455/2023 il d.lgs. 149/2022 (c.d. nuovo rito), Voglia rilevare preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis (nuovo rito) e, conseguentemente, ex art. 291 c.p.c. fissare all'attore/opponente, un termine perentorio per la rinnovazione della notifica della citazione ovvero
Voglia disporre nuova udienza, con rimessione in termine di parte convenuta per inadempimento da ogni decadenza;
in via preliminare: - non essendo fondata
l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 21/2023 e ciò anche previo versamento di una cauzione nei modi e nella misura in cui Codesto Tribunale Vorrà indicare ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.c.; in via principale, nel merito: respingere, per le causali di cui in premessa, la presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 21/2023; condannare, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., il
Geometra in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie Parte_1 formulate nell'atto introduttivo per le causali di cui in premessa”.
Pag. 4 di 12 Alla prima udienza di comparizione del 21/09/2023 entrambe le parti rilevavano che la causa era stata incardinata con il rito RT e dunque era soggetta al vecchio rito.
Parte opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche parziale, riservando all'esito della decisione l'onere della chiamata in mediazione. Parte opponente si opponeva alla richiesta.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 6° comma c.p.c., il Giudice riservava la decisione.
Con decreto del 12/0272024 il Giudice a scioglimento della riserva assunta, revocava il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 23 maggio 2023 e la dichiarazione di contumacia del convenuto;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava i termini di cui all'art. 183
6° comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17 maggio 2024.
All'udienza del 17 maggio 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opponente insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori, parte opposta chiedeva in via principale il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; in via subordinata, ove ritenesse di provvedere all'ammissione dei mezzi istruttori, ammettere la prova per testi per come articolata in sede di memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., dichiarare inammissibile la prova articolata da parte opponente, nella denegata ipotesi di ammissione, essere abilitata alla prova del contrario, dichiarare inammissibile la prova orale richiesta da parte opponente.
Con provvedimento del 14/06/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/05/2024, rigettava i mezzi istruttori richiesti, acquisiva la documentazione prodotta dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/05/2025.
In data 19/05/2024 parte opposta presentava istanza di anticipazione di udienza, il
Giudice la rigettava atteso il carico di lavoro e l'imminente rientro in servizio del
Giudice titolare.
In data 05/09/2024 parte opposta depositava al Presidente di Sezione, istanza di sostituzione del magistrato e di anticipazione di udienza;
il Presidente, stante
Pag. 5 di 12 l'assenza del Giudice titolare della causa, la assegnava a sé medesima e fissava per la prosecuzione e precisazione delle conclusioni l'udienza del 23/09/2024.
All'udienza del 23/09/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte opponente richiedeva la cancellazione di alcune frasi ritenute offensive e sconvenienti dalla comparsa di parte opposta;
la stessa insisteva nelle richieste già formulate e chiedeva la decisione della causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 26/11/2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito specificati.
Occorre innanzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso relativamente a crediti per attività professionale svolta da parte opposta nell'interesse di parte opponente, in tre distinti giudizi e più precisamente nel procedimento penale R.G.N.R. n. 3210/2024 (primo grado, appello,
Cassazione); nel giudizio civile n. 4097/2006 R.G.A.C. e nel giudizio civile n.
2081/2007 R.G.A.C..
È necessario, pertanto, procedere all'esame distinto dei diversi procedimenti.
Procedimento penale R.G.N.R. n. 3210/2024.
Le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto attengono all'attività professionale svolta nella fase dibattimentale, nel giudizio di appello e nel giudizio in Cassazione.
Parte opponente produce a comprova dei pagamenti effettuati i seguenti assegni:
assegno n. 0005091551-10 di € 1.000,00 del 26/09/2005;
assegno n. 0005091553-12 di € 2.000,00 del 14/11/2005;
assegno n. 0005091557-03 di € 2.000,00 del 22/12/2005;
assegno n. 5004753117-00 di € 2.000,00 del 30/01/2006;
assegno n. 5007909979-07 di € 3.000,00 del 28/04/2006.
assegno n. 5026333561-02 di € 4.000,00 del 10/03/2011;
Pag. 6 di 12 assegno n. 50337663620-306704599A di € 1.000,00 (relativo al giudizio n.
126/08 R.G. non oggetto della presente vertenza, per come emerso dagli allegati n. 11 e 12 all'atto di parte opponente).
Tali assegni, ad eccezione di quello n. 5026333561-02 della somma di € 4.000,00 del 10/03/2011, risalgono agli anni 2005 e 2006 e, pertanto, non possono che essere imputati all'attività svolta dall'opposto nelle fasi precedenti l'apertura del dibattimento che è avvenuta in data 21/04/2009, come risulta dagli atti. Gli stessi, pertanto, non possono essere portati in detrazione della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto in quanto la stessa attiene ai compensi professionali maturati in epoca successiva alla fase preliminare e più precisamente al giudizio di primo grado, all'appello ed al giudizio in Cassazione.
In merito alla somma di € 4.000,00 di cui all'assegno n. 5026333561-02 emesso in data 10/03/2011 e quindi successivamente all'apertura del dibattimento, ritiene questo Giudice che anch'essa vada considerata quale ulteriore compenso per l'attività preliminare, precedente alla fase dibattimentale.
La somma complessivamente versata di € 14.000,00 può infatti essere ritenuta congrua per tutta l'attività difensiva relativa alla fase preliminare (indagini difensive, indagini preliminari, fase GIP, fase GUP, riesame), stante la complessità dell'attività svolta ed il risultato favorevole raggiunto, consistito in una notevole riduzione dei capi d'imputazione, come da documentazione in atti.
L'opponente rileva altresì di aver versato in contanti presso lo studio dell'Avv. la somma complessiva di € 6.000,00 a vario titolo. La prova CP_1 testimoniale richiesta dall'opponente a dimostrazione di ciò è stata ritenuta comunque inammissibile in quanto inidonea a superare il rigido vaglio di legittimità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c..
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Le somme richieste all'opponente con il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, pur in presenza dei pareri di congruità resi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catanzaro, vanno rideterminate, per le ragioni di seguito specificate.
Sul punto la Cassazione ha sancito che “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato
Pag. 7 di 12 al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella”. Cassazione Civile – Sez. 6 -2, ordinanza n. 712 del 15/01/2018.
La modifica viene effettuata in ragione del fatto che gli onorari richiesti da parte opposta, erano stati calcolati inizialmente applicando le tariffe secondo i valori medi. Successivamente le parcelle presentate al Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità sono state emesse calcolando gli onorari secondo i valori massimi.
Tale modifica, tuttavia, non è giustificata da ulteriore attività difensiva compiuta;
inoltre, considerato anche l'esito del giudizio di primo grado conclusosi con l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non con l'assoluzione, nonché
l'esito sfavorevole dei giudizi di appello e di Cassazione, si ritiene congruo ricalcolare gli onorari nel seguente modo, applicando le tariffe vigenti nel periodo di riferimento (D.M. 55/2014), secondo i valori medi:
1) GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: fase di studio della controversia, valore medio: €
450,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
540,00 fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: €
1.080,00 fase decisionale, valore medio: €
1.350,00
TOTALE COMPENSO TABELLARE €
3.420,00
Pag. 8 di 12 2) GIUDIZIO DI APPELLO: fase di studio della controversia, valore medio: €
450,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
900,00 fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: €
1.350,00 fase decisionale, valore medio: €
1.350,00
TOTALE COMPENSO TABELLARE €
4.050,00
3) GIUDIZIO IN CASSAZIONE: fase di studio della controversia, valore medio: €
900,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.520,00 fase decisionale, valore medio: €
2.610,00
TOTALE COMPENSO TABELLARE €
6.030,00
La somma complessiva del compenso dovuto al difensore per il procedimento penale ammonta ad € 13.500,00, oltre accessori di legge.
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Giudizio Civile R.G. 4097/2006 + Parte_2 altri
Nel presente procedimento parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale del compenso richiesto dal professionista, ai sensi dell'art. 2956 c.c..
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Pag. 9 di 12 Sul punto occorre chiarire che la prescrizione presuntiva triennale per i crediti professionali si fonda sul principio secondo cui il debito, trascorso un determinato lasso di tempo, si presume estinto;
ciò determina un'inversione dell'onere della prova sicché, in presenza della relativa eccezione non è il debitore a dover dimostrare di aver pagato, ma è il creditore ad essere onerato della prova del mancato pagamento.
La Cassazione ha infatti sancito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta”. (Cass. Civile Sez. 6 ordinanza n.
17071 del 16/06/2021).
Nella fattispecie non è stato deferito il giuramento decisorio e l'opponente non ha riconosciuto, neppure implicitamente, di non aver adempiuto al pagamento, dichiarando invece di aver regolarmente pagato le competenze legali.
Per tale ragione il credito vantato dal professionista deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2956 c.c..
Il termine decorre dalla data in cui le parti hanno stipulato la convenzione di negoziazione assistita ovvero dal 05/03/2018, data in cui risulta agli atti l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/2014 convertito in Legge 162/2014 da parte del professionista con relativa adesione alla convenziona formulata dall'opponente in pari data.
L'art. 2957 c.c., nel disciplinare la decorrenza della prescrizione presuntiva, stabilisce che “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”. Nella fattispecie, pertanto, la data da cui far decorrere il termine prescrizionale coincide non con la pubblicazione della sentenza ma con l'adesione alla convenzione di negoziazione assistita del 05/03/2018. Da tale data risulta decorsa la prescrizione triennale posto
Pag. 10 di 12 che il professionista ha inviato missiva all'opponente con la richiesta dell'onorario solo in data 17/01/2022 e, quindi, quando era già decorso il termine triennale, per come risulta agli atti.
Giudizio civile R.G. 2081/2007 + Parte_3 altri
La somma richiesta da parte opposta per l'opera professionale prestata nella causa
è da ritenersi congrua, stante il valore della stessa, l'attività professionale svolta e l'esito favorevole del giudizio. L'importo di € 5.635,00, oltre accessori di legge, riconosciuto in decreto ingiuntivo, va pertanto confermato anche in questa sede.
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La richiesta di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., formulata da entrambe le parti, merita di trovare parziale accoglimento.
A tal fine si precisa che l'art. 89 c.p.c. fa espresso divieto alle parti ed ai loro difensori di adoperare espressioni sconvenienti o offensive, negli scritti difensivi e nei discorsi pronunciati davanti al Giudice.
Nel caso di specie non appaiono giustificate dalla dialettica processuale tra le parti e risultano eccedenti le esigenze difensive le seguenti frasi:
“rasenta il grottesco ” pag. 15 dell'atto di citazione di parte opponente;
“la verità è che l'avv. vedendosi sfumare la possibilità di poter chiedere CP_1 all'ente pubblico il rimborso delle spese legali in misura massima ha cercato di rifarsi del mancato guadagno verso il malcapitato geom. Laporta”, pag. 16 dell'atto di citazione di parte opponente;
“abbastanza sfrontatamente” pag. 9 della comparsa di costituzione e risposa;
“tale mistificazione”; “il tentativo di mistificazione della realtà perpetrato dalla difesa opponente” pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
“circostanze del tutto artate e false” pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
“ignorantemente sostenuto dalla difesa dell'opponente” pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta;
“in modo vile” pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta.
Pag. 11 di 12 Si deve pertanto disporre la cancellazione delle suddette espressioni dagli scritti difensivi di entrambe le parti.
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Stante l'accoglimento parziale della domanda si ritiene di non dover accogliere la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte opposta e di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la somma da corrispondere da parte opponente all'avv. a titolo di compenso Controparte_1 per l'attività professionale svolta, in complessivi € 19.135,00, di cui € 13.500,00 per i tre gradi di giudizio del procedimento penale n. 3210/2004 RGNR ed €
5.635,00 per il giudizio civile n. 2081/2007 R.G., oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara non dovuta dall'opponente la somma di € 3.284,00 a titolo di compenso professionale per l'attività svolta dall'avv. nel giudizio civile n. Controparte_1
4097/2006 R.G., per intervenuta prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2956
c.c.;
- dispone, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi di entrambe le parti, per come indicato in parte motivata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 10.8.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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