Articolo 29 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 28Articolo 30
Versione
7 aprile 1989
Art. 29. 1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.
2. Non puo' comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.
3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e sanitaria e' garantito il diritto di liberta' religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 .
Nota all'art. 29:
Il testo dell' art. 35 del D.P.R. n. 128/1969 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) e' il seguente:
"Art. 35 (Servizio di assistenza religiosa). - Gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.
L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica e' determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa agli infermi e' stabilita d'accordo con la direzione sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.
Tutto il personale e' tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque religione.
La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta dell'infermo.
Il relativo onere e' a carico dell'ente ospedaliero".
Entrata in vigore il 7 aprile 1989