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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/08/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11839/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 17-18 ottobre 2022 da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 il quale agisce iure proprio e iure hereditatis del padre nato a [...] il 19 marzo Persona_1
1917 e ivi deceduto il 14 novembre 2006 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Lara Maria Dal
Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in OR VI (VI), Via Umberto Tassoni n. 43 nei confronti di:
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l' con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4, Controparte_1 contumace
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. , contumace P.IVA_1 presso cui è istituito il “Fondo per il ristoro dei danni Controparte_2 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo
Reich nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, in persona del Ministro pro tempore,
pagina 1 di 28 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. , contumace P.IVA_2
in punto a: crimini di guerra;
risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente il 28 aprile 2025 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
-accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui Persona_1
l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e trattamento inumano dalle forze armate tedesche dal giorno 23.9.1943 al giorno 1.12.1945, per totali giorni 800, per l'effetto condannare la Repubblica
Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana e con il Controparte_2 al pagamento a favore dell'attore della somma di € 87.671,00 ovvero la diversa somma
[...] maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
A)
in proprio e quale erede del padre con atto di citazione Parte_1 Persona_1 notificato in data 17-18 ottobre 2022 conveniva avanti al Tribunale intestato la REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA e la REPUBBLICA ITALIANA ai sensi dell'articolo 43 d.l. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022.
Esponeva che il proprio padre, nato a [...] il [...]:
-prima della Seconda guerra mondiale svolgeva l'attività di contadino;
-veniva chiamato alle armi l'11 gennaio 1938 e arruolato nel 35° Reggimento Fanteria di Bologna;
-in data 23 settembre 1943 all'indomani dell'Armistizio veniva catturato da truppe tedesche in Grecia e deportato come punizione in Russia quale “partigiano combattente”; pagina 2 di 28 -veniva trattenuto dalle forze tedesche sino all'8 maggio 1945 e rimpatriato solamente il 1° dicembre
1945, e considerato a tutti gli effetti come prigioniero di guerra;
-dopo la guerra si era sposato con dalla cui unione nascevano l'attore Persona_2 Parte_1
, nonché e
[...] CP_3 Per_3
-decedeva a Faenza il 14 novembre 2006.
In diritto chiedeva che le parti convenute fossero condannate al “risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato ed internato Persona_1 come forza lavoro in un campo di lavoro tedesco dal 23 settembre 1943 al 1° dicembre 1945 per ben
800 giorni di prigionia e di disumano trattamento”.
Invocava la giurisdizione del Giudice Italiano, riconosciuta dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 20442/2020 a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014.
La cattura all'indomani dell'armistizio costituiva elemento sufficiente per ravvisare un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento storico l'Italia non era in guerra contro la
Germania; per il resto, il trattamento ricevuto dai militari internati era da considerarsi contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
In ordine al quantum, assumeva di avere diritto di ottenere un risarcimento complessivo di euro
87.671,23 pari a 800 giorni di prigionia, o quella diversa anche maggiore somma ritenuta congrua.
Concludeva quindi come segue:
“Nel merito: accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. ER
di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato
[...] catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e trattamento inumano dalle forze armate tedesche dal giorno 23.9.1943 al giorno 1.12.1945, per totali giorni 800, per l'effetto condannare la
Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana e con il
[...]
al pagamento a favore dell'attore della somma di € 87.671,00 ovvero la Controparte_2 diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
La scrivente Giudicante con decreto, emesso ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. in data 26 ottobre 2022, differiva la prima udienza al 4 maggio 2023.
pagina 3 di 28 In data 21 aprile 2023 la parte attrice depositava esito della notifica eseguita in data 17 ottobre 2022 nei Cont confronti della .
All'udienza del 4 maggio 2023 la scrivente Giudicante dichiarava la contumacia delle Repubbliche convenute, disponeva il mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione e -su istanza di parte attrice- assegnava termine perentorio del 30 giugno 2023 per il deposito di memoria integrativa e note scritte, fissando trattazione cartolare (udienza figurata) in data 6 luglio 2023.
In data 23 giugno 2023 la parte attrice depositava memoria integrativa con documenti, e note scritte.
Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2023 la causa era trattenuta in riserva, per la decisione.
In data 5 settembre 2023 la parte attrice depositava ulteriore documentazione.
Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 la causa era rimessa sul ruolo, con regressione al rito ordinario di cognizione ante novella Cartabia, dovendosi rinnovare la notifica alle due Repubbliche convenute nel rispetto del termine a comparire di cui al rito ordinario di cognizione ante novella
Cartabia e dovendosi integrare il contraddittorio nei confronti del Controparte_2 entro il termine perentorio del 20 giugno 2024; veniva quindi fissata udienza di prosecuzione
[...] in data 30 gennaio 2025.
Questa la motivazione:
“Rilevato che la parte attrice in data 5 settembre 2023 ha depositato sub documenti 13 e 14:
a) ordinanza decisoria ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Trento in data 3 agosto
2023 (doc. 13);
b) il Decreto Ministeriale 28 giugno 2023 recante la disciplina della procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (disciplinato dall'art. 43 del decreto legge 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022);
Riesaminati gli atti;
Ritenuto che la causa va rimessa sul ruolo d'udienza in quanto: pagina 4 di 28 a. avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec in data 18 ottobre 2022 nei confronti della REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve constatare che nella prima pagina dell'atto di citazione depositato telematicamente al momento dell'iscrizione a ruolo della causa vi è indicazione della domiciliazione ex lege di tale parte convenuta presso l'Avvocatura Distrettuale di Bologna, mentre a pagina 1 della copia dell'atto di citazione allegata alla notifica pec vi è indicazione della domiciliazione ex lege di tale parte convenuta presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano;
tale modalità notificatoria determina incertezza rispetto all'effettivo destinatario e quindi la notifica va rinnovata in quanto nulla ex art. 164 c.p.c. rif. art. 163 bis comma 3 n. 2 c.p.c.; la rinnovazione viene disposta a fronte della scelta originaria di parte attrice di convenire in giudizio anche la REPUBBLICA ITALIANA, fermo quanto si dirà al punto c.;
b. avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione attivata per via diplomatica nei confronti della
REPUBBLICA FEDERALE in persona dell'Ambasciatore pro tempore, con sede in Roma, CP_4 si osserva: Cont
§ che la notifica per via diplomatica a deve essere eseguita come segue: Cont
-la notifica è destinata alla in persona dell'Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca con sede in Roma;
-la parte attrice inoltra l'atto di citazione (con traduzione) per la notifica alla Procura della Repubblica;
-la Procura trasmette l'atto da notificare al
[...]
; Controparte_6
-il Ministero inoltra l'atto alla Ambasciata della REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA in Roma e poi inoltra l'esito (ricevuto dalla Ambasciata) alla Procura;
-i vari passaggi esposti vanno tutti documentati dalla parte attrice in giudizio;
§ che nel caso di specie la notifica a ben vedere non può dirsi completata in quanto:
-dall'atto di citazione con notifica, depositato telematicamente in data 21 aprile 2023, si evince unicamente che la parte attrice consegnava l'atto all'Ufficio UNEP di Bologna il quale lo consegnava alla Procura di Bologna in data 17 ottobre 2022;
-nulla è dato di sapere dell'esito dei successivi necessari passaggi notificatori, non documentati;
-pertanto, tale notifica non può dirsi perfezionata, e va rinnovata;
c. il va considerato parte necessaria del presente giudizio;
Controparte_2
pagina 5 di 28 infatti, è presso tale che è stato istituito il citato CP_2 CP_7 oltretutto: 1) l'art. 43 del d.l. 36/2022 citato al comma 2 prevede che “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”, cosicché il coinvolgimento del MINISTERO risulta necessario;
2) nel medesimo senso si veda l'articolo 2 comma
2 del D.M. del 28 giugno 2023 (doc. 14 attoreo) in forza del quale “E' a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; si vedano anche:
a) Tribunale Verona, Giudice Vaccari, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 12 giugno 2023, causa
7438/2022 R.G. (da IlCaso.it): “… Per quanto attiene invece alla legittimazione passiva va evidenziato che le norme del d.l. 36/2022 sopra menzionate inducono a ritenere che il Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich tra il 1.09.1939
e l'8.05.1945, sia parte necessaria, se non addirittura esclusiva, del presente giudizio”;
b) la significativa ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, di cui al documento 13 attoreo da ultimo prodotto (motivazione, in particolare punti da 6.10 a 6.15);
e ancora, si evidenzia che la Sezione Terza Civile a seguito di riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 14 marzo 2024 ha assunto l'orientamento in forza del quale il citato va convenuto CP_2
Cont in giudizio, ferma la legittimazione passiva anche di;
Ritenuto altresì:
-che va revocata la declaratoria di contumacia emessa nei confronti delle due REPUBBLICHE convenute;
-che la causa va fatta regredire al rito ordinario di cognizione, originariamente scelto dalla parte attrice al momento delle originarie notifiche”.
In data 22 maggio 2024 la parte attrice:
-depositava istanza di modifica di tale ordinanza (avuto riguardo alla statuizione di rinnovazione della Cont notifica nei confronti della ), documentando di avere già eseguito la notifica dell'atto di citazione pagina 6 di 28 Cont alla per via diplomatica ma di non avere in precedenza depositato l'esito completo, per mera dimenticanza;
-depositava atto di citazione in rinnovazione e per integrazione del contradditorio, notificato via PEC in data 22 maggio 2024 alla REPUBBLICA ITALIANA e al MINISTERO.
Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2024, a parziale modifica dell'ordinanza del 14 maggio 2024:
-alla luce della documentazione depositata, attestante che la notifica era stata effettuata nei confronti Cont della convenuta per via diplomatica, ne veniva dichiarata la contumacia;
-veniva fissata udienza di prosecuzione ex art. 183 c.p.c. in data 21 novembre 2024.
All'udienza del 21 novembre 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale;
-veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute REPUBBLICA ITALIANA e
[...]
, e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 15 maggio Controparte_2
2025.
In data 28 aprile 2025 la parte attrice depositava foglio di precisazione delle conclusioni e nota spese
(solo per le anticipazioni).
All'udienza del 15 maggio 2025:
-la parte attrice: precisava le conclusioni come in epigrafe, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; chiedeva di produrre precedenti giurisprudenziali e documentazione dell'Archivio di Stato di Forlì
Cesena richiesta in data 27 novembre 2024;
-la scrivente Giudicante: a) non ammetteva le produzioni in quanto: i precedenti giurisprudenziali erano desumibili dalle banche dati;
la richiesta di produzione di ulteriori documenti “segue e non precede le preclusioni maturate nel presente giudizio e il fatto che le parti convenute siano rimaste contumaci non consente in ogni caso l'ingresso di documentazione tardiva”; b) tratteneva la causa in decisione.
pagina 7 di 28 B)
1.
Innanzitutto, deve ribadirsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti della Repubblica Federale di Germania per via diplomatica (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
CP_1
Cont Cont della in Roma, Ufficio del Cerimoniale;
risposta dell'Ambasciatore della a Roma;
restituzione atti alla Procura di Bologna, effettuata dal italiano con Controparte_6 missiva del 10 marzo 2023).
Ciò è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora n. 10-1215/2062 (56) del 18.4.1956 e n. 7-247/3478(57) del 17.9.1957, Controparte_8 recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi Governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica.
A dire il vero, l'Ambasciata tedesca di Roma ha restituito, tramite l' , l'atto di Controparte_9 citazione notificatole, allegando la “Nota Verbale 20/2023” del 20 ottobre 2022.
Tale nota costituisce pura e semplice conferma dell'avvenuta notificazione, null'altro, in quanto anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica.
Giova aggiungere che non osta al perfezionamento della notifica la circostanza che l'Ambasciata abbia evidenziato, mediante tale nota:
-che il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
-che “Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
-che “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana”;
-che “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della Repubblica
Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Sul punto si rinvia a quanto si dirà da qui a breve in tema di giurisdizione italiana. pagina 8 di 28 2.
2.a.
Si è detto sub A) che parte attrice agisce (anche) iure hereditario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti dal proprio padre a seguito della cattura in Grecia ad opera delle Persona_1 forze armate del Terzo Reich, con successivo internamento in un campo di lavoro tedesco in Russia per oltre due anni e precisamente sino all'8 maggio 1945.
Ciò si verificava in data 23 settembre 1943, a seguito del noto dell'8 settembre 1943. Per_4
Al momento della cattura, il risultava arruolato nel 35° Reggimento Fanteria di Bologna. ER
La cattura risulta originata dal fatto che il prigioniero era stato “partigiano combattente” dal 9 settembre 1943 al 23 settembre 1943 con la formazione partigiana Divisione Acqui.
Tali circostanze emergono senza ombra di dubbio dal Foglio matricolare e caratteristico prodotto da parte attrice sub documento 1.
In tale Foglio, il viene definito “prigioniero di guerra” per il periodo citato. ER
2.b.
Quella appena descritta consiste in una condotta che va fatta rientrare, come da prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U. 14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020), nei crimini di guerra e contro l'umanità.
In tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la
Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (artt. 7-8).
A partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato scandito il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona pagina 9 di 28 umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che
l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Evidentemente tale interpretazione, originata dalle deportazioni, si attaglia anche ad episodi quale la cattura e susseguente prigionia qui in esame: le forze armate del Terzo Reich intendevano debellare le attività partigiane a essi contrapposte, al fine di conseguire il controllo dei territori un tempo alleati.
L'impostazione interpretativa illustrata è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale e la pagina 10 di 28 sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai Giudici italiani
(ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al Giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al
Giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Adottava quindi una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale;
vedasi Cass., Sez. Un., n. 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli
pagina 11 di 28 impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass. Sez. Un., n. 20442/2020; vedasi anche la ricostruzione in diritto operata da Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, sentenza n.
3642/2024).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento danni sussista la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la cattura e l'internamento del vanno annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità ER
e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva).
Al momento della cattura l'Italia non era in guerra contro la Germania, “dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie ed essendo eventualmente onere della Germania provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie” (Tribunale Brescia, Sez. I, 3 agosto 2019; conforme,
Tribunale Sciacca sentenza n. 104/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, doc. 12 attoreo).
3.
La domanda risarcitoria attorea poggia su illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
pagina 12 di 28 L'articolo 62 della legge 218/1995 prevede che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. …”.
E consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".
Nel caso di specie la cattura del avveniva in territorio greco;
la condotta illecita proseguiva ER nella Russia occupata.
Quindi a prima lettura parrebbero difettare i presupposti per l'applicazione della legge italiana.
Peraltro, la S.C. mediante la sentenza n. 3642/2024 (Sez. III;
Pres. Travaglino) ha chiarito quanto segue: “La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro
l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943
e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli
Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.”.
Con evidenza, in un caso analogo a quello qui in esame (la Repubblica Federale di Germania era stata convenuta in giudizio in relazione a domanda di condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati da parte attrice come subiti a séguito della cattura di un loro congiunto ad opera dei militari tedeschi in Grecia e conseguente deportazione in un lager in Germania, dov'egli era stato costretto a lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945), era stata data per pacifica l'applicabilità della legge italiana in punto a prescrizione.
Sul punto, comunque, le parti convenute rimanendo contumaci hanno sostanzialmente prestato acquiescenza.
In ogni caso non risulta che l'ordinamento greco preveda una disciplina della responsabilità da fatto illecito, che si distacchi dai principi vigenti nello Stato italiano.
4.
A questo punto giova evidenziare quanto segue.
pagina 13 di 28 Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del
2013, che aveva imposto al Giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass. 21946/2015 e Cass. 15812/2016) dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n.
5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Cont Pertanto, la ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera,
e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n. 36/2020 (
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della Repubblica federale di Germania.
Oltre a istituire presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un successivo Decreto Ministeriale (poi emanato il 28 giugno 2023) l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), la norma, come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, posto nel nulla ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e ha fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7). pagina 14 di 28 L'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha espressamente inteso dare continuità all'Accordo di Bonn Cont concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane,
a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), ponendo soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Cont Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la da ogni suo obbligo risarcitorio. Cont Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti della possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della
Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella recente pronuncia n. 153 del 21 luglio 2023 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al terzo comma della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui
è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”.
Cont Ciò però non consente di ritenere che la non sia passivamente legittimata -quale successore giuridico del Terzo Reich- nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
In primo luogo l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il danneggiato abbia come suo unico contraddittore il MINISTERO non apparendo ciò Controparte_2 inequivocabilmente desumibile dal solo sesto comma, nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione induce a ritenere che l'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba individuarsi ragionevolmente -non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto pagina 15 di 28 alcun riferimento nella norma in esame, bensì- nel solo Controparte_2 quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso.
Il MINISTERO dunque è parte necessaria (e ciò perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al Cont debito risarcitorio, che sia stato definitivamente accertato nei confronti di ), o quantomeno il soggetto giuridico nei confronti del quale va effettuata la denuntiatio litis la quale poi consentirà il necessario sviluppo in sede esecutiva.
Cont E' il naturale destinatario della domanda risarcitoria.
Insomma, l'art. 43 appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.p.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il Cont dichiarato obiettivo di manlevare da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito Fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi;
in tal senso depone anche quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge che “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di
Germania”.
Cont E' proprio a che sono riferibili le condotte poste in essere dalla Controparte_10
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare di per sè sufficiente per
[...] giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Fermo restando che l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria non potrà essere Cont eseguita nei confronti di , il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Pertanto, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del Controparte_2
Cont
del debito risarcitorio di nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in
[...]
pagina 16 di 28 Cont rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile).
Quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Dunque, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in Cont giudizio, è riferibile unicamente a .
A tutto ciò consegue la pertinenza dell'avvenuto coinvolgimento nel presente giudizio anche del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Controparte_11
Terzo Reich.
Di per sé, invece, costituisce una superfetazione l'avere convenuto anche la Repubblica Italiana- nel presente giudizio;
nessun fatto illecito fonte di danno Controparte_12 risarcibile è a essa ascrivibile.
Non si è verificata, per effetto della normativa prima illustrata, alcuna successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich. Cont Semplicemente, permane la legittimazione passiva ex art. 2043 c.c. della , “accompagnata” dalla presenza in causa del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze ai fini della fase esecutiva del titolo Cont giurisdizionale che venga conseguito nei confronti di .
Che la nuova disciplina relativa alla (mera) fase esecutiva sia inattaccabile, lo si desume anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro CP_7
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio pagina 17 di 28 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
Come chiarito da Cass. 3642/2024 prima citata, la quale ha affrontato anche la citata pronuncia della
Corte Costituzionale, “nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima osservando come al tempo degli Accordi tra la Cont Repubblica Italiana e la conclusi a Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio
1963, n. 404, … – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012. Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n.
8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale».”.
5.
Parte attrice ha idoneamente provato di essere figlio ed erede legittimo del deceduto a Faenza ER il 14 novembre 2006.
Si vedano la dichiarazione di successione e il certificato di morte prodotti da parte attrice sub documenti 2 e 3.
Dal documento 2 si evince anche che, di tutti gli eredi legittimi del solamente l'odierno attore ER
e il di lui fratello non hanno rinunciato all'eredità. CP_3
Ciò giustifica la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Egli ha facoltà di proporre la domanda senza la necessità di coinvolgere il coerede . CP_3
pagina 18 di 28 Sul punto giova richiamare Cass. Sez. Un. 24657/2007: “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Si veda in senso conforme, di recente, Cass. Sez. Terza, sentenza n. 10585/2024: “I crediti del de cuius,
a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e
757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”).
6.
Sicuramente sono passati molti anni dal rientro del defunto al proprio domicilio in quel di ER
Faenza dopo l'internamento (dicembre 1945).
Il Tribunale di Firenze con sentenza 185/2024 in un caso analogo ha rigettato la domanda risarcitoria fatta valere iure hereditatis (rispetto a diritto in tesi maturato in capo alla madre defunta dopo la morte pagina 19 di 28 del marito) in quanto quest'ultima “per tutta la sua esistenza non aveva azionato questo diritto per cui vi ha sostanzialmente rinunciato;
questo diritto di azione non si ritiene caduto nella successione ereditaria della madre e pervenuto iure hereditario ai figli odierni ricorrenti”.
Orbene, la tesi della rinuncia implicita all'azione non è condivisibile.
Rispetto al decorso del tempo oggettivamente verificatosi, la pretesa attorea è contrastabile unicamente Cont con eccezione di prescrizione (qui non sollevata poiché è rimasta contumace;
si tratterebbe comunque di eccezione infondata, come già ampiamente chiarito da granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito).
L'unica verifica rispetto al decorso del tempo che può essere effettuata in questa sede attiene ai termini decadenziali previsti dal citato d.l. n. 36/2022 e succ. mod.
Il termine decadenziale era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1 del d.l. n. 132 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023.
Nel caso di specie, il termine del 31 dicembre 2023 risulta con evidenza rispettato, in quanto parte attrice ha proposto la domanda con atto di citazione notificato il 17-18 ottobre 2022 (date su cui non ha ovviamente influito l'attività notificatoria successivamente e integrativamente disposta nel prosieguo di causa).
7.
Tanto precisato e statuito, ritiene la scrivente Giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento, per quanto di ragione.
7.a.
Il fatto storico della cattura e internamento del risulta acclarato e documentato come prima ER evidenziato.
pagina 20 di 28 A fronte di un contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale, la documentazione prodotta dalla parte attrice costituisce una prova piena e congrua della deportazione subita dal proprio congiunto, nonché delle condizioni di prigionia e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate –che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene– vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri, devono ritenersi fatto notorio, sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante.
Cont Certamente la convenuta quale successore a titolo particolare del Terzo Reich risponde ex art. 2043 c.c. del fatto illecito de quo, a valere quale crimine di guerra.
Cont Risulta così accertata la responsabilità della convenuta .
7.b.
La parte attrice ha delineato le seguenti voci di danno:
-in atto di citazione, danno patrimoniale (genericamente dedotto) e danno non patrimoniale per ingiusta prigionia per una durata di 800 giorni;
-nella memoria integrativa depositata il 23 giugno 2023, a pagina 4 s., danno non patrimoniale iure proprio, danno non patrimoniale iure hereditatis e danni patrimoniali patiti dal defunto “per ER aver svolto lavoro forzato non retribuito per oltre 26 mesi per la violazione del dovere di mantenimento (nutrimento, alloggio e vestiario)”.
In ogni caso, in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice si è attestata sulla somma originaria di euro 87.671,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Orbene, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
pagina 21 di 28 padre dell'attore subiva oltre due anni di prigionia, ma sarebbe deceduto molti anni Persona_1 dopo il ritorno a casa (avvenuto nel 1945), precisamente nel 2006.
L'attore non ha prospettato né tantomeno provato che il padre sia morto oltre 60 anni dopo il ritorno a
Faenza, per effetto della prigionia.
Ergo difettano in radice i presupposti per ipotizzare un danno non patrimoniale iure proprio dell'attore per morte del padre (danno da perdita del rapporto parentale).
Oltre a non voler considerare la sostanziale novità della domanda introdotta con la memoria integrativa.
Qualora il danno non patrimoniale iure proprio debba intendersi quale sofferenza interiore patita dall'attore quale figlio del defunto per avere appreso della terribile prigionia subita dal ER medesimo, si deve constatare (oltre alla novità della domanda scandita solo nella memoria integrativa, in tali termini) che l'attore nacque nel 1960 quando il padre era tornato da circa 15 anni dalla prigionia.
Egli, quindi, non visse né quale bambino né quale adolescente il momento più doloroso per i familiari e cioè il momento del rientro dalla prigionia nel 1945, quando il riapparve ai familiari di allora ER sicuramente deprivato e sofferente.
In ogni caso il racconto della prigionia (se e quando effettuato nel dettaglio dal padre dell'attore) risulta ampiamente compensato (nel modo interiore dell'attore) dal fatto che il OR seppe ER circondarsi di affetti e figli, e condusse una lunga vita fino al 2006.
Va quindi escluso che vi siano elementi di prova idonei a supportare tale voce di danno.
Quanto al dedotto danno patrimoniale, non si capisce bene se con tale voce di danno l'attore abbia in mente un importo da liquidarsi equitativamente a compensazione del lavoro svolto durante l'internamento.
E' fondato ritenere che l'attore abbia inteso rappresentare una richiesta di risarcimento originato dal trattamento complessivamente patito dal padre durante la prigionia, nell'ambito del quale è possibile che il LL OR sia stato obbligato a svolgere lavori.
Allora, e concludendo sul punto, a ben vedere l'unica voce di danno pertinente, e risultata provata, è la pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale patito dal defunto per la prigionia. ER
Tale posta risarcitoria è maturata certamente in capo al OR, ed è entrata nell'asse ereditario ER del de cuius alla sua morte;
quindi, esattamente l'attore la fa valere iure hereditatis.
pagina 22 di 28 7.c.
Va ora affrontato il tema della quantificazione del danno patito dal defunto quando era ER prigioniero e internato.
Il danno in esame può essere liquidato solamente facendo applicazione di criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'articolo 1226 c.c. costituisce una clausola generale che definisce il contenuto del potere del giudice quale “valutazione equitativa".
Spetta al giudice del merito fare concreta applicazione della clausola generale dell'equità, perseguendo il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
A tal proposito giova richiamare Cass. 10579/2021 (Pres. Travaglino), la quale ha evidenziato che
“l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”.
Si veda anche Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, ordinanza n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”.
In ordine alla auspicata uniformità dei criteri liquidatori adottati in via equitativa, si assiste a dire il vero a pronunce di merito di vario segno.
Assai di recente, ad esempio, il Tribunale di Genova con sentenza del 23 aprile 2025 (Giudice Grasso) ha utilizzato per la liquidazione del danno da internamento “un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - del triplo tenuto conto delle prigionia, così riconoscendosi un importo giornaliero di euro 707,00”, pervenendo per l'effetto a liquidare una pagina 23 di 28 somma omnia considerevole, dato che la prigionia era durata 365 giorni (707 x 365 = 258.055,00 euro), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per converso, si veda la sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Sciacca (doc. 12 attoreo).
A fronte di una prigionia durata due anni, veniva liquidato un importo all'attualità pari a euro
40.000,00 (in conformità a precedenti di merito ivi citati a pag. 11); operata la devalutazione al
1.1.1947 e poi applicati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno, il Tribunale perveniva a quantificare quasi 80.000 euro alla data della sentenza oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parte attrice, comunque, nell'atto di citazione e anche in sede di precisazione delle conclusioni ha invocato le modalità equitative adottate dal Tribunale di Brescia mediante la sentenza n. 2375 del 3 agosto 2019 (euro 40.000,00 “per ogni anno di prigionia illegittimamente subita”).
Pertanto, la parte attrice non può che avere effettuato tale calcolo (anche se non lo ha spiegato): euro
40.000,00 (risarcimento per 365 giorni) : 365 x 800 giorni di prigionia patiti dal = euro ER
87.671,00 che corrispondono esattamente alla somma oggetto di domanda.
Poi la parte attrice ha chiesto interessi e rivalutazione “dalla domanda al saldo”.
Tale richiesta fa però capire che la somma finale richiesta è già conteggiata ad oggi, cioè dopo avere effettuato la devalutazione e anche l'operazione di calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Altrimenti detto, avendo la parte attrice chiesto interessi (e rivalutazione) dalla domanda, ha fatto intendere che la somma finale domandata è da considerarsi un debito di valuta, equitativamente determinato nella citata somma complessiva già dopo avere effettuato tutte le operazioni del caso.
Ritiene il Tribunale che la parte attrice così facendo si sia appagata del metodo quantificatorio adottato dal Tribunale di Brescia, che appare adeguato al caso di specie in cui nulla è dato di sapere rispetto a eventuali lavori svolti dal durante la prigionia. CP_13
Ferma la oggettiva difficoltà di adottare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Pertanto:
-la prigionia con internamento è durata dal 23 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (Foglio matricolare, pag. 1);
pagina 24 di 28 -non è consentito protrarre il periodo di tempo “risarcibile” sino al 1° dicembre 1945 (v. invece parte attrice): come si evince sempre dal Foglio matricolare, pag. 1, sin dal giorno della liberazione del
(8 maggio 1945) egli fu affidato alle Forze Armate Alleate “fino al 1° dicembre 1945”; questo ER non è stato un periodo di prigionia ma un periodo “cuscinetto” che consentì all'Esercito Italiano di inquadrare al meglio la posizione del (di concerto con le Forze Alleate) come quelli di ER numerosi altri soldati.
Complessivamente, allora, sono trascorsi fra le due date (23 settembre 1943 - 8 maggio 1945) 1 anno, 7 mesi e 15 giorni di prigionia risarcibili, per un totale di 590 giorni.
Dividendo 40.000 euro (metodo Tribunale di Brescia) per 365 giorni e moltiplicando il risultato per
590 giorni si ottiene la somma finale (già comprensiva equitativamente di devalutazione, e di interessi sulla somma via via rivalutata ad oggi) di euro 64.657,00 arrotondabile a euro 65.000,00.
Su detto importo spettano all'attore gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
8.
Conclusivamente:
-risulta accertata e va dichiarata la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine di guerra commesso nei confronti di (fatto prigioniero in data 23 settembre 1943 e Persona_1 internato sino all'8 maggio 1945); Cont
-la convenuta quale successore del Terzo Reich va condannata a risarcire all'odierno attore (erede legittimo di ) il danno non patrimoniale accertato, spettantegli iure hereditatis, che si Persona_1 liquida in complessivi euro 65.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza fino al saldo.
9.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Cont convenuta .
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 le quali ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni pagina 25 di 28 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal
23 ottobre 2022.
In particolare:
-tenuto conto della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.141,50 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 2.552,00 + 1.628,00; valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria e così euro
2.835 + 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA
e CPA come per legge.
Visto l'elenco delle voci richieste dalla parte attrice per anticipazioni (nota allegata al foglio di p.c. depositato il 28 aprile 2025), si rileva che spettano:
-euro 48,00 per 3 marche da bollo (traduzione atto di citazione) da euro 16 ciascuna
-euro 5,19 per spese UNEP (notifica richiesta in data 7 ottobre 2022; vedasi deposito telematico del 21 aprile 2023, ultima pagina)
-euro 789,00 per contributo unificato e marca
-euro 119,00 per una trasferta a fronte dell'udienza in presenza del 4 maggio 2023 cui partecipava il difensore attoreo avvocato Lanaro (i difensori dell'attore hanno lo studio in OR VI, che dista circa 170 km da Bologna;
moltiplicando 170 km x 2 cioè per andata e ritorno si ottiene 340 e moltiplicando per 0,35 si ottengono euro 119,00); vedasi l'art. 11 (rif. art. 27) D.M. 55/2014.
E così complessivi euro 961,19.
Non spettano:
-costi di traduzione, in quanto non documentati (a parte le tre marche da 16 euro ciascuna di cui si è detto)
-costi Unep (ulteriori rispetto ai 5,19 euro riconosciuti) in quanto non documentati
-pedaggio autostradale (non documentato)
-richiesta copie archivio di Stato (non documentata)
pagina 26 di 28 -domiciliataria 5 febbraio 2025 (trattasi di voce inconferente in quanto in data 5 febbraio 2025 non si è svolta alcuna udienza;
ma soprattutto, nel mandato alle liti non risulta designato alcun avvocato quale domiciliatario).
10.
Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito in legge 79/2022 e successive modificazioni, va dato atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme -liquidate per risarcimento danni e per spese di lite-, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di (fatto prigioniero in data 23 settembre Persona_1
1943 e internato sino all'8 maggio 1945).
• Condanna la convenuta REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale ente succeduto al
Terzo Reich, a risarcire alla parte attrice (erede legittimo di Parte_1 ER
il danno non patrimoniale accertato, spettante alla parte attrice iure hereditatis, che si
[...] liquida in complessivi euro 65.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo.
• Condanna la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA a rifondere all'attore Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.141,50 per compenso di
[...] avvocato ed euro 961,19 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
• Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito nella legge 79/2022 e successive modificazioni, dà atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei Parte_1 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini pagina 27 di 28 italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme qui liquidate per risarcimento danni e per spese di lite, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Bologna il 22 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 17-18 ottobre 2022 da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 il quale agisce iure proprio e iure hereditatis del padre nato a [...] il 19 marzo Persona_1
1917 e ivi deceduto il 14 novembre 2006 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Lara Maria Dal
Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in OR VI (VI), Via Umberto Tassoni n. 43 nei confronti di:
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l' con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4, Controparte_1 contumace
REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. , contumace P.IVA_1 presso cui è istituito il “Fondo per il ristoro dei danni Controparte_2 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo
Reich nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, in persona del Ministro pro tempore,
pagina 1 di 28 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6
Bologna (C.F. , contumace P.IVA_2
in punto a: crimini di guerra;
risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente il 28 aprile 2025 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
-accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui Persona_1
l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e trattamento inumano dalle forze armate tedesche dal giorno 23.9.1943 al giorno 1.12.1945, per totali giorni 800, per l'effetto condannare la Repubblica
Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana e con il Controparte_2 al pagamento a favore dell'attore della somma di € 87.671,00 ovvero la diversa somma
[...] maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
A)
in proprio e quale erede del padre con atto di citazione Parte_1 Persona_1 notificato in data 17-18 ottobre 2022 conveniva avanti al Tribunale intestato la REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA e la REPUBBLICA ITALIANA ai sensi dell'articolo 43 d.l. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022.
Esponeva che il proprio padre, nato a [...] il [...]:
-prima della Seconda guerra mondiale svolgeva l'attività di contadino;
-veniva chiamato alle armi l'11 gennaio 1938 e arruolato nel 35° Reggimento Fanteria di Bologna;
-in data 23 settembre 1943 all'indomani dell'Armistizio veniva catturato da truppe tedesche in Grecia e deportato come punizione in Russia quale “partigiano combattente”; pagina 2 di 28 -veniva trattenuto dalle forze tedesche sino all'8 maggio 1945 e rimpatriato solamente il 1° dicembre
1945, e considerato a tutti gli effetti come prigioniero di guerra;
-dopo la guerra si era sposato con dalla cui unione nascevano l'attore Persona_2 Parte_1
, nonché e
[...] CP_3 Per_3
-decedeva a Faenza il 14 novembre 2006.
In diritto chiedeva che le parti convenute fossero condannate al “risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato ed internato Persona_1 come forza lavoro in un campo di lavoro tedesco dal 23 settembre 1943 al 1° dicembre 1945 per ben
800 giorni di prigionia e di disumano trattamento”.
Invocava la giurisdizione del Giudice Italiano, riconosciuta dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 20442/2020 a decorrere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014.
La cattura all'indomani dell'armistizio costituiva elemento sufficiente per ravvisare un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento storico l'Italia non era in guerra contro la
Germania; per il resto, il trattamento ricevuto dai militari internati era da considerarsi contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
In ordine al quantum, assumeva di avere diritto di ottenere un risarcimento complessivo di euro
87.671,23 pari a 800 giorni di prigionia, o quella diversa anche maggiore somma ritenuta congrua.
Concludeva quindi come segue:
“Nel merito: accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. ER
di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato
[...] catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e trattamento inumano dalle forze armate tedesche dal giorno 23.9.1943 al giorno 1.12.1945, per totali giorni 800, per l'effetto condannare la
Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana e con il
[...]
al pagamento a favore dell'attore della somma di € 87.671,00 ovvero la Controparte_2 diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
La scrivente Giudicante con decreto, emesso ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. in data 26 ottobre 2022, differiva la prima udienza al 4 maggio 2023.
pagina 3 di 28 In data 21 aprile 2023 la parte attrice depositava esito della notifica eseguita in data 17 ottobre 2022 nei Cont confronti della .
All'udienza del 4 maggio 2023 la scrivente Giudicante dichiarava la contumacia delle Repubbliche convenute, disponeva il mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione e -su istanza di parte attrice- assegnava termine perentorio del 30 giugno 2023 per il deposito di memoria integrativa e note scritte, fissando trattazione cartolare (udienza figurata) in data 6 luglio 2023.
In data 23 giugno 2023 la parte attrice depositava memoria integrativa con documenti, e note scritte.
Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2023 la causa era trattenuta in riserva, per la decisione.
In data 5 settembre 2023 la parte attrice depositava ulteriore documentazione.
Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 la causa era rimessa sul ruolo, con regressione al rito ordinario di cognizione ante novella Cartabia, dovendosi rinnovare la notifica alle due Repubbliche convenute nel rispetto del termine a comparire di cui al rito ordinario di cognizione ante novella
Cartabia e dovendosi integrare il contraddittorio nei confronti del Controparte_2 entro il termine perentorio del 20 giugno 2024; veniva quindi fissata udienza di prosecuzione
[...] in data 30 gennaio 2025.
Questa la motivazione:
“Rilevato che la parte attrice in data 5 settembre 2023 ha depositato sub documenti 13 e 14:
a) ordinanza decisoria ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Trento in data 3 agosto
2023 (doc. 13);
b) il Decreto Ministeriale 28 giugno 2023 recante la disciplina della procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (disciplinato dall'art. 43 del decreto legge 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 79/2022);
Riesaminati gli atti;
Ritenuto che la causa va rimessa sul ruolo d'udienza in quanto: pagina 4 di 28 a. avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec in data 18 ottobre 2022 nei confronti della REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve constatare che nella prima pagina dell'atto di citazione depositato telematicamente al momento dell'iscrizione a ruolo della causa vi è indicazione della domiciliazione ex lege di tale parte convenuta presso l'Avvocatura Distrettuale di Bologna, mentre a pagina 1 della copia dell'atto di citazione allegata alla notifica pec vi è indicazione della domiciliazione ex lege di tale parte convenuta presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano;
tale modalità notificatoria determina incertezza rispetto all'effettivo destinatario e quindi la notifica va rinnovata in quanto nulla ex art. 164 c.p.c. rif. art. 163 bis comma 3 n. 2 c.p.c.; la rinnovazione viene disposta a fronte della scelta originaria di parte attrice di convenire in giudizio anche la REPUBBLICA ITALIANA, fermo quanto si dirà al punto c.;
b. avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione attivata per via diplomatica nei confronti della
REPUBBLICA FEDERALE in persona dell'Ambasciatore pro tempore, con sede in Roma, CP_4 si osserva: Cont
§ che la notifica per via diplomatica a deve essere eseguita come segue: Cont
-la notifica è destinata alla in persona dell'Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca con sede in Roma;
-la parte attrice inoltra l'atto di citazione (con traduzione) per la notifica alla Procura della Repubblica;
-la Procura trasmette l'atto da notificare al
[...]
; Controparte_6
-il Ministero inoltra l'atto alla Ambasciata della REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA in Roma e poi inoltra l'esito (ricevuto dalla Ambasciata) alla Procura;
-i vari passaggi esposti vanno tutti documentati dalla parte attrice in giudizio;
§ che nel caso di specie la notifica a ben vedere non può dirsi completata in quanto:
-dall'atto di citazione con notifica, depositato telematicamente in data 21 aprile 2023, si evince unicamente che la parte attrice consegnava l'atto all'Ufficio UNEP di Bologna il quale lo consegnava alla Procura di Bologna in data 17 ottobre 2022;
-nulla è dato di sapere dell'esito dei successivi necessari passaggi notificatori, non documentati;
-pertanto, tale notifica non può dirsi perfezionata, e va rinnovata;
c. il va considerato parte necessaria del presente giudizio;
Controparte_2
pagina 5 di 28 infatti, è presso tale che è stato istituito il citato CP_2 CP_7 oltretutto: 1) l'art. 43 del d.l. 36/2022 citato al comma 2 prevede che “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”, cosicché il coinvolgimento del MINISTERO risulta necessario;
2) nel medesimo senso si veda l'articolo 2 comma
2 del D.M. del 28 giugno 2023 (doc. 14 attoreo) in forza del quale “E' a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; si vedano anche:
a) Tribunale Verona, Giudice Vaccari, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 12 giugno 2023, causa
7438/2022 R.G. (da IlCaso.it): “… Per quanto attiene invece alla legittimazione passiva va evidenziato che le norme del d.l. 36/2022 sopra menzionate inducono a ritenere che il Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich tra il 1.09.1939
e l'8.05.1945, sia parte necessaria, se non addirittura esclusiva, del presente giudizio”;
b) la significativa ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, di cui al documento 13 attoreo da ultimo prodotto (motivazione, in particolare punti da 6.10 a 6.15);
e ancora, si evidenzia che la Sezione Terza Civile a seguito di riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 14 marzo 2024 ha assunto l'orientamento in forza del quale il citato va convenuto CP_2
Cont in giudizio, ferma la legittimazione passiva anche di;
Ritenuto altresì:
-che va revocata la declaratoria di contumacia emessa nei confronti delle due REPUBBLICHE convenute;
-che la causa va fatta regredire al rito ordinario di cognizione, originariamente scelto dalla parte attrice al momento delle originarie notifiche”.
In data 22 maggio 2024 la parte attrice:
-depositava istanza di modifica di tale ordinanza (avuto riguardo alla statuizione di rinnovazione della Cont notifica nei confronti della ), documentando di avere già eseguito la notifica dell'atto di citazione pagina 6 di 28 Cont alla per via diplomatica ma di non avere in precedenza depositato l'esito completo, per mera dimenticanza;
-depositava atto di citazione in rinnovazione e per integrazione del contradditorio, notificato via PEC in data 22 maggio 2024 alla REPUBBLICA ITALIANA e al MINISTERO.
Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2024, a parziale modifica dell'ordinanza del 14 maggio 2024:
-alla luce della documentazione depositata, attestante che la notifica era stata effettuata nei confronti Cont della convenuta per via diplomatica, ne veniva dichiarata la contumacia;
-veniva fissata udienza di prosecuzione ex art. 183 c.p.c. in data 21 novembre 2024.
All'udienza del 21 novembre 2024:
-la parte attrice deduceva come a verbale;
-veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute REPUBBLICA ITALIANA e
[...]
, e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 15 maggio Controparte_2
2025.
In data 28 aprile 2025 la parte attrice depositava foglio di precisazione delle conclusioni e nota spese
(solo per le anticipazioni).
All'udienza del 15 maggio 2025:
-la parte attrice: precisava le conclusioni come in epigrafe, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; chiedeva di produrre precedenti giurisprudenziali e documentazione dell'Archivio di Stato di Forlì
Cesena richiesta in data 27 novembre 2024;
-la scrivente Giudicante: a) non ammetteva le produzioni in quanto: i precedenti giurisprudenziali erano desumibili dalle banche dati;
la richiesta di produzione di ulteriori documenti “segue e non precede le preclusioni maturate nel presente giudizio e il fatto che le parti convenute siano rimaste contumaci non consente in ogni caso l'ingresso di documentazione tardiva”; b) tratteneva la causa in decisione.
pagina 7 di 28 B)
1.
Innanzitutto, deve ribadirsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti della Repubblica Federale di Germania per via diplomatica (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
CP_1
Cont Cont della in Roma, Ufficio del Cerimoniale;
risposta dell'Ambasciatore della a Roma;
restituzione atti alla Procura di Bologna, effettuata dal italiano con Controparte_6 missiva del 10 marzo 2023).
Ciò è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora n. 10-1215/2062 (56) del 18.4.1956 e n. 7-247/3478(57) del 17.9.1957, Controparte_8 recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi Governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica.
A dire il vero, l'Ambasciata tedesca di Roma ha restituito, tramite l' , l'atto di Controparte_9 citazione notificatole, allegando la “Nota Verbale 20/2023” del 20 ottobre 2022.
Tale nota costituisce pura e semplice conferma dell'avvenuta notificazione, null'altro, in quanto anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica.
Giova aggiungere che non osta al perfezionamento della notifica la circostanza che l'Ambasciata abbia evidenziato, mediante tale nota:
-che il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
-che “Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
-che “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana”;
-che “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della Repubblica
Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Sul punto si rinvia a quanto si dirà da qui a breve in tema di giurisdizione italiana. pagina 8 di 28 2.
2.a.
Si è detto sub A) che parte attrice agisce (anche) iure hereditario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti dal proprio padre a seguito della cattura in Grecia ad opera delle Persona_1 forze armate del Terzo Reich, con successivo internamento in un campo di lavoro tedesco in Russia per oltre due anni e precisamente sino all'8 maggio 1945.
Ciò si verificava in data 23 settembre 1943, a seguito del noto dell'8 settembre 1943. Per_4
Al momento della cattura, il risultava arruolato nel 35° Reggimento Fanteria di Bologna. ER
La cattura risulta originata dal fatto che il prigioniero era stato “partigiano combattente” dal 9 settembre 1943 al 23 settembre 1943 con la formazione partigiana Divisione Acqui.
Tali circostanze emergono senza ombra di dubbio dal Foglio matricolare e caratteristico prodotto da parte attrice sub documento 1.
In tale Foglio, il viene definito “prigioniero di guerra” per il periodo citato. ER
2.b.
Quella appena descritta consiste in una condotta che va fatta rientrare, come da prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 5044/2004; Cass. S.U. 14201/2008; Cass. S.U. 20442/2020), nei crimini di guerra e contro l'umanità.
In tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la
Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (artt. 7-8).
A partire dalla sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato scandito il principio di diritto in forza del quale “il rispetto dei diritti inviolabili della persona pagina 9 di 28 umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che
l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario … e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, cosicché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Evidentemente tale interpretazione, originata dalle deportazioni, si attaglia anche ad episodi quale la cattura e susseguente prigionia qui in esame: le forze armate del Terzo Reich intendevano debellare le attività partigiane a essi contrapposte, al fine di conseguire il controllo dei territori un tempo alleati.
L'impostazione interpretativa illustrata è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale e la pagina 10 di 28 sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai Giudici italiani
(ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al Giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al
Giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Adottava quindi una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale;
vedasi Cass., Sez. Un., n. 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli
pagina 11 di 28 impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass. Sez. Un., n. 20442/2020; vedasi anche la ricostruzione in diritto operata da Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, sentenza n.
3642/2024).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento danni sussista la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la cattura e l'internamento del vanno annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità ER
e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva).
Al momento della cattura l'Italia non era in guerra contro la Germania, “dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie ed essendo eventualmente onere della Germania provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie” (Tribunale Brescia, Sez. I, 3 agosto 2019; conforme,
Tribunale Sciacca sentenza n. 104/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, doc. 12 attoreo).
3.
La domanda risarcitoria attorea poggia su illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
pagina 12 di 28 L'articolo 62 della legge 218/1995 prevede che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. …”.
E consente inoltre al danneggiato di chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".
Nel caso di specie la cattura del avveniva in territorio greco;
la condotta illecita proseguiva ER nella Russia occupata.
Quindi a prima lettura parrebbero difettare i presupposti per l'applicazione della legge italiana.
Peraltro, la S.C. mediante la sentenza n. 3642/2024 (Sez. III;
Pres. Travaglino) ha chiarito quanto segue: “La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro
l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943
e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli
Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.”.
Con evidenza, in un caso analogo a quello qui in esame (la Repubblica Federale di Germania era stata convenuta in giudizio in relazione a domanda di condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati da parte attrice come subiti a séguito della cattura di un loro congiunto ad opera dei militari tedeschi in Grecia e conseguente deportazione in un lager in Germania, dov'egli era stato costretto a lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945), era stata data per pacifica l'applicabilità della legge italiana in punto a prescrizione.
Sul punto, comunque, le parti convenute rimanendo contumaci hanno sostanzialmente prestato acquiescenza.
In ogni caso non risulta che l'ordinamento greco preveda una disciplina della responsabilità da fatto illecito, che si distacchi dai principi vigenti nello Stato italiano.
4.
A questo punto giova evidenziare quanto segue.
pagina 13 di 28 Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del
2013, che aveva imposto al Giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass. 21946/2015 e Cass. 15812/2016) dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n.
5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Cont Pertanto, la ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera,
e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n. 36/2020 (
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), allo scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della Repubblica federale di Germania.
Oltre a istituire presso il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un successivo Decreto Ministeriale (poi emanato il 28 giugno 2023) l'individuazione delle concrete modalità operative (comma 4), la norma, come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, posto nel nulla ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e ha fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2023) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7). pagina 14 di 28 L'art. 43 del decreto-legge n. 36/2022 ha espressamente inteso dare continuità all'Accordo di Bonn Cont concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane,
a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), ponendo soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Cont Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la da ogni suo obbligo risarcitorio. Cont Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna emesse nei confronti della possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della
Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella recente pronuncia n. 153 del 21 luglio 2023 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al terzo comma della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui
è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”.
Cont Ciò però non consente di ritenere che la non sia passivamente legittimata -quale successore giuridico del Terzo Reich- nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
In primo luogo l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il danneggiato abbia come suo unico contraddittore il MINISTERO non apparendo ciò Controparte_2 inequivocabilmente desumibile dal solo sesto comma, nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione induce a ritenere che l'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba individuarsi ragionevolmente -non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto pagina 15 di 28 alcun riferimento nella norma in esame, bensì- nel solo Controparte_2 quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso.
Il MINISTERO dunque è parte necessaria (e ciò perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al Cont debito risarcitorio, che sia stato definitivamente accertato nei confronti di ), o quantomeno il soggetto giuridico nei confronti del quale va effettuata la denuntiatio litis la quale poi consentirà il necessario sviluppo in sede esecutiva.
Cont E' il naturale destinatario della domanda risarcitoria.
Insomma, l'art. 43 appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.p.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il Cont dichiarato obiettivo di manlevare da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito Fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi;
in tal senso depone anche quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge che “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di
Germania”.
Cont E' proprio a che sono riferibili le condotte poste in essere dalla Controparte_10
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare di per sè sufficiente per
[...] giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Fermo restando che l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria non potrà essere Cont eseguita nei confronti di , il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Pertanto, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del Controparte_2
Cont
del debito risarcitorio di nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in
[...]
pagina 16 di 28 Cont rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile).
Quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Dunque, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in Cont giudizio, è riferibile unicamente a .
A tutto ciò consegue la pertinenza dell'avvenuto coinvolgimento nel presente giudizio anche del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Controparte_11
Terzo Reich.
Di per sé, invece, costituisce una superfetazione l'avere convenuto anche la Repubblica Italiana- nel presente giudizio;
nessun fatto illecito fonte di danno Controparte_12 risarcibile è a essa ascrivibile.
Non si è verificata, per effetto della normativa prima illustrata, alcuna successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich. Cont Semplicemente, permane la legittimazione passiva ex art. 2043 c.c. della , “accompagnata” dalla presenza in causa del MINISTERO dell'Economia e delle Finanze ai fini della fase esecutiva del titolo Cont giurisdizionale che venga conseguito nei confronti di .
Che la nuova disciplina relativa alla (mera) fase esecutiva sia inattaccabile, lo si desume anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro CP_7
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio pagina 17 di 28 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti.
Come chiarito da Cass. 3642/2024 prima citata, la quale ha affrontato anche la citata pronuncia della
Corte Costituzionale, “nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima osservando come al tempo degli Accordi tra la Cont Repubblica Italiana e la conclusi a Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio
1963, n. 404, … – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012. Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n.
8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale».”.
5.
Parte attrice ha idoneamente provato di essere figlio ed erede legittimo del deceduto a Faenza ER il 14 novembre 2006.
Si vedano la dichiarazione di successione e il certificato di morte prodotti da parte attrice sub documenti 2 e 3.
Dal documento 2 si evince anche che, di tutti gli eredi legittimi del solamente l'odierno attore ER
e il di lui fratello non hanno rinunciato all'eredità. CP_3
Ciò giustifica la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Egli ha facoltà di proporre la domanda senza la necessità di coinvolgere il coerede . CP_3
pagina 18 di 28 Sul punto giova richiamare Cass. Sez. Un. 24657/2007: “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Si veda in senso conforme, di recente, Cass. Sez. Terza, sentenza n. 10585/2024: “I crediti del de cuius,
a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e
757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”).
6.
Sicuramente sono passati molti anni dal rientro del defunto al proprio domicilio in quel di ER
Faenza dopo l'internamento (dicembre 1945).
Il Tribunale di Firenze con sentenza 185/2024 in un caso analogo ha rigettato la domanda risarcitoria fatta valere iure hereditatis (rispetto a diritto in tesi maturato in capo alla madre defunta dopo la morte pagina 19 di 28 del marito) in quanto quest'ultima “per tutta la sua esistenza non aveva azionato questo diritto per cui vi ha sostanzialmente rinunciato;
questo diritto di azione non si ritiene caduto nella successione ereditaria della madre e pervenuto iure hereditario ai figli odierni ricorrenti”.
Orbene, la tesi della rinuncia implicita all'azione non è condivisibile.
Rispetto al decorso del tempo oggettivamente verificatosi, la pretesa attorea è contrastabile unicamente Cont con eccezione di prescrizione (qui non sollevata poiché è rimasta contumace;
si tratterebbe comunque di eccezione infondata, come già ampiamente chiarito da granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito).
L'unica verifica rispetto al decorso del tempo che può essere effettuata in questa sede attiene ai termini decadenziali previsti dal citato d.l. n. 36/2022 e succ. mod.
Il termine decadenziale era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1 del d.l. n. 132 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023.
Nel caso di specie, il termine del 31 dicembre 2023 risulta con evidenza rispettato, in quanto parte attrice ha proposto la domanda con atto di citazione notificato il 17-18 ottobre 2022 (date su cui non ha ovviamente influito l'attività notificatoria successivamente e integrativamente disposta nel prosieguo di causa).
7.
Tanto precisato e statuito, ritiene la scrivente Giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento, per quanto di ragione.
7.a.
Il fatto storico della cattura e internamento del risulta acclarato e documentato come prima ER evidenziato.
pagina 20 di 28 A fronte di un contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale, la documentazione prodotta dalla parte attrice costituisce una prova piena e congrua della deportazione subita dal proprio congiunto, nonché delle condizioni di prigionia e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate –che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene– vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri, devono ritenersi fatto notorio, sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante.
Cont Certamente la convenuta quale successore a titolo particolare del Terzo Reich risponde ex art. 2043 c.c. del fatto illecito de quo, a valere quale crimine di guerra.
Cont Risulta così accertata la responsabilità della convenuta .
7.b.
La parte attrice ha delineato le seguenti voci di danno:
-in atto di citazione, danno patrimoniale (genericamente dedotto) e danno non patrimoniale per ingiusta prigionia per una durata di 800 giorni;
-nella memoria integrativa depositata il 23 giugno 2023, a pagina 4 s., danno non patrimoniale iure proprio, danno non patrimoniale iure hereditatis e danni patrimoniali patiti dal defunto “per ER aver svolto lavoro forzato non retribuito per oltre 26 mesi per la violazione del dovere di mantenimento (nutrimento, alloggio e vestiario)”.
In ogni caso, in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice si è attestata sulla somma originaria di euro 87.671,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Orbene, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
pagina 21 di 28 padre dell'attore subiva oltre due anni di prigionia, ma sarebbe deceduto molti anni Persona_1 dopo il ritorno a casa (avvenuto nel 1945), precisamente nel 2006.
L'attore non ha prospettato né tantomeno provato che il padre sia morto oltre 60 anni dopo il ritorno a
Faenza, per effetto della prigionia.
Ergo difettano in radice i presupposti per ipotizzare un danno non patrimoniale iure proprio dell'attore per morte del padre (danno da perdita del rapporto parentale).
Oltre a non voler considerare la sostanziale novità della domanda introdotta con la memoria integrativa.
Qualora il danno non patrimoniale iure proprio debba intendersi quale sofferenza interiore patita dall'attore quale figlio del defunto per avere appreso della terribile prigionia subita dal ER medesimo, si deve constatare (oltre alla novità della domanda scandita solo nella memoria integrativa, in tali termini) che l'attore nacque nel 1960 quando il padre era tornato da circa 15 anni dalla prigionia.
Egli, quindi, non visse né quale bambino né quale adolescente il momento più doloroso per i familiari e cioè il momento del rientro dalla prigionia nel 1945, quando il riapparve ai familiari di allora ER sicuramente deprivato e sofferente.
In ogni caso il racconto della prigionia (se e quando effettuato nel dettaglio dal padre dell'attore) risulta ampiamente compensato (nel modo interiore dell'attore) dal fatto che il OR seppe ER circondarsi di affetti e figli, e condusse una lunga vita fino al 2006.
Va quindi escluso che vi siano elementi di prova idonei a supportare tale voce di danno.
Quanto al dedotto danno patrimoniale, non si capisce bene se con tale voce di danno l'attore abbia in mente un importo da liquidarsi equitativamente a compensazione del lavoro svolto durante l'internamento.
E' fondato ritenere che l'attore abbia inteso rappresentare una richiesta di risarcimento originato dal trattamento complessivamente patito dal padre durante la prigionia, nell'ambito del quale è possibile che il LL OR sia stato obbligato a svolgere lavori.
Allora, e concludendo sul punto, a ben vedere l'unica voce di danno pertinente, e risultata provata, è la pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale patito dal defunto per la prigionia. ER
Tale posta risarcitoria è maturata certamente in capo al OR, ed è entrata nell'asse ereditario ER del de cuius alla sua morte;
quindi, esattamente l'attore la fa valere iure hereditatis.
pagina 22 di 28 7.c.
Va ora affrontato il tema della quantificazione del danno patito dal defunto quando era ER prigioniero e internato.
Il danno in esame può essere liquidato solamente facendo applicazione di criteri equitativi ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'articolo 1226 c.c. costituisce una clausola generale che definisce il contenuto del potere del giudice quale “valutazione equitativa".
Spetta al giudice del merito fare concreta applicazione della clausola generale dell'equità, perseguendo il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
A tal proposito giova richiamare Cass. 10579/2021 (Pres. Travaglino), la quale ha evidenziato che
“l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”.
Si veda anche Cass. Sez. Terza, Pres. Travaglino, ordinanza n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”.
In ordine alla auspicata uniformità dei criteri liquidatori adottati in via equitativa, si assiste a dire il vero a pronunce di merito di vario segno.
Assai di recente, ad esempio, il Tribunale di Genova con sentenza del 23 aprile 2025 (Giudice Grasso) ha utilizzato per la liquidazione del danno da internamento “un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (euro 235,82 die) moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, aumentato - nel caso in esame - del triplo tenuto conto delle prigionia, così riconoscendosi un importo giornaliero di euro 707,00”, pervenendo per l'effetto a liquidare una pagina 23 di 28 somma omnia considerevole, dato che la prigionia era durata 365 giorni (707 x 365 = 258.055,00 euro), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per converso, si veda la sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Sciacca (doc. 12 attoreo).
A fronte di una prigionia durata due anni, veniva liquidato un importo all'attualità pari a euro
40.000,00 (in conformità a precedenti di merito ivi citati a pag. 11); operata la devalutazione al
1.1.1947 e poi applicati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno, il Tribunale perveniva a quantificare quasi 80.000 euro alla data della sentenza oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parte attrice, comunque, nell'atto di citazione e anche in sede di precisazione delle conclusioni ha invocato le modalità equitative adottate dal Tribunale di Brescia mediante la sentenza n. 2375 del 3 agosto 2019 (euro 40.000,00 “per ogni anno di prigionia illegittimamente subita”).
Pertanto, la parte attrice non può che avere effettuato tale calcolo (anche se non lo ha spiegato): euro
40.000,00 (risarcimento per 365 giorni) : 365 x 800 giorni di prigionia patiti dal = euro ER
87.671,00 che corrispondono esattamente alla somma oggetto di domanda.
Poi la parte attrice ha chiesto interessi e rivalutazione “dalla domanda al saldo”.
Tale richiesta fa però capire che la somma finale richiesta è già conteggiata ad oggi, cioè dopo avere effettuato la devalutazione e anche l'operazione di calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Altrimenti detto, avendo la parte attrice chiesto interessi (e rivalutazione) dalla domanda, ha fatto intendere che la somma finale domandata è da considerarsi un debito di valuta, equitativamente determinato nella citata somma complessiva già dopo avere effettuato tutte le operazioni del caso.
Ritiene il Tribunale che la parte attrice così facendo si sia appagata del metodo quantificatorio adottato dal Tribunale di Brescia, che appare adeguato al caso di specie in cui nulla è dato di sapere rispetto a eventuali lavori svolti dal durante la prigionia. CP_13
Ferma la oggettiva difficoltà di adottare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Pertanto:
-la prigionia con internamento è durata dal 23 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (Foglio matricolare, pag. 1);
pagina 24 di 28 -non è consentito protrarre il periodo di tempo “risarcibile” sino al 1° dicembre 1945 (v. invece parte attrice): come si evince sempre dal Foglio matricolare, pag. 1, sin dal giorno della liberazione del
(8 maggio 1945) egli fu affidato alle Forze Armate Alleate “fino al 1° dicembre 1945”; questo ER non è stato un periodo di prigionia ma un periodo “cuscinetto” che consentì all'Esercito Italiano di inquadrare al meglio la posizione del (di concerto con le Forze Alleate) come quelli di ER numerosi altri soldati.
Complessivamente, allora, sono trascorsi fra le due date (23 settembre 1943 - 8 maggio 1945) 1 anno, 7 mesi e 15 giorni di prigionia risarcibili, per un totale di 590 giorni.
Dividendo 40.000 euro (metodo Tribunale di Brescia) per 365 giorni e moltiplicando il risultato per
590 giorni si ottiene la somma finale (già comprensiva equitativamente di devalutazione, e di interessi sulla somma via via rivalutata ad oggi) di euro 64.657,00 arrotondabile a euro 65.000,00.
Su detto importo spettano all'attore gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
8.
Conclusivamente:
-risulta accertata e va dichiarata la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine di guerra commesso nei confronti di (fatto prigioniero in data 23 settembre 1943 e Persona_1 internato sino all'8 maggio 1945); Cont
-la convenuta quale successore del Terzo Reich va condannata a risarcire all'odierno attore (erede legittimo di ) il danno non patrimoniale accertato, spettantegli iure hereditatis, che si Persona_1 liquida in complessivi euro 65.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza fino al saldo.
9.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Cont convenuta .
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 le quali ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni pagina 25 di 28 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal
23 ottobre 2022.
In particolare:
-tenuto conto della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.141,50 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 2.552,00 + 1.628,00; valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria e così euro
2.835 + 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA
e CPA come per legge.
Visto l'elenco delle voci richieste dalla parte attrice per anticipazioni (nota allegata al foglio di p.c. depositato il 28 aprile 2025), si rileva che spettano:
-euro 48,00 per 3 marche da bollo (traduzione atto di citazione) da euro 16 ciascuna
-euro 5,19 per spese UNEP (notifica richiesta in data 7 ottobre 2022; vedasi deposito telematico del 21 aprile 2023, ultima pagina)
-euro 789,00 per contributo unificato e marca
-euro 119,00 per una trasferta a fronte dell'udienza in presenza del 4 maggio 2023 cui partecipava il difensore attoreo avvocato Lanaro (i difensori dell'attore hanno lo studio in OR VI, che dista circa 170 km da Bologna;
moltiplicando 170 km x 2 cioè per andata e ritorno si ottiene 340 e moltiplicando per 0,35 si ottengono euro 119,00); vedasi l'art. 11 (rif. art. 27) D.M. 55/2014.
E così complessivi euro 961,19.
Non spettano:
-costi di traduzione, in quanto non documentati (a parte le tre marche da 16 euro ciascuna di cui si è detto)
-costi Unep (ulteriori rispetto ai 5,19 euro riconosciuti) in quanto non documentati
-pedaggio autostradale (non documentato)
-richiesta copie archivio di Stato (non documentata)
pagina 26 di 28 -domiciliataria 5 febbraio 2025 (trattasi di voce inconferente in quanto in data 5 febbraio 2025 non si è svolta alcuna udienza;
ma soprattutto, nel mandato alle liti non risulta designato alcun avvocato quale domiciliatario).
10.
Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito in legge 79/2022 e successive modificazioni, va dato atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme -liquidate per risarcimento danni e per spese di lite-, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate del Terzo Reich per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di (fatto prigioniero in data 23 settembre Persona_1
1943 e internato sino all'8 maggio 1945).
• Condanna la convenuta REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale ente succeduto al
Terzo Reich, a risarcire alla parte attrice (erede legittimo di Parte_1 ER
il danno non patrimoniale accertato, spettante alla parte attrice iure hereditatis, che si
[...] liquida in complessivi euro 65.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo.
• Condanna la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA a rifondere all'attore Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.141,50 per compenso di
[...] avvocato ed euro 961,19 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
• Visto l'articolo 43 del d.l. 36/2022 convertito nella legge 79/2022 e successive modificazioni, dà atto che la parte attrice potrà ottenere dal “Fondo per il ristoro dei Parte_1 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini pagina 27 di 28 italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” le somme qui liquidate per risarcimento danni e per spese di lite, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Bologna il 22 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 28 di 28