Decreto cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2021
Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 30/07/2021, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 00799/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5278;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
nonché adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.,
del Provvedimento -OMISSIS-del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – -OMISSIS-, con il quale si dispone nei confronti del sig. -OMISSIS- la revisione della partente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui per quanto occorrer possa la comunicazione-OMISSIS-, con riserva di motivi aggiunti e separata azione per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche - proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. – con cui il ricorrente chiede la sospensione del provvedimento di revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
considerato che il provvedimento impugnato specifica come – nel caso in cui il ricorrente non si sottoponga nei termini anzidetti al nuovo accertamento di idoneità tecnica – “la patente è sospesa senza necessità di emissione di ulteriore provvedimento”;
che pur avendo il ricorrente presentato l’istanza per sostenere l’esame di idoneità, non risulta ancora fissata la data degli esami;
che, al contempo, essendo scaduta la patente in suo possesso, il rinnovo non risulta possibile per la pendenza del procedimento di revisione;
bilanciati gli opposti interessi e ritenuta la sussistenza delle condizioni di estrema gravità ed urgenza, per le ragioni rappresentate in ricorso, richieste per l’adozione di una misura cautelare monocratica;
impregiudicata ogni più approfondita valutazione in sede collegiale;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 30 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.