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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE MI ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2001/2024 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria
SA IA e IA PA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale negato dall' in sede amministrativa. CP_1
Si costituiva in giudizio l' resistente argomentando per l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi
6 e 7, della legge n. 335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1°gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
1 Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età (e
7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana o, per i cittadini extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); c) residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno
10 anni nel territorio nazionale;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente
a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: “in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge”.
Sul piano probatorio, è onere dell'interessato fornire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia 2 fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito reddituale.
Premesso che la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale afferente all'annualità 2024 non può assumere alcun valore probatorio in tale sede - in quanto tale dichiarazione è idonea a comprovare la detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi (in forza di esplicita previsione della disposizione normativa che ne reca l'istituzione e la disciplina (legge 13 aprile 1977 n.
114, art. 4 e, successivamente, d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, art. 1, comma 1, lett. b)), ma nessun valore probatorio, neppure indiziario, può esserle, invece, riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. (ex plurimis, Cass. S.U. n. 5167/2003; Cass. ord. n. 9010/2016) – si rileva che dalla stessa e dalla dichiarazione dei redditi allegata al ricorso, si evince che la ricorrente è a carico del sig. , soggetto con sicura capacità economica tanto da possedere un reddito, Parte_2 per l'anno 2023, pari ad € 34.868,00 derivante da attività di lavoro dipendente.
Risulta, pertanto, di palese evidenza l'assenza dello stato di bisogno della ricorrente quale presupposto per la misura assistenziale rivendicata in giudizio.
Pertanto, anche considerate le contestazioni mosse sul punto dall' resistente, non può CP_1 ritenersi che l'istante abbia offerto prova idonea del suindicato requisito sub lett. d).
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali possono essere compensate attesa la qualità delle parti e la natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, 10.12.2025
Il giudice del lavoro
BE MI ZI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE MI ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2001/2024 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria
SA IA e IA PA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale negato dall' in sede amministrativa. CP_1
Si costituiva in giudizio l' resistente argomentando per l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi
6 e 7, della legge n. 335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1°gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
1 Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età (e
7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana o, per i cittadini extracomunitari, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); c) residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno
10 anni nel territorio nazionale;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente
a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: “in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge”.
Sul piano probatorio, è onere dell'interessato fornire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia 2 fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito reddituale.
Premesso che la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale afferente all'annualità 2024 non può assumere alcun valore probatorio in tale sede - in quanto tale dichiarazione è idonea a comprovare la detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi (in forza di esplicita previsione della disposizione normativa che ne reca l'istituzione e la disciplina (legge 13 aprile 1977 n.
114, art. 4 e, successivamente, d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, art. 1, comma 1, lett. b)), ma nessun valore probatorio, neppure indiziario, può esserle, invece, riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. (ex plurimis, Cass. S.U. n. 5167/2003; Cass. ord. n. 9010/2016) – si rileva che dalla stessa e dalla dichiarazione dei redditi allegata al ricorso, si evince che la ricorrente è a carico del sig. , soggetto con sicura capacità economica tanto da possedere un reddito, Parte_2 per l'anno 2023, pari ad € 34.868,00 derivante da attività di lavoro dipendente.
Risulta, pertanto, di palese evidenza l'assenza dello stato di bisogno della ricorrente quale presupposto per la misura assistenziale rivendicata in giudizio.
Pertanto, anche considerate le contestazioni mosse sul punto dall' resistente, non può CP_1 ritenersi che l'istante abbia offerto prova idonea del suindicato requisito sub lett. d).
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali possono essere compensate attesa la qualità delle parti e la natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, 10.12.2025
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