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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 242/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. MELITA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FAZIO MARCOs, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/02/2024, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che parte ricorrente
è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetto da vasculopatia cerebrale con deficit cognitivo di grado moderato e sindrome depressiva reattiva marcata;
cardiopatia ipertensiva con allegata insufficienza valvolare mitralica ed insufficienza venosa AA.II. stadio CEAP 2 (II^-III^ classe funzionale N.Y.H.A.); artrosi pluridistrettuale in soggetto obeso con grave compromissione della deambulazione, delle attività basilari (A.D.L.) e delle attività più complesse (I.A.D.L.) della vita quotidiana (coxo-gonartrosi bilaterale, osteoartrosi dei gomiti, esiti di doppia vertebro-plastica e stabilizzazione vertebrale con compromissione del sistema nervoso periferico degli arti inferiori).
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che la ricorrente sia soggetto INVALIDO con TOTALE
e PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) CON INCAPACITÀ
DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA ed IMPOSSIBILITA' DI DEAMBULARE
SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE A DECORRERE DAL 01/01/2025
(UNO DUEMILAVENTICINQUE), RAGIONEVOLMENTE PRECEDENTE AL Per_2 CP_3
PRESENTE ACCERTAMENTO PERITALE IN CUI VEROSIMILMENTE SI CONCRETIZZA IL
REQUISITO DELLA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA [in corso di accertamento peritale sono stati acquisiti elementi utili che consentono di individuare nell'ambito del processo patologico,
e dunque di retrodatare, la soglia della giuridica rilevanza a tempo diverso e che peraltro soddisfa anche quanto previsto dal criterio del normale processo evolutivo della patologia: aggravamento delle menomazioni osteoarticolari e neuro-psichiche].
Il c.t.u. ha ritenuto, altresì, che la ricorrenti presenti una condizione di HANDICAP che riduce
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (13/04/2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che, in capo a parte ricorrente, va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da 1° gennaio 2025 e quello per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3- Le spese di lite vanno compensate per metà, in ragione del riconoscimento della condizione sanitaria per beneficiare della indennità di accompagnamento in data successiva alla domanda amministrativa, ovvero solo con decorrenza dal 1° gennaio 2025. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
242/2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, sussistono, in capo a , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (13.04.2022), sussistono in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge per il godimento delle prestazioni Parte_1 connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge
104/1992; CP_
3) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, che si liquida in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presenta fase, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.; CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 242/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. MELITA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FAZIO MARCOs, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/02/2024, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che parte ricorrente
è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetto da vasculopatia cerebrale con deficit cognitivo di grado moderato e sindrome depressiva reattiva marcata;
cardiopatia ipertensiva con allegata insufficienza valvolare mitralica ed insufficienza venosa AA.II. stadio CEAP 2 (II^-III^ classe funzionale N.Y.H.A.); artrosi pluridistrettuale in soggetto obeso con grave compromissione della deambulazione, delle attività basilari (A.D.L.) e delle attività più complesse (I.A.D.L.) della vita quotidiana (coxo-gonartrosi bilaterale, osteoartrosi dei gomiti, esiti di doppia vertebro-plastica e stabilizzazione vertebrale con compromissione del sistema nervoso periferico degli arti inferiori).
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che la ricorrente sia soggetto INVALIDO con TOTALE
e PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) CON INCAPACITÀ
DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA ed IMPOSSIBILITA' DI DEAMBULARE
SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE A DECORRERE DAL 01/01/2025
(UNO DUEMILAVENTICINQUE), RAGIONEVOLMENTE PRECEDENTE AL Per_2 CP_3
PRESENTE ACCERTAMENTO PERITALE IN CUI VEROSIMILMENTE SI CONCRETIZZA IL
REQUISITO DELLA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA [in corso di accertamento peritale sono stati acquisiti elementi utili che consentono di individuare nell'ambito del processo patologico,
e dunque di retrodatare, la soglia della giuridica rilevanza a tempo diverso e che peraltro soddisfa anche quanto previsto dal criterio del normale processo evolutivo della patologia: aggravamento delle menomazioni osteoarticolari e neuro-psichiche].
Il c.t.u. ha ritenuto, altresì, che la ricorrenti presenti una condizione di HANDICAP che riduce
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (13/04/2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che, in capo a parte ricorrente, va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da 1° gennaio 2025 e quello per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3- Le spese di lite vanno compensate per metà, in ragione del riconoscimento della condizione sanitaria per beneficiare della indennità di accompagnamento in data successiva alla domanda amministrativa, ovvero solo con decorrenza dal 1° gennaio 2025. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
242/2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, sussistono, in capo a , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (13.04.2022), sussistono in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge per il godimento delle prestazioni Parte_1 connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge
104/1992; CP_
3) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, che si liquida in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presenta fase, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.; CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano