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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2906/2024, introdotta da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Oleggio, Via Sant'Eusebio nr. 1/G, già di proprietà della moglie, rimane alla stessa assegnata, che vi vivrà unitamente al piccolo Il marito lascerà la casa coniugale entro 6 mesi dalla fissanda Per_1 udienza di comparizione parti, seppur virtu
3. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, e collocato presso la madre, dove manterrà Per_1 la propria anagrafica. Il padre potrà vedere e tenere con sé il lunedì mattina dalle ore 8 alle ore Per_1 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 13 alle ore 21, nonché' la domenica dalle ore 9 alle ore 21, salvo impegni
Pag. 1 reciproci da concordare preventivamente. Al compimento del terzo anno di età di i coniugi valuteranno la Per_1 possibilità di introdurre pernotti presso l'abitazione paterna. I coniugi concordano che starà con il papà il giorno 24 dicembre di ogni anno mentre starà con la mamma Per_1 il giorno 25 dicembre (Natale) di ogni anno. Lo stesso dicasi per Pasqua e TT che saranno trascorsi da alternativamente con un genitore o con l'altro genitore. Per_1
I coniugi danno atto di volersi accordare in relazione alle altre festività e per le ferie estive quando avrà Per_1 compiuto i tre anni di età. Sono sempre in ogni caso salvi migliori accordi tra i coniugi stessi nell'interesse di Per_1
4. I coniugi danno atto di aver scelto per il mantenimento diretto e si divi a loro al 50% le seguenti Per_1 spese da concordarsi previamente:
° scolastiche (compresa mensa scolastica)
° ludiche
° sportive
° mediche
° abbigliamento Per le spese di carattere straordinario i coniugi faranno riferimento al Protocollo di Torino che dichiarano di conoscere ed accettare. L'assegno unico verrà percepito dalla madre al 100%.
5. I coniugi sono proprietari di un cane di nome Gli stessi concordano che tutte le spese relative allo stesso Per_2 saranno divise al 50%.
6. I coniugi danno atto che il Sig. ha in essere un finanziamento in cui la Sig.ra è garante. Ad Pt_2 Pt_1 estinzione avvenuta la Sig.ra verserà al Sig. la somma di € 7.320,00= a titolo di rimborso di spese Pt_1 Pt_2 varie effettuate nella casa coni proprietà della .
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Entrambi i coniugi danno atto che si concederanno reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Oleggio (NO), in data 01.10.2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 19, parte II, serie A, anno 2021. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (29.11.2022) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
BORGOMANERO (NO) in data 18/05/1989 e , nato a Controparte_1
BORGOMANERO (NO) in data 30/01/1984;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7 febbraio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2906/2024, introdotta da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Oleggio, Via Sant'Eusebio nr. 1/G, già di proprietà della moglie, rimane alla stessa assegnata, che vi vivrà unitamente al piccolo Il marito lascerà la casa coniugale entro 6 mesi dalla fissanda Per_1 udienza di comparizione parti, seppur virtu
3. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, e collocato presso la madre, dove manterrà Per_1 la propria anagrafica. Il padre potrà vedere e tenere con sé il lunedì mattina dalle ore 8 alle ore Per_1 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 13 alle ore 21, nonché' la domenica dalle ore 9 alle ore 21, salvo impegni
Pag. 1 reciproci da concordare preventivamente. Al compimento del terzo anno di età di i coniugi valuteranno la Per_1 possibilità di introdurre pernotti presso l'abitazione paterna. I coniugi concordano che starà con il papà il giorno 24 dicembre di ogni anno mentre starà con la mamma Per_1 il giorno 25 dicembre (Natale) di ogni anno. Lo stesso dicasi per Pasqua e TT che saranno trascorsi da alternativamente con un genitore o con l'altro genitore. Per_1
I coniugi danno atto di volersi accordare in relazione alle altre festività e per le ferie estive quando avrà Per_1 compiuto i tre anni di età. Sono sempre in ogni caso salvi migliori accordi tra i coniugi stessi nell'interesse di Per_1
4. I coniugi danno atto di aver scelto per il mantenimento diretto e si divi a loro al 50% le seguenti Per_1 spese da concordarsi previamente:
° scolastiche (compresa mensa scolastica)
° ludiche
° sportive
° mediche
° abbigliamento Per le spese di carattere straordinario i coniugi faranno riferimento al Protocollo di Torino che dichiarano di conoscere ed accettare. L'assegno unico verrà percepito dalla madre al 100%.
5. I coniugi sono proprietari di un cane di nome Gli stessi concordano che tutte le spese relative allo stesso Per_2 saranno divise al 50%.
6. I coniugi danno atto che il Sig. ha in essere un finanziamento in cui la Sig.ra è garante. Ad Pt_2 Pt_1 estinzione avvenuta la Sig.ra verserà al Sig. la somma di € 7.320,00= a titolo di rimborso di spese Pt_1 Pt_2 varie effettuate nella casa coni proprietà della .
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Entrambi i coniugi danno atto che si concederanno reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Oleggio (NO), in data 01.10.2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 19, parte II, serie A, anno 2021. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (29.11.2022) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
BORGOMANERO (NO) in data 18/05/1989 e , nato a Controparte_1
BORGOMANERO (NO) in data 30/01/1984;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7 febbraio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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