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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1652/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AR TI, AT
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17961/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- GO SO Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto tenuto dall'amministrazione finanziaria in ordine un'istanza di autotutela presentata il 11/07/2024.
Ha premesso che, con cartella esattoriale notificata il 21/10/2019, di importo pari a € 6.999,97, relativa a controlli effettuati sul modello 730 del 2017, era stato disposto il disconoscimento del rimborso spettante per lavori di ristrutturazione effettuati su due immobili di proprietà dei figli del contribuente;
che la cartella era stata impugnata, assumendo che uno degli immobili era di proprietà dello stesso ricorrente e che l'altro era di proprietà del figlio convivente;
che l'ente impositore aveva provveduto alla sgravio delle sole somme attinenti all'immobile di proprietà del ricorrente e con esclusione di quelli effettuati sulla tettoia, in quanto asseritamente non autorizzati;
che, nelle more del giudizio, era stata notificata, per le medesime motivazioni, cartella esattoriale relativa a controlli sul modello 730 del 2016, poi parzialmente sgravata;
che, con sentenza del 08/07/2021, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso presentato avverso la suddetta cartella attinente all'anno 2017, disponendo l'annullamento totale dell'atto impugnato;
che, il
06/12/2021, era stata notificata un'ulteriore cartella relativa all'anno 2018, di contenuto identico alle precedenti;
che, con sentenza del 12/10/2023, la Corte di giustizia tributaria del Lazio aveva respinto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria;
che, con istanza del 26/10/2023, il contribuente aveva quindi chiesto lo sgravio totale delle cartelle relative agli anni 2016 e 2018 e lo sblocco dei relativi rimborsi;
che la richiesta era rimasta senza esito;
che, in virtù della compensazione operata con altri crediti fiscali, al ricorrente era stata versata una somma di € 534,84, pur avendo il contribuente versato una somma complessiva in eccesso pari a € 7.242,37, di cui chiedeva la restituzione;
concludeva, quindi, di accertare l'illegittimità delle cartelle relative agli anni 2016 e 2018 e di condannare Agenzia delle Entrate – Associazione_1
alla restituzione della predetta somma, oltre interessi.
Nel costituirsi in giudizio, Agenzia delle Entrate, Associazione_1 , ha rappresentato che di avere provveduto, in via di autotutela, ad annullare d'ufficio le cartelle relative agli anni 2016 e 2018, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria depositata ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.546/1992, l'amministrazione finanziaria – in base al fatto che il contribuente aveva chiesto di porre in compensazione le somme riconosciute ai sensi dell'art.28-ter del d.P.R. n.602 del 1973 ed esponendo che il rimborso doveva materialmente essere operato da parte del titolare del servizio di riscossione – ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dall'amministrazione finanziaria;
difatti, la circostanza che il contribuente abbia chiesto il rimborso delle somme a seguito di compensazione con quelle dovute nei confronti dell'erario, ai sensi dell'art.28-ter del d.P.R. n.602/1973, non comporta alcuna comunanza di causa con il titolare del servizio di riscossione;
il quale, difatti, riveste nel caso di specie la funzione di un mero delegato al pagamento per conto dell'ente impositore.
Atteso lo sgravio delle cartelle di cui era stato chiesto l'annullamento in autotutela e ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n.546/1992 va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
alla stessa segue, altresì, la conseguente condanna dell'amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente e pari, per allegazione non contestata, al complessivo importo di
€ 7.242,37, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di notifica dell'istanza di autotutela (11/07/2024) sino al soddisfo.
Difatti, il riconoscimento della correttezza della pretesa del contribuente operata mediante l'annullamento degli atti oggetto della richiesta di autotutela, comportante un'istanza di rimborso – sulla quale si fosse già formato il silenzio rifiuto – implica necessariamente la condanna al pagamento della somma indebitamente versata.
Mentre, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale – attesa la prognostica fondatezza delle ragioni poste alla base del ricorso e il tardivo riconoscimento della medesima – la resistente va condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate sulla base dei valori previsti dalla tabella 23 allegata al d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n.147/2022, terzo scaglione e con esclusione dei compensi relativi alla fase, non svolta, di istruzione e/o trattazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna Agenzia delle
Entrate – Associazione_1 al pagamento della somma di € 7.242,37 nei confronti del ricorrente, oltre interessi nella misura legale decorrenti dal 11/07/2024 sino al soddisfo;
condanna Agenzia delle Entrate – Associazione_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AR TI, AT
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17961/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- GO SO Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto tenuto dall'amministrazione finanziaria in ordine un'istanza di autotutela presentata il 11/07/2024.
Ha premesso che, con cartella esattoriale notificata il 21/10/2019, di importo pari a € 6.999,97, relativa a controlli effettuati sul modello 730 del 2017, era stato disposto il disconoscimento del rimborso spettante per lavori di ristrutturazione effettuati su due immobili di proprietà dei figli del contribuente;
che la cartella era stata impugnata, assumendo che uno degli immobili era di proprietà dello stesso ricorrente e che l'altro era di proprietà del figlio convivente;
che l'ente impositore aveva provveduto alla sgravio delle sole somme attinenti all'immobile di proprietà del ricorrente e con esclusione di quelli effettuati sulla tettoia, in quanto asseritamente non autorizzati;
che, nelle more del giudizio, era stata notificata, per le medesime motivazioni, cartella esattoriale relativa a controlli sul modello 730 del 2016, poi parzialmente sgravata;
che, con sentenza del 08/07/2021, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso presentato avverso la suddetta cartella attinente all'anno 2017, disponendo l'annullamento totale dell'atto impugnato;
che, il
06/12/2021, era stata notificata un'ulteriore cartella relativa all'anno 2018, di contenuto identico alle precedenti;
che, con sentenza del 12/10/2023, la Corte di giustizia tributaria del Lazio aveva respinto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria;
che, con istanza del 26/10/2023, il contribuente aveva quindi chiesto lo sgravio totale delle cartelle relative agli anni 2016 e 2018 e lo sblocco dei relativi rimborsi;
che la richiesta era rimasta senza esito;
che, in virtù della compensazione operata con altri crediti fiscali, al ricorrente era stata versata una somma di € 534,84, pur avendo il contribuente versato una somma complessiva in eccesso pari a € 7.242,37, di cui chiedeva la restituzione;
concludeva, quindi, di accertare l'illegittimità delle cartelle relative agli anni 2016 e 2018 e di condannare Agenzia delle Entrate – Associazione_1
alla restituzione della predetta somma, oltre interessi.
Nel costituirsi in giudizio, Agenzia delle Entrate, Associazione_1 , ha rappresentato che di avere provveduto, in via di autotutela, ad annullare d'ufficio le cartelle relative agli anni 2016 e 2018, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria depositata ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.546/1992, l'amministrazione finanziaria – in base al fatto che il contribuente aveva chiesto di porre in compensazione le somme riconosciute ai sensi dell'art.28-ter del d.P.R. n.602 del 1973 ed esponendo che il rimborso doveva materialmente essere operato da parte del titolare del servizio di riscossione – ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dall'amministrazione finanziaria;
difatti, la circostanza che il contribuente abbia chiesto il rimborso delle somme a seguito di compensazione con quelle dovute nei confronti dell'erario, ai sensi dell'art.28-ter del d.P.R. n.602/1973, non comporta alcuna comunanza di causa con il titolare del servizio di riscossione;
il quale, difatti, riveste nel caso di specie la funzione di un mero delegato al pagamento per conto dell'ente impositore.
Atteso lo sgravio delle cartelle di cui era stato chiesto l'annullamento in autotutela e ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n.546/1992 va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
alla stessa segue, altresì, la conseguente condanna dell'amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente e pari, per allegazione non contestata, al complessivo importo di
€ 7.242,37, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di notifica dell'istanza di autotutela (11/07/2024) sino al soddisfo.
Difatti, il riconoscimento della correttezza della pretesa del contribuente operata mediante l'annullamento degli atti oggetto della richiesta di autotutela, comportante un'istanza di rimborso – sulla quale si fosse già formato il silenzio rifiuto – implica necessariamente la condanna al pagamento della somma indebitamente versata.
Mentre, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale – attesa la prognostica fondatezza delle ragioni poste alla base del ricorso e il tardivo riconoscimento della medesima – la resistente va condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate sulla base dei valori previsti dalla tabella 23 allegata al d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n.147/2022, terzo scaglione e con esclusione dei compensi relativi alla fase, non svolta, di istruzione e/o trattazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna Agenzia delle
Entrate – Associazione_1 al pagamento della somma di € 7.242,37 nei confronti del ricorrente, oltre interessi nella misura legale decorrenti dal 11/07/2024 sino al soddisfo;
condanna Agenzia delle Entrate – Associazione_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione.