Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1652
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Altro
    Impugnazione silenzio rifiuto su istanza di autotutela

    Il giudizio viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento d'ufficio delle cartelle da parte dell'amministrazione finanziaria.

  • Accolto
    Richiesta di rimborso somme

    L'amministrazione finanziaria viene condannata al rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente, pari a € 7.242,37, oltre interessi legali, in quanto il riconoscimento della correttezza della pretesa del contribuente tramite l'annullamento degli atti implica la condanna al pagamento della somma.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, attesa la fondatezza delle ragioni del ricorso e il tardivo riconoscimento delle stesse da parte dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1652
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1652
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo