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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39216 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Campli (TE), località Parte_1
Fosso Bianco, frazione Campovalano, codice fiscale: , con P.IVA_1
l'avv. Andrea Cimino
-OPPONENTE-
E con sede a Milano, via Mecenate n. 84 B, codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Cecilia Gallina P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il provvedimento monitorio di cui è causa, dichiararsi la nullità di quest'ultimo e rimettersi le parti davanti al Giudice competente, che si indica nel Tribunale di Teramo;
1 NEL MERITO: revocarsi, dichiararsi nullo, invalido o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 14250/2023 emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO: vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
-accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione in opposizione per errata indicazione ex adverso della data dell'udienza di comparizione delle parti (5 marzo 2023) e, per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14250/2023, n. 29594/2023 r.g., emesso in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, già prima dell'effettiva data dell'udienza fissata per la prima comparizione della parti (14 marzo 2024);
IN VIA PRELIMINARE:
-accertata e dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'Attrice Opponente per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO:
-rigettare l'opposizione per cui si procede, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 14250/2023, n. 29594/2023 r.g., emesso in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, e notificato alla Attrice Opponente in data 14 settembre 2023;
-accertata e dichiarata la responsabilità aggravata dell'Attrice Opponente per la tendenziosa instaurazione dell'odierno giudizio di opposizione, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della Convenuta Opposta, da determinarsi in via equitativa;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
-nella denegata e non creduta ipotesi che venga revocato il decreto ingiuntivo n. 14250/2023, n. 29594/2023 r.g., emesso in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Attrice Opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore della Convenuta Opposta, dell'importo di € 320.200,95, quale sorte capitale, oltre alle spese per l'estratto notarile richiesto, pari a € 147,90, oltre agli interessi
2 moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture insolute al saldo effettivo, nonché delle spese per la procedura ingiuntiva, come quantificate nella nota spese allegata sub doc. n. 1 al ricorso per ingiunzione di pagamento (cfr. doc. C allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 20 novembre 2023 della Convenuta Opposta), oltre alle spese per il presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) dichiarare e confermare la natura assolutamente documentale del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, assumere i conseguenti provvedimenti, anche in via urgente e provvisoria;
b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il presente giudizio non venga ritenuto di natura documentale, ammettere la Convenuta Opposta, senza inversione dell'onere della prova, alla prova diretta per testi sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. della Convenuta Opposta, con i testi indicati nella medesima memoria, qui ritrascritti integralmente:
1) Vero che, nei mesi di febbraio e marzo 2023, forniva a Controparte_1 un ingente quantitativo di prodotti chimici. Parte_1
2) Vero che, nel predetto periodo, sollecitava con Parte_1 urgenza le forniture ad sia a mezzo email, sia a mezzo Controparte_1 telefono, sia anche tramite whatsapp.
3) Vero che, per le forniture, i contatti tra e Controparte_1 [...] avvenivano tra la sig.ra e il dott. Parte_1 Persona_1 [...] per e la sig.ra per Tes_1 Controparte_1 Testimone_2 [...]
Parte_1
4) Vero che, a fronte delle forniture effettuate da a Controparte_1 nei mesi di febbraio e marzo 2023, la merce è Parte_1 stata consegnata a senza che la stessa abbia Parte_1 sollevato alcuna contestazione.
5) Vero che il rapporto di fornitura tra e Controparte_1 [...] si svolgeva con l'inoltro per le vie brevi degli ordini da Parte_1 ad a seguito dei quali Parte_1 Controparte_1 [...] inviava a per ciascun ordine una email CP_1 Parte_1 di conferma contenente l'ordine di vendita emesso da dove Controparte_1 erano riportati il quantitativo della merce e il relativo prezzo di vendita.
6) Vero che, a seguito della trasmissione di ciascun ordine di vendita da parte di di cui al precedente capitolo di prova n. 5), Controparte_1 [...] inviava una risposta ad chiedendo Parte_1 Controparte_1 informazioni in merito alla prevista consegna della merce oggetto dell'ordine di vendita.
7) Vero che, successivamente alla consegna della merce, CP_1 CP_1 emetteva e trasmetteva le relative fatture a senza Parte_1 che la stessa abbia sollevato alcuna contestazione.
8) Vero che il rapporto commerciale tra e Controparte_1 [...] era già consolidato da decenni. Parte_1
3 9) Vero che, con a differenza che con altri clienti, Parte_1 accettava di consegnare la merce dalla stessa ordinata senza Controparte_1 pretenderne il preventivo pagamento.
10) Vero che richiedeva a i Controparte_1 Parte_1 pagamenti della merce fornita con fatture a 90 giorni fine mese dalla data della consegna.
11) Vero che iniziava a preparare le forniture da consegnare a Controparte_1 prima dell'emissione delle relative fatture e della Parte_1 data per il pagamento dellemedesime, sulla base degli ordini ricevuti dalla sig.ra tramite email o whatsapp o tramite contatti telefonici. Testimone_2
12) Vero che, nei decenni di collaborazione commerciale, i rapporti tra
[...]
e si sono sempre svolti in via CP_1 Parte_1 informale, senza che ci siano stati problemi per i pagamenti. 13) Vero che, a seguito delle forniture di merce nei mesi di febbraio e marzo 2023, si avvedeva dei mancati pagamenti da parte di Controparte_1 successivamente alla scadenza delle prime due Parte_1 fatture, e dunque dopo il 31 maggio 2023. 14) Vero che sollecitava per la prima volta a Controparte_1 [...] in data 5 giugno 2023, e successivamente in data 14 giugno Parte_1 2023, il mancato pagamento delle fatture relative alle forniture del mese di febbraio e marzo 2023. 15) Vero che, oltre ai solleciti scritti, vi erano anche numerosi contatti verbali e telefonici tra i responsabili di e il nuovo Amministratore di Controparte_1
che chiedeva ad di accordare a Parte_1 Controparte_1 una dilazione per il pagamento delle fatture Parte_1 insolute.
16) Vero che tutte le promesse verbali di rientro rateale del debito da parte di venivano disattese. Parte_1
17) Vero che, a seguito del mancato pagamento della merce, e dopo avere effettuato direttamente alcuni solleciti a Parte_1 [...] si rivolgeva al proprio legale nel mese di luglio 2023 per inviare CP_1 alla stessa un formale sollecito di pagamento.
18) Vero che la prima volta che sollevava delle Parte_1 contestazioni ad in relazione alle forniture o al prezzo delle Controparte_1 stesse era con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
19) Vero che ha sempre trattenuto, e mai respinto, Parte_1 la merce consegnatale da Controparte_1
20) Vero che per le materie prime chimiche acquistate da
[...]
non esiste un prezzo di riferimento ufficiale, e lo stesso è Parte_1 rimesso alla libera contrattazione tra le parti, come avvenuto tra la sig.ra e il dott. Testimone_2 Tes_1 21) Vero che, nel corso del pluriennale rapporto tra le parti, dall'anno 2016 all'anno 2023 ha applicato a per Controparte_1 Parte_1 il prodotto DOTP prezzi variabili, come da doc. Q che mi si rammostra, sulla base delle fluttuazioni del prezzo di riferimento delmercato, senza che
4 abbia mai sollevato contestazione alcuna al Parte_1 riguardo, nemmeno quando il prezzo del prodotto ammontava ad € 2,10/kg. 22) Vero che la consegna della merce fornita a nel Parte_1 primo semestre 2023 è avvenuta in maniera puntuale, senza che
[...] abbia mai restituito alcun prodotto ricevuto. Parte_1 23) Vero che il prezzo applicato da a Controparte_1 Parte_1 per i prodotti dalla stessa ordinati nei mesi di febbraio e marzo 2023, con
[...] denominazione “DOTP”, codice articolo n. 2424, era di € 1,68 al chilogrammo. 24) Vero che il prezzo di € 1,68 per i prodotti con denominazione “DOTP”, codice articolo n. 2424 è in linea, o anche inferiore, rispetto a quello applicato da ad altri clienti. CP_1 CP_1
25) Vero che per le forniture di cui alle fatture nn. V23-000907 del 10.02.2023 di € 47.386,75 e V23-001061 del 17.02.2023 di € 49.026,43 - di cui ai docc. 4 e 11, allegati al doc. C, che mi si rammostrano - , essendo il fornitore di
[...] in ritardo, e visti i solleciti ricevuti CP_1 Parte_1 comprava il materiale denominato “DOTP”, codice articolo Controparte_1
n. 2424, al prezzo di € 1,78 al chilogrammo - come da fatture della Pt_2 che, prodotte sub docc. W e Z, mi si rammostrano - , rivedendo a
[...] il medesimo materiale ad € 1,68 al chilogrammo, Parte_1 per non bloccare la produzione del cliente.
26) Vero che a propria volta, ha crediti derivanti da forniture Parte_2 di prodotti chimici nei confronti di che ha Parte_1 azionato con un decreto ingiuntivo, opposto da Parte_1 avanti al Tribunale di Teramo con le medesime argomentazioni dalla stessa utilizzate nel presente procedimento.
27) Vero che nel mese di giugno 2023 ha richiesto Parte_1 ad una conference call per concordare un piano di rientro di Controparte_1 tutte le fatture scadute, e a tale confernce call hanno preso parte il dott.
e il dott. per e il sig. Persona_2 Tes_1 Controparte_1 [...]
e la sig.ra per CP_2 Controparte_3 Parte_1
28) Vero che dal 2016 al 2023 ha fornito materiale Controparte_1 denominato “DOTP”, codice articolo n. 2424, a Parte_1 per un valore di circa € 2.000.000,00, come da estratto conto che prodotto sub doc. Q mi si rammostra, e che il prezzo al chilogrammo del prodotto è sempre variato.
29) Vero che la sig.ra chiedeva di volta in volta via whatassp Testimone_2 conferma al dott. di del prezzo del prodotto Tes_1 Controparte_1
“DOTP”, codice articolo n. 2424, elo stesso glielo confermava, come da scambio messaggi whatsapp sub doc. O di parte che mi si Controparte_1 rammostra. 30) Vero che in data 14 febbraio 2023 la sig.ra chiedeva al dott. Testimone_2 via whatsapp che il prezzo del prodotto “DOTP”, codice articolo Tes_1 n. 2424, rimanesse € 1,68/kg., ricevendo conferma dal medesimo, come da scambio messaggi whatsapp sub doc. O di parte che mi si Controparte_1 rammostra.
5 31) Vero che ha fornito merce a Parte_2 Parte_1 nei mesi di febbraio e marzo 2023 per l'importo di € 75.923,00, senza ricevere da parte di il relativo pagamento. Parte_1
32) Vero che ha ottenuto nei confronti di Parte_2 [...] un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture della Parte_1 merce fornita nei mesi di febbraio e marzo 2023, e che detto decreto ingiuntivo è stato opposto da con le medesime Parte_1 argomentazioni dedotte nell'atto di opposizione notificato ad Controparte_1 soprattutto riferite al fatto che i prezzi applicati non corrispondessero ai cosiddetti listini ufficiali.
33) Vero che, nonostante l'opposizione spiegata da Parte_1 nei confronti del decreto ingiuntivo di per i motivi di cui
[...] Parte_2 al precedente capitolo di prova n. 31), ovvero prezzi applicati non corrispondenti ai cosiddetti listini ufficiali, nel mese di maggio 2023 Pt_2 ha effettuato una nuova fornitura dei medesimi prodotti a
[...] [...]
dalla stessa pagata regolarmente. Parte_1
34) Vero che come emerge dal grafico allegato da Parte_1 sub doc. 8), che mi si rammostra, il prezzo del prodotto DOTP, applicato da era in linea con i prezzi medi del prodotto. Controparte_1 Si indicano quali testi:
- Dott. c/o in Milano, Via Mecenate n. Persona_2 Controparte_1 84 B: da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Sig.ra , c/o in Milano, Via Mecenate n. 84 Persona_1 Controparte_1 B: da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Dott. c/o in Milano, Via Mecenate n. 84 B: Tes_1 Controparte_1 da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Sig.ra , c/o in Milano, Via Mecenate n. 84 Testimone_3 Controparte_1 B: da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Sig. c/o in Stabio Persona_3 Parte_2 (Svizzera), Via Gaggiolo n. 55: da sentirsi solo in relazione ai capitoli di prova nn. 25), 26), 31), 32), 33). c) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere la Convenuta Opposta a prova contraria sulle circostanze di cui al medesimi capitoli di prova avversari, con gli stessi testi sopra indicati;
d) disporre l'ordine di esibizione di tutte le scritture e i libri contabili di ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. Parte_1 210 c.p.c.; e) acquisire tutti i documenti allegati da sub docc. da A) a P) Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta e sub docc. da Q) a Z) alla memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c.;
IN OGNI CASO:
-il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello monitorio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14250/2023 pubblicato il 13/09/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare, in favore della controparte, la somma di
Euro 320.348,85 a titolo di saldo del prezzo per la vendita di prodotti chimici.
A sostegno ha dedotto:
a)l'incompetenza del Tribunale di Milano, per essere invece competente quello di Teramo nel cui circondario essa opponente ha la sede, non potendosi applicare il criterio di competenza di cui all'art. 20 c.p.c. (c.d. forum destinatae
solutionis) per l'illiquidità del credito azionato;
b)l'inesistenza di un valido titolo contrattuale, non avendo la controparte prodotto, in sede monitoria, ordini di vendita provenienti dalla società opponente o sottoscritti dal legale rappresentante della medesima;
c)l'incongruità dei prezzi di cui alle fatture azionate, atteso che, “benché sia stato consegnato a da un considerevole Parte_1 CP_1
quantitativo di materiale, il prezzo unitario applicato da è CP_1
irragionevolmente al di sopra del livello massimo fissato dal prezzario di riferimento”.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed eccependo, in via preliminare, la tardiva iscrizione a ruolo della causa e la nullità della citazione, per erronea indicazione della data della prima udienza.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
7 Tanto premesso, devono anzitutto disattendersi le preliminari eccezioni della parte opposta, dato che l'iscrizione a ruolo è stata richiesta tempestivamente in data 30/10/2023 a fronte di una citazione notificata il 23/10/2023 (cfr. documenti 4-5-6-7 prodotti dall'opponente con la memoria depositata il
02/02/2024), mentre la data della prima udienza, effettivamente indicata in citazione - per un evidente errore di scrittura - nel 5 marzo 2023 in luogo del
5 marzo 2024, non ha in concreto creato alcun pregiudizio difensivo, dato che la prima udienza è stata poi differita di ufficio prima al 14/03/2024 e poi ancora al 15/03/2024.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, posto che nella fattispecie deve trovare applicazione l'art. 1498, comma terzo, cod. civ., dal che discende la piena operatività del criterio di competenza di cui all'art. 20 c.p.c.; in ogni caso le obbligazioni di pagamento del prezzo non possono considerarsi basate solo su fatture, posto che per ciascuna fattura esiste anche un corrispondente ordine di vendita con il quale è stato determinato il prezzo di volta in volta applicato.
E' vero che tali ordini di vendita non sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'ingiunta, tuttavia è anche vero che nessuno di essi è stato specificamente contestato, così come è vero che l'istante non ha negato di avere ricevuto i prodotti indicati negli ordini (oltre che nelle fatture e nei documenti di trasporto) e, ancora, che non ha mai offerto di restituirli.
Quindi in tal modo l'opponente ha confermato, di fatto, che la merce ricevuta è stata ordinata e che, conseguentemente, esiste senz'altro un valido titolo contrattuale a fondamento del credito monitoriamente azionato, non essendo altrimenti spiegabile il fatto che tali così ingenti quantitativi di merce non siano
8 stati mai restituiti né in alcun modo contestati, come invece normalmente accade per le partite realmente non ordinate.
La doglianza sulla pretesa incongruità dei prezzi applicati, infine, è oltremodo generica e in quanto tale non può che essere respinta.
Pertanto l'opposizione è sotto ogni aspetto infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14250/2023 pubblicato il
13/09/2023, R.G. n. 29594/2023;
2)condanna l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese processuali che liquida in Controparte_1
Euro 22.457,00 per compensi oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 5 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
9
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39216 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Campli (TE), località Parte_1
Fosso Bianco, frazione Campovalano, codice fiscale: , con P.IVA_1
l'avv. Andrea Cimino
-OPPONENTE-
E con sede a Milano, via Mecenate n. 84 B, codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Cecilia Gallina P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il provvedimento monitorio di cui è causa, dichiararsi la nullità di quest'ultimo e rimettersi le parti davanti al Giudice competente, che si indica nel Tribunale di Teramo;
1 NEL MERITO: revocarsi, dichiararsi nullo, invalido o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 14250/2023 emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO: vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
-accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione in opposizione per errata indicazione ex adverso della data dell'udienza di comparizione delle parti (5 marzo 2023) e, per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14250/2023, n. 29594/2023 r.g., emesso in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, già prima dell'effettiva data dell'udienza fissata per la prima comparizione della parti (14 marzo 2024);
IN VIA PRELIMINARE:
-accertata e dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'Attrice Opponente per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO:
-rigettare l'opposizione per cui si procede, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 14250/2023, n. 29594/2023 r.g., emesso in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, e notificato alla Attrice Opponente in data 14 settembre 2023;
-accertata e dichiarata la responsabilità aggravata dell'Attrice Opponente per la tendenziosa instaurazione dell'odierno giudizio di opposizione, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della Convenuta Opposta, da determinarsi in via equitativa;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
-nella denegata e non creduta ipotesi che venga revocato il decreto ingiuntivo n. 14250/2023, n. 29594/2023 r.g., emesso in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Attrice Opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore della Convenuta Opposta, dell'importo di € 320.200,95, quale sorte capitale, oltre alle spese per l'estratto notarile richiesto, pari a € 147,90, oltre agli interessi
2 moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture insolute al saldo effettivo, nonché delle spese per la procedura ingiuntiva, come quantificate nella nota spese allegata sub doc. n. 1 al ricorso per ingiunzione di pagamento (cfr. doc. C allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 20 novembre 2023 della Convenuta Opposta), oltre alle spese per il presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) dichiarare e confermare la natura assolutamente documentale del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, assumere i conseguenti provvedimenti, anche in via urgente e provvisoria;
b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il presente giudizio non venga ritenuto di natura documentale, ammettere la Convenuta Opposta, senza inversione dell'onere della prova, alla prova diretta per testi sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. della Convenuta Opposta, con i testi indicati nella medesima memoria, qui ritrascritti integralmente:
1) Vero che, nei mesi di febbraio e marzo 2023, forniva a Controparte_1 un ingente quantitativo di prodotti chimici. Parte_1
2) Vero che, nel predetto periodo, sollecitava con Parte_1 urgenza le forniture ad sia a mezzo email, sia a mezzo Controparte_1 telefono, sia anche tramite whatsapp.
3) Vero che, per le forniture, i contatti tra e Controparte_1 [...] avvenivano tra la sig.ra e il dott. Parte_1 Persona_1 [...] per e la sig.ra per Tes_1 Controparte_1 Testimone_2 [...]
Parte_1
4) Vero che, a fronte delle forniture effettuate da a Controparte_1 nei mesi di febbraio e marzo 2023, la merce è Parte_1 stata consegnata a senza che la stessa abbia Parte_1 sollevato alcuna contestazione.
5) Vero che il rapporto di fornitura tra e Controparte_1 [...] si svolgeva con l'inoltro per le vie brevi degli ordini da Parte_1 ad a seguito dei quali Parte_1 Controparte_1 [...] inviava a per ciascun ordine una email CP_1 Parte_1 di conferma contenente l'ordine di vendita emesso da dove Controparte_1 erano riportati il quantitativo della merce e il relativo prezzo di vendita.
6) Vero che, a seguito della trasmissione di ciascun ordine di vendita da parte di di cui al precedente capitolo di prova n. 5), Controparte_1 [...] inviava una risposta ad chiedendo Parte_1 Controparte_1 informazioni in merito alla prevista consegna della merce oggetto dell'ordine di vendita.
7) Vero che, successivamente alla consegna della merce, CP_1 CP_1 emetteva e trasmetteva le relative fatture a senza Parte_1 che la stessa abbia sollevato alcuna contestazione.
8) Vero che il rapporto commerciale tra e Controparte_1 [...] era già consolidato da decenni. Parte_1
3 9) Vero che, con a differenza che con altri clienti, Parte_1 accettava di consegnare la merce dalla stessa ordinata senza Controparte_1 pretenderne il preventivo pagamento.
10) Vero che richiedeva a i Controparte_1 Parte_1 pagamenti della merce fornita con fatture a 90 giorni fine mese dalla data della consegna.
11) Vero che iniziava a preparare le forniture da consegnare a Controparte_1 prima dell'emissione delle relative fatture e della Parte_1 data per il pagamento dellemedesime, sulla base degli ordini ricevuti dalla sig.ra tramite email o whatsapp o tramite contatti telefonici. Testimone_2
12) Vero che, nei decenni di collaborazione commerciale, i rapporti tra
[...]
e si sono sempre svolti in via CP_1 Parte_1 informale, senza che ci siano stati problemi per i pagamenti. 13) Vero che, a seguito delle forniture di merce nei mesi di febbraio e marzo 2023, si avvedeva dei mancati pagamenti da parte di Controparte_1 successivamente alla scadenza delle prime due Parte_1 fatture, e dunque dopo il 31 maggio 2023. 14) Vero che sollecitava per la prima volta a Controparte_1 [...] in data 5 giugno 2023, e successivamente in data 14 giugno Parte_1 2023, il mancato pagamento delle fatture relative alle forniture del mese di febbraio e marzo 2023. 15) Vero che, oltre ai solleciti scritti, vi erano anche numerosi contatti verbali e telefonici tra i responsabili di e il nuovo Amministratore di Controparte_1
che chiedeva ad di accordare a Parte_1 Controparte_1 una dilazione per il pagamento delle fatture Parte_1 insolute.
16) Vero che tutte le promesse verbali di rientro rateale del debito da parte di venivano disattese. Parte_1
17) Vero che, a seguito del mancato pagamento della merce, e dopo avere effettuato direttamente alcuni solleciti a Parte_1 [...] si rivolgeva al proprio legale nel mese di luglio 2023 per inviare CP_1 alla stessa un formale sollecito di pagamento.
18) Vero che la prima volta che sollevava delle Parte_1 contestazioni ad in relazione alle forniture o al prezzo delle Controparte_1 stesse era con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
19) Vero che ha sempre trattenuto, e mai respinto, Parte_1 la merce consegnatale da Controparte_1
20) Vero che per le materie prime chimiche acquistate da
[...]
non esiste un prezzo di riferimento ufficiale, e lo stesso è Parte_1 rimesso alla libera contrattazione tra le parti, come avvenuto tra la sig.ra e il dott. Testimone_2 Tes_1 21) Vero che, nel corso del pluriennale rapporto tra le parti, dall'anno 2016 all'anno 2023 ha applicato a per Controparte_1 Parte_1 il prodotto DOTP prezzi variabili, come da doc. Q che mi si rammostra, sulla base delle fluttuazioni del prezzo di riferimento delmercato, senza che
4 abbia mai sollevato contestazione alcuna al Parte_1 riguardo, nemmeno quando il prezzo del prodotto ammontava ad € 2,10/kg. 22) Vero che la consegna della merce fornita a nel Parte_1 primo semestre 2023 è avvenuta in maniera puntuale, senza che
[...] abbia mai restituito alcun prodotto ricevuto. Parte_1 23) Vero che il prezzo applicato da a Controparte_1 Parte_1 per i prodotti dalla stessa ordinati nei mesi di febbraio e marzo 2023, con
[...] denominazione “DOTP”, codice articolo n. 2424, era di € 1,68 al chilogrammo. 24) Vero che il prezzo di € 1,68 per i prodotti con denominazione “DOTP”, codice articolo n. 2424 è in linea, o anche inferiore, rispetto a quello applicato da ad altri clienti. CP_1 CP_1
25) Vero che per le forniture di cui alle fatture nn. V23-000907 del 10.02.2023 di € 47.386,75 e V23-001061 del 17.02.2023 di € 49.026,43 - di cui ai docc. 4 e 11, allegati al doc. C, che mi si rammostrano - , essendo il fornitore di
[...] in ritardo, e visti i solleciti ricevuti CP_1 Parte_1 comprava il materiale denominato “DOTP”, codice articolo Controparte_1
n. 2424, al prezzo di € 1,78 al chilogrammo - come da fatture della Pt_2 che, prodotte sub docc. W e Z, mi si rammostrano - , rivedendo a
[...] il medesimo materiale ad € 1,68 al chilogrammo, Parte_1 per non bloccare la produzione del cliente.
26) Vero che a propria volta, ha crediti derivanti da forniture Parte_2 di prodotti chimici nei confronti di che ha Parte_1 azionato con un decreto ingiuntivo, opposto da Parte_1 avanti al Tribunale di Teramo con le medesime argomentazioni dalla stessa utilizzate nel presente procedimento.
27) Vero che nel mese di giugno 2023 ha richiesto Parte_1 ad una conference call per concordare un piano di rientro di Controparte_1 tutte le fatture scadute, e a tale confernce call hanno preso parte il dott.
e il dott. per e il sig. Persona_2 Tes_1 Controparte_1 [...]
e la sig.ra per CP_2 Controparte_3 Parte_1
28) Vero che dal 2016 al 2023 ha fornito materiale Controparte_1 denominato “DOTP”, codice articolo n. 2424, a Parte_1 per un valore di circa € 2.000.000,00, come da estratto conto che prodotto sub doc. Q mi si rammostra, e che il prezzo al chilogrammo del prodotto è sempre variato.
29) Vero che la sig.ra chiedeva di volta in volta via whatassp Testimone_2 conferma al dott. di del prezzo del prodotto Tes_1 Controparte_1
“DOTP”, codice articolo n. 2424, elo stesso glielo confermava, come da scambio messaggi whatsapp sub doc. O di parte che mi si Controparte_1 rammostra. 30) Vero che in data 14 febbraio 2023 la sig.ra chiedeva al dott. Testimone_2 via whatsapp che il prezzo del prodotto “DOTP”, codice articolo Tes_1 n. 2424, rimanesse € 1,68/kg., ricevendo conferma dal medesimo, come da scambio messaggi whatsapp sub doc. O di parte che mi si Controparte_1 rammostra.
5 31) Vero che ha fornito merce a Parte_2 Parte_1 nei mesi di febbraio e marzo 2023 per l'importo di € 75.923,00, senza ricevere da parte di il relativo pagamento. Parte_1
32) Vero che ha ottenuto nei confronti di Parte_2 [...] un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture della Parte_1 merce fornita nei mesi di febbraio e marzo 2023, e che detto decreto ingiuntivo è stato opposto da con le medesime Parte_1 argomentazioni dedotte nell'atto di opposizione notificato ad Controparte_1 soprattutto riferite al fatto che i prezzi applicati non corrispondessero ai cosiddetti listini ufficiali.
33) Vero che, nonostante l'opposizione spiegata da Parte_1 nei confronti del decreto ingiuntivo di per i motivi di cui
[...] Parte_2 al precedente capitolo di prova n. 31), ovvero prezzi applicati non corrispondenti ai cosiddetti listini ufficiali, nel mese di maggio 2023 Pt_2 ha effettuato una nuova fornitura dei medesimi prodotti a
[...] [...]
dalla stessa pagata regolarmente. Parte_1
34) Vero che come emerge dal grafico allegato da Parte_1 sub doc. 8), che mi si rammostra, il prezzo del prodotto DOTP, applicato da era in linea con i prezzi medi del prodotto. Controparte_1 Si indicano quali testi:
- Dott. c/o in Milano, Via Mecenate n. Persona_2 Controparte_1 84 B: da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Sig.ra , c/o in Milano, Via Mecenate n. 84 Persona_1 Controparte_1 B: da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Dott. c/o in Milano, Via Mecenate n. 84 B: Tes_1 Controparte_1 da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Sig.ra , c/o in Milano, Via Mecenate n. 84 Testimone_3 Controparte_1 B: da sentirsi su tutti i capitoli di prova;
- Sig. c/o in Stabio Persona_3 Parte_2 (Svizzera), Via Gaggiolo n. 55: da sentirsi solo in relazione ai capitoli di prova nn. 25), 26), 31), 32), 33). c) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere la Convenuta Opposta a prova contraria sulle circostanze di cui al medesimi capitoli di prova avversari, con gli stessi testi sopra indicati;
d) disporre l'ordine di esibizione di tutte le scritture e i libri contabili di ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. Parte_1 210 c.p.c.; e) acquisire tutti i documenti allegati da sub docc. da A) a P) Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta e sub docc. da Q) a Z) alla memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c.;
IN OGNI CASO:
-il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello monitorio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14250/2023 pubblicato il 13/09/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare, in favore della controparte, la somma di
Euro 320.348,85 a titolo di saldo del prezzo per la vendita di prodotti chimici.
A sostegno ha dedotto:
a)l'incompetenza del Tribunale di Milano, per essere invece competente quello di Teramo nel cui circondario essa opponente ha la sede, non potendosi applicare il criterio di competenza di cui all'art. 20 c.p.c. (c.d. forum destinatae
solutionis) per l'illiquidità del credito azionato;
b)l'inesistenza di un valido titolo contrattuale, non avendo la controparte prodotto, in sede monitoria, ordini di vendita provenienti dalla società opponente o sottoscritti dal legale rappresentante della medesima;
c)l'incongruità dei prezzi di cui alle fatture azionate, atteso che, “benché sia stato consegnato a da un considerevole Parte_1 CP_1
quantitativo di materiale, il prezzo unitario applicato da è CP_1
irragionevolmente al di sopra del livello massimo fissato dal prezzario di riferimento”.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed eccependo, in via preliminare, la tardiva iscrizione a ruolo della causa e la nullità della citazione, per erronea indicazione della data della prima udienza.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
7 Tanto premesso, devono anzitutto disattendersi le preliminari eccezioni della parte opposta, dato che l'iscrizione a ruolo è stata richiesta tempestivamente in data 30/10/2023 a fronte di una citazione notificata il 23/10/2023 (cfr. documenti 4-5-6-7 prodotti dall'opponente con la memoria depositata il
02/02/2024), mentre la data della prima udienza, effettivamente indicata in citazione - per un evidente errore di scrittura - nel 5 marzo 2023 in luogo del
5 marzo 2024, non ha in concreto creato alcun pregiudizio difensivo, dato che la prima udienza è stata poi differita di ufficio prima al 14/03/2024 e poi ancora al 15/03/2024.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, posto che nella fattispecie deve trovare applicazione l'art. 1498, comma terzo, cod. civ., dal che discende la piena operatività del criterio di competenza di cui all'art. 20 c.p.c.; in ogni caso le obbligazioni di pagamento del prezzo non possono considerarsi basate solo su fatture, posto che per ciascuna fattura esiste anche un corrispondente ordine di vendita con il quale è stato determinato il prezzo di volta in volta applicato.
E' vero che tali ordini di vendita non sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'ingiunta, tuttavia è anche vero che nessuno di essi è stato specificamente contestato, così come è vero che l'istante non ha negato di avere ricevuto i prodotti indicati negli ordini (oltre che nelle fatture e nei documenti di trasporto) e, ancora, che non ha mai offerto di restituirli.
Quindi in tal modo l'opponente ha confermato, di fatto, che la merce ricevuta è stata ordinata e che, conseguentemente, esiste senz'altro un valido titolo contrattuale a fondamento del credito monitoriamente azionato, non essendo altrimenti spiegabile il fatto che tali così ingenti quantitativi di merce non siano
8 stati mai restituiti né in alcun modo contestati, come invece normalmente accade per le partite realmente non ordinate.
La doglianza sulla pretesa incongruità dei prezzi applicati, infine, è oltremodo generica e in quanto tale non può che essere respinta.
Pertanto l'opposizione è sotto ogni aspetto infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14250/2023 pubblicato il
13/09/2023, R.G. n. 29594/2023;
2)condanna l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese processuali che liquida in Controparte_1
Euro 22.457,00 per compensi oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 5 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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