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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 7 gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile in materia di lavoro iscritta al NRG 5043/2022 promossa da
, Parte_1 con l'avv. PATTUMELLI DAMASO ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., CP_1 con il funzionario MASTRONARDI PAOLA, convenuto
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2022 la parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 con decorrenza dal 1/07/2021 e di condannare la parte convenuta al pagamento degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione.
La parte convenuta si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento della suddetta prestazione e chiedendo la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
1 La controversia è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
In base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti rimaste non specificamente contestate ex adverso (e dunque pacifiche ex art. 115 c.p.c.) risulta, nel caso di specie, che:
• nelle date 10/03/2022, 17/03/2022 e 12/04/2022 la parte ricorrente ha notificato alla parte convenuta il decreto di omologa emesso dal CP_1
Tribunale di Velletri all'esito del giudizio di ex art. 445-bis c.p.c., già CP_2 intercorso tra le medesime parti, a mezzo del quale decreto il predetto
Tribunale aveva accertato l'esistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari necessari per ottenere la pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n.
118/1971 con decorrenza dal 1/07/2021 (vd. all.ti 1, 2 al fascicolo della parte ricorrente);
• in data 4/03/2022 la parte ricorrente ha altresì trasmesso alla sede di CP_1
territorialmente competente la documentazione (modello AP-70) richiesta per ottenere la liquidazione e l'accredito della prestazione suddetta (vd. all. 3 al fascicolo della parte ricorrente);
• la parte convenuta non ha provveduto al pagamento della prestazione in CP_1 questione entro i 120 giorni previsti dall'art. 445-bis c.p.c., decorrenti, in concreto, dall'ultima notificazione del decreto di omologa;
• pertanto in data 10/10/2022 la parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio per ottenere il pagamento della prestazione di cui sopra;
• nelle more del giudizio la parte convenuta ha provveduto alla CP_1
liquidazione degli arretrati e dei ratei correnti della predetta prestazione
(segnatamente, in data 26/10/2022) e all'effettivo pagamento degli stessi (nel dettaglio, in data 1/11/2022) (vd. all.ti al fascicolo della parte convenuta . CP_1
Stando così le cose, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti in causa
– la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, poiché l'interesse della parte ricorrente è stato integralmente soddisfatto, nelle more del giudizio, tramite il pagamento eseguito stragiudizialmente dalla parte convenuta
CP_1
2 Le spese di lite vanno tuttavia addebitate alla parte convenuta poiché il CP_1 pagamento della prestazione per cui vi è causa è avvenuto tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine di cui all'art. 445-bis c.p.c. e altresì dopo il deposito del ricorso giurisdizionale.
A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art.
13 c.p.c., comma 1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del 2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione” (Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di euro 1.863,50 tenendo conto (1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti, (5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
Tenuto conto del fatto che la parte convenuta all'esito del presente CP_1 giudizio, sarà tenuta a pagare alla parte ricorrente e/o al suo procuratore antistatario una somma cospicua a titolo di condanna alle spese legali, appare doveroso – (a) in ragione dell'imputabilità del danno in tal modo prodotto alla condotta posta in essere dagli agenti di sede territoriale di Pomezia, (b) in ragione del nesso di causalità CP_1 diretta e immediata tra l'omesso tempestivo pagamento e la produzione del danno, nonché (c) in ragione della riscontrata frequenza elevatissima di episodi analoghi a
3 quello oggetto della presente controversia (che hanno reiteratamente determinato la condanna di al pagamento di spese legali a causa dell'omesso o tardivo CP_1 pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali dovute agli aventi diritto) – procedere alla trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, affinché questa possa verificare l'opportunità di attivare indagini volte alla esatta individuazione dei soggetti che hanno posto in essere la suddetta condotta omissiva e che hanno determinato, tramite essa, il danno all'erario, e al fine dell'eventuale attivazione di un giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti degli stessi.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando:
• dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
• condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
odierna parte ricorrente, liquidate in euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%,
IVA, CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.
Velletri, 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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