Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro. (Fattispecie relativa a più iscrizioni, avvenute in momenti diversi, per diverse ipotesi di truffa a compagnie assicuratrici).
Commentario • 1
- 1. La violazione dei termini per le indagini preliminari: l’ultimo orientamento giurisprudenzialeDaiana Piazza · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 29143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29143 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 22/03/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 712
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 47808/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ EP n. Barletta il 9 settembre 1973;
avverso l'ordinanza emessa il 29 ottobre 2012 dal Tribunale di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Scardaccione Eduardo Vitorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 29 ottobre 2012 il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti di ZO EP, sottoposto ad indagini in ordine a due distinti reati di concorso in truffa ai danni del comune di Barletta.
Secondo la tesi accusatoria il ZO, nella sua qualità di avvocato, aveva richiesto e ottenuto dal comune di Barletta, avvalendosi di testi compiacenti, il risarcimento dei danni subiti in occasione di sinistri (cadute accidentali) dai suoi clienti RA LO e Di AS NI. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il ZO aveva sostenuto che erano stati i clienti a riferirgli di essere caduti per il dissesto del manto stradale e ad aver condotto nel suo studio i testimoni ritenuti falsi. Avverso la predetta ordinanza l'indagato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce:
1) la violazione degli artt. 273, 405, 406, 407 e 311 c.p.p. in quanto la documentazione esibita dal pubblico ministero non sarebbe idonea a far ritenere che l'attività investigativa posta a base della misura cautelare sia stata espletata nei termini di legge;
si fa rilevare, in particolare, che l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. dei reati di truffa ai danni del comune di Barletta era stata effettuata il 24 settembre 2012 nell'ambito del procedimento n. 5588/10/mod. 21; in relazione all'originaria iscrizione nel medesimo procedimento del reato previsto dall'art. 642 c.p., risalente al 2 settembre 2010, non risultava tuttavia essere stata richiesta la proroga del termine per le indagini preliminari;
il primo atto di indagine successivo alla pronuncia del Tribunale del riesame di annullamento per difetto di esigenze cautelari della prima ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ZO, eseguita il 13 settembre 2011, in ordine al reato previsto dall'art. 642 c.p., era costituito dall'ordine in data 31 ottobre 2011 rivolto al comune di Barletta di esibizione di atti e documenti di tutte le pratiche relative a richieste di risarcimento curate dall'avv. ZO e l'attività di indagine, proseguita fino al luglio 2012 con l'acquisizione di fonti dichiarative, era confluita nell'informativa del 13 luglio 2012; il 27 settembre 2012 era stata richiesta dal pubblico ministero l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di truffa aggravata riguardanti i sinistri asseritamente subiti dal RA e dal Di AS;
il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata non abbia dato risposta all'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di indagine nel procedimento penale originario n. 5588/10-21 e 936/11 R.G.GIP, in cui il suo nominativo risultava già iscritto nel registro delle notizie di reato fin dal 22 agosto 2011 e nell'ambito del quale si inseriva la successiva iscrizione in data 24 settembre 2012 dei reati di truffa aggravata;
solo le dichiarazioni in data 15 febbraio 2012 del coindagato CA sarebbero state compiute prima della scadenza del termine semestrale (22 febbraio 2012), non prorogato, di durata delle indagini preliminari, mentre le altre acquisizioni successive al 14 maggio 2012 avrebbero potuto al più far ingresso come documenti in un nuovo procedimento (v. Cass. sez. 5, 14 maggio 2012 n. 18368);
2) la violazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 193 c.p.p., comma 3 in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe individuato i necessari riscontri individualizzanti in ordine alla consapevolezza da parte del ZO della falsità dei sinistri all'atto dell'accettazione dell'incarico professionale;
il giudice di merito, inoltre, non avrebbe preso in adeguata considerazione le divergenze tra il La TA (infortunato) e il falso testimone CA, quest'ultimo individuato dal primo come ispiratore della truffa, e tra l'infortunato Di AS e il falso testimone EM, il quale aveva ammesso solo di aver sottoscritto un foglio in bianco e non aveva riconosciuto in fotografia il ZO, mentre IC RI, altro soggetto coinvolto nella vicenda si era avvalso della facoltà di non risponder;
si sostiene in sostanza che i chiamanti in correità avevano raggiunto un accordo truffaldino tra di loro, prima di rivolgersi al ZO;
3) la violazione dell'art. 274 c.p.p., art. 275 c.p.p., commi 2 e 2 bis ben potendo al ZO, incensurato, essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale, tenuto conto anche dei limiti edittali di pena per il reato di truffa e del fatto che l'epoca di consumazione del reato è antecedente all'esecuzione della prima ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari annullata per difetto di esigenze cautelari;
mancherebbe comunque l'attualità del pericolo di reiterazione. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p., sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione (Cass. sez. 4, 12 marzo 2003 n. 19053, Fumarola;
sez. 6, 6 luglio 2006 n. 32776, Meinero;
sez. 1, 20 giugno 2006 n. 22969, Veneziano;
sez. 6, 2 dicembre 2009 n. 11472, Paviglianiti). Nel caso in esame all'iscrizione il 22 agosto 2011 nel registro delle notizie di reato del nominativo del ZO in ordine al reato previsto dall'art.642 c.p. (reato per il quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto la gravità indiziaria, escludendo solo la sussistenza di circostanze attenuanti generiche), è seguita, senza che il pubblico ministero avesse richiesto la proroga del termine di durata delle indagini preliminari scaduto secondo il ricorrente il 22 febbraio 2012 (senza tuttavia tener conto del periodo feriale), la nuova iscrizione per il ZO in data 24 settembre 2012, sulla base di ulteriori indagini, in relazione a diversi reati (truffe) commessi ai danni di altra persona offesa (comune di Barletta) in concorso con altri e in tempi distinti rispetto all'originaria iscrizione per il reato di truffa ai danni di impresa assicuratrice per falso incidente stradale oggetto dell'originaria iscrizione. Correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che nel caso in esame al pubblico ministero, presso il cui ufficio l'informativa conclusiva della Guardia di Finanza era stata depositata solo il 30 luglio 2012, fosse imputabile la tardiva iscrizione del nominativo del ricorrente in ordine alle autonome ipotesi di truffa ai danni del comune di Barletta, iscrizione avvenuta il 24 settembre 2012. Nè ha mancato il giudice di merito di richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 40538 del 24 settembre 2009, ric. Lattanzi, secondo la quale il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione. Questo principio è stato fatto proprio da ulteriori sentenze emesse da sezioni semplici di questa Corte (Cass. Sez. 6, 4 dicembre 2009 n. 2261, Martino;
sez. 6, 19 marzo 2012 n. 25385, P.M. in proc. G.; sez. 2, 18 ottobre 2012 n. 150, Andreicik). Il secondo motivo è del pari infondato.
La gravità indiziaria è stata desunta nel caso in esame, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, dalle dichiarazioni dei coindagati relative a esperienze vissute in prima persona, ritenute credibili in quanto oggettivamente riscontrate dalla documentazione delle pratiche instaurate presso il comune di Barletta, disinteressate, spontanee e convergenti circa il modus operandi dell'avvocato ZO.
Legittimamente si è ritenuto nell'ordinanza impugnata che dette dichiarazioni, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale citato attraverso il richiamo di numerose sentenze di questa Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. 2, 4 marzo 2008 n. 13473, Lucchese), si riscontrassero reciprocamente. Il Tribunale del riesame ha individuato peraltro un ulteriore elemento oggettivo di riscontro alle dichiarazioni in particolare di EM IO CO, secondo il quale il legale faceva firmare dei fogli in bianco) nelle modalità di redazione delle dichiarazioni testimoniali esibite dal ZO a sostegno della richiesta di indennizzo (la firma dei c.d. testimoni oculari risultava apposta a fine foglio, lasciando un ampio spazio bianco rispetto all'indicazione del nome e cognome del testimone). Le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l'ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il ricorrente con le sue doglianze formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez.Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa desumendolo non solo dalla personalità dell'imputato, con riferimento alla spregiudicatezza manifestata anche nell'attività illecita diretta al conseguimento indebito di indennizzi assicurativi oggetto della precedente vicenda cautelare, ma anche dalle peculiari circostanze della condotta illecita realizzata in modo seriale attraverso la ricerca di soggetti compiacenti da parte di un legale che ancora operante nel campo dell'infortunistica stradale. In tal modo il giudice di merito ha operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441, Fiori;
sez. 4, 1 aprile 2004 n. 37566, Albanese). Lo stato di incensuratezza non dimostra, infatti automaticamente assenza di pericola, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274 c.p.p., lett. c), dai comportamenti e dagli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valute la personalità dell'agente (Cass. sez. 5, 2 ottobre 2008, n. 2856, Mocci;
sez. 6, 21 novembre 2001, n. 45542, Russo;
sez. 3, 13 novembre 2003 n. 48502, Plasencia;
sez. 4, 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri;
sez. 5, 5 novembre 2004 n. 49373, Esposito;
sez. 3, 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia;
sez. 4, 19 gennaio 2005, n. 11179, Mirando;
sez. 4, 3 luglio 2007, n. 34271, Cavallai). A questo riguardo, con motivazione esaustiva e logicamente coerente, il giudice di merito ha evidenziato che la pluralità dei fatti addebitati non consentivano allo stato di formulare una prognosi circa il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in concreto irrogabile.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013