Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 29143
CASS
Sentenza 22 marzo 2013

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Massime1

Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro. (Fattispecie relativa a più iscrizioni, avvenute in momenti diversi, per diverse ipotesi di truffa a compagnie assicuratrici).

Commentario1

  • 1La violazione dei termini per le indagini preliminari: l’ultimo orientamento giurisprudenziale
    Daiana Piazza · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 29143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29143
Data del deposito : 22 marzo 2013

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