Sentenza 19 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro (art. 335 cod. proc. pen.,) delle generalità della persona alla quale il reato stesso sia stato attribuito e non da quello in cui il P.M. ha disposto l'iscrizione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2012, n. 25385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25385 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/03/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 424
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 39712/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia;
nel procedimento penale nei confronti di:
G.C. , n. a (omesso) ;
contro l'ordinanza del g.i.p. tribunale di Vibo Valentia, emessati 4.5.2011;
- visti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale. GAETA P., che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 4 maggio 2011, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari nei confronti di C..G. per il reato di cui all'art. 570 c.p., commesso in Serra San Bruno in data antecedente al 17 febbraio 2010, richiesta depositata dal pubblico ministero il 18 ottobre 2010. Il g.i.p. ha ritenuto la tardività della richiesta, in quanto, ai fini della decorrenza del termine di sei mesi per le indagini preliminari, deve aversi "riguardo al provvedimento di iscrizione emesso dal PM (...) e non alla data della materiale iscrizione da parte della segreteria" della notizia di reato e dei nominativi nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. 2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, che deduce l'abnormità del provvedimento, assumendo che, ai fini del computo del termine delle indagini preliminari, la decorrenza va individuata nella data di effettiva e materiale iscrizione della persona sottoposta alle indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non già in quella in cui il magistrato ha rivolto alla segretaria dell'ufficio l'ordine di iscrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento, secondo l'argomentata requisitoria scritta del Procuratore generale, che il Collegio condivide.
2. La questione interpretativa controversa tra ricorrente e giudice per le indagini preliminari non è stata oggetto di una specifica statuizione della giurisprudenza di questa Corte legittimità. Essa, tuttavia, non può che avere soluzione conforme a quanto è stato già statuito in materia di termini per le indagini preliminari, dovendosi privilegiare, in mancanza di univoca disposizione letterale del codice di rito, un'interpretazione coerente con il sistema processuale, per esso come è venuto delineandosi nel diritto vivente.
3. Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del pubblico ministero, il dies a quo della durata delle indagini preliminari è stato individuato nella data in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente (Cass. Sez. 5, n. 45725/2005, Rv. 233211, Capacchione). 4. È stato poi ripetutamente affermato che il termine di durata massima delle indagini preliminari, alla cui scadenza consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, non decorre dal momento in cui sia stata genericamente iscritta la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma soltanto dalla data successiva nella quale sia avvenuta l'iscrizione delle generalità della persona cui il reato sia stato attribuito (Cass. Sez. 1, n. 5484/2006, Rv. 235100, Genovese;
Cass. Sez. 5, n. 22340/2008, Rv. 240491, Bruno).
5. Le Sezioni unite, infine, hanno affermato che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Cass. Sez. U, n. 40538/10/2009, Rv. 244376, Lattanzi).
6. Ciò che rileva è, dunque, la formalizzazione dell'iscrizione (non solo della notizia di reato, ma) del nominativo della persona, che rappresenta l'unico ancoraggio per determinare con certezza la durata delle indagini preliminari.
"E se ciò è vero - come efficacemente sottolinea il Procuratore generale requirente - nelle ipotesi in cui rimane inevaso l'obbligo di tempestività gravante sull'organo dell'accusa (...), a maggior ragione deve valere nelle patologie minori, come quella - oggetto del caso di specie - in cui a risultare intempestiva è la traduzione formale, da parte del personale operante nell'ufficio del registro generale della Procura della Repubblica, dell'ordine di iscrizione".
7. Si deve, dunque, concludere che, anche ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dalla formale iscrizione, nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., delle generalità della persona cui il reato stesso sia stato attribuito.
8. L'illegittimo provvedimento impugnato va, perciò, annullato per abnormità sotto il profilo funzionale, in quanto esso impedisce la prosecuzione del procedimento, determinandone la stasi, sulla base di un'errata interpretazione della disposizione normativa.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012