Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
In tema di termini delle indagini preliminari, ai fini del computo della loro durata massima occorre avere riguardo al momento dell'iscrizione del nominativo della persona indagata in relazione allo specifico reato rientrante nella previsione dell'art. 407, comma secondo, cod. proc. pen., che non pone alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti.
Commentario • 1
- 1. La violazione dei termini per le indagini preliminari: l’ultimo orientamento giurisprudenzialeDaiana Piazza · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 22969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22969 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/06/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2161
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017322/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE BR AURELIA, N. IL 26/07/1953;
avverso ORDINANZA del 15/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro A.M. (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento impositivo degli arresti domiciliari emesso il 30.1.2006 dal G.I.P. in sede nei confronti di NE BR Aurelia, indagata per partecipazione ad associazione per delinquere, concorso in plurime falsità, sia materiali che ideologiche, in atti pubblici ed in sigilli e peculato. Preliminarmente il Tribunale ha ritenuto utilizzabili gli atti di indagine, osservando che l'indagata era stata iscritta sull'apposito registro il 21.7.2003, ma soltanto in ordine ad una ipotesi minore di reato per la quale non era stata richiesta - ne' era consentita - la misura coercitiva (art. 477 c.p.). L'iscrizione per il reato associativo risaliva invece al giugno 2004, sicché non era decorso il termine di durata delle indagini e non sussisteva il divieto di utilizzazione di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3, (ferma restando l'utilizzabilità degli elementi investigativi acquisiti prima dell'iscrizione). Tanto premesso, rilevava che la NE era socia accomandataria e legale rappresentante dell'Istituto tecnico commerciale privato "NO.VE. Studi" di Palermo;
dalle indagini avviate a seguito della denuncia di una studentessa, ed in particolare dalle deposizioni di altri studenti, da ispezioni amministrative e dalle intercettazioni telefoniche, era emerso che il "NO.VE. Studi" ed altri similari istituti facevano capo a VO BE, marito dell'indagata. Essi raccoglievano giovani interessati al conseguimento di diplomi "facili", anche in esenzione dai normali obblighi di frequenza;
lo scopo era raggiunto con vari espedienti illeciti, dalle non veritiere attestazioni circa la presenza e il superamento di interrogazioni ed esami sino al materiale confezionamento di diplomi ed attestati falsi. Il VO, nella sua veste di Preside dell'Istituto "Colombo", rivestiva qualità di pubblico ufficiale e, disponendo di moduli di diplomi originali forniti dal Provveditorato, ne aveva concertato l'utilizzazione - con apposizione dell'impronta del sigillo ministeriale contraffatto - anche a vantaggio di studenti della "NO.VE. Studi". Le intercettazioni e le risultanze testimoniali chiarivano che ciò era avvenuto di concerto con la moglie. A carico di costei si configurava quindi un grave quadro indiziario in ordine alla partecipazione associativa ed al concorso nelle falsificazioni e nell'appropriazione dei moduli di diploma affidati dall'Amministrazione alla presidenza del "Colombo".
Le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), vengono ravvisate in ragione della durata e reiterazione degli illeciti, unica fonte di reddito dell'interessata, la quale, per i contatti nell'ambiente, la professionalità acquisita, la conoscenza e la possibilità di contattare i soggetti in grado di fornire notizie utili agli investigatori, ha interesse, forti incentivi e concreta possibilità di cagionare inquinamento probatorio e reiterare la condotta criminosa.
Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando sotto duplice profilo l'inutilizzabilità degli elementi di accusa. Questa, in sostanza, era già delineata nei termini ora contestati al momento (21.7.2003) dell'iscrizione del nominativo dell'indagata sul registro delle notizie di reato per ipotesi di falso, sicché non poteva farsi riferimento alla successiva iscrizione per il reato associativo;
pertanto, decorso il tempo previsto dall'art. 407 c.p.p., le acquisizioni successive non potevano essere utilizzate. D'altra parte, se si vuole far riferimento alla tardiva iscrizione del giugno 2004 per il reato di cui all'art. 416 c.p., sarebbero allora inutilizzabili gli elementi anteriormente acquisiti. Con ulteriori doglianze viene denunciata l'erronea ed immotivata affermazione di configurabilità del concorso in reati di falso commessi da pubblico ufficiale, per tale essendo qualificato il VO BE in riferimento alle funzioni di Preside. Infatti, egli era cessato dalla carica il 30.9.2001, quando l'Istituto "Colombo" aveva chiuso l'attività. In ogni caso, nessuno degli atti falsi proveniva dall'Istituto "NO.VE. Studi", gestito dalla ricorrente, o era a lei personalmente riconducibile.
Infine, avendo la NE cessato ogni attività presso istituti di istruzione privati e parificati da circa due anni, non poteva essere logicamente ravvisato alcun pericolo di reiterazione degli illeciti o di contatti pregiudizievoli alle indagini.
Il ricorso è infondato. Poiché la prima iscrizione del nominativo dell'indagata avvenne per reati di falso materiale in certificazioni amministrative (art. 477 c.p.), diversi dalle falsità in atti pubblici e dal reato associativo contestati con l'ordinanza cautelare, è all'iscrizione relativa a tali ultimi fatti che occorre far riferimento agli effetti dell'art. 407 c.p.p.; ne' d'altra parte la norma, vietando l'utilizzazione degli "atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine" di durata massima delle investigazioni preliminari - decorrente, secondo il precedente art. 405 c.p.p., comma 2, dall'iscrizione del soggetto nell'apposito registro in relazione alla specifica "notitia criminis" - pone alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. Tanto premesso, va altresì rilevata la genericità delle doglianze, poiché il ricorrente non indica quali atti sarebbero a suo avviso inutilizzabili e quale ne sia la rilevanza.
Quanto al concorso della ricorrente in reati di falso in atto pubblico ascritti al marito, va precisato che taluni di essi (capi B ed E), anche se successivamente accertati, risultano commessi in epoca "posteriore e prossima al giugno 2001" e dunque in un periodo in cui il VO BE esercitava certamente le funzioni di Preside ed assumeva quindi la veste di pubblico ufficiale. I fatti sub G ed H, risalenti ad epoca successiva, sono costituiti da falsità materiali poste in essere dal VO - secondo le risultanze citate nell'ordinanza impugnata - quale dirigente di fatto degli altri Istituti da lui controllati e valendosi di materiale di cui aveva avuto la disponibilità nella qualità di Preside (le altre imputazioni di falso qui non rilevano, trattandosi di ipotesi di cui all'art. 477 c.p. - non contestate con l'ordinanza cautelare - o all'art. 468 c.p., non investite dal gravame). Quanto alla riferibilità dei falsi alla "NO.VE. Studi" ed all'indagata che ne aveva la gestione, va chiarito che, secondo le dichiarazioni riportate a pag. 14 e seguenti dell'ordinanza impugnata (MO PR, AR OL, BA GO, OM AR RA e NI AN), vi era intercambiabilità fra i tre istituti coinvolti nelle falsificazioni (Colombo, Oriani/ NO.VE.), sicché gli stessi studenti venivano, secondo contingenti opportunità, dirottati dall'uno all'altro e la "confezione" dei diplomi presupponeva la collaborazione dei loro dirigenti di fatto (ivi compresa la ricorrente). Di particolare rilevanza sono le sopravvenute dichiarazioni di TO IA, già iscritta alla "NO.VE. Studi", la quale "aveva ritirato il diploma" (sebbene non promossa all'esame) "presso la NO.VE. nello studio di presidenza del prof. VO alla presenza della NE BR"; il documento era stato poi sottoposto a sequestro e la teste aveva più volte richiesto notizie al VO, trovandolo sempre nella sede del Preside della "NO.VE. Studi", finché questi non le aveva rilasciato un nuovo diploma - previo versamento della relativa tassa -assicurandole la positiva conclusione del procedimento penale.
La vicenda da ultimo riportata - riconducibile a entrambi i coniugi VO - è indubbiamente sintomatica di una elevata capacità di reiterazione dell'illecito e di manipolazione dei soggetti in grado di fornire notizie agli inquirenti, sicché l'ordinanza impugnata non appare censurabile neppure nella parte relativa alle esigenze cautelari.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2006