Sentenza 3 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. Risarcibile il danno patrimoniale e non derivante dalla morte del coniugeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
T 4 A / R 6 T 5 ес S . I R . G P . E L D 乙 R 0 156 170 1 A L • . E A E B D D A I R REPUBBLICA ITALIANA T S T E A N 1 I T E 3 S R N 1 I E E . S A T E N A LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Contribui compris Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente- R.G.N. 13185/98 Consigliere Cron..3319 Dott. Enrico PAPA Bel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI LIRE 3000 CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CG408304 CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del legale vme rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, difesa IL SOLE 24 ORE 0 dal Sig. 4 per diritti L.3000 dall'avvocato GRECO GIOVANNI PIAZZA MAZZINI 56 73100 4 1 3 FEB 2001 LECCE (avviso postale), giusta mandato in calce;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
NI RI;
-
- intimato -
avverso 12 sentenze n. 85/98 del Giudice di pace di2000 273/97, stesso giudice, 1828 NARDO', depositata il 28/03/98; e n° depositato il 13/12/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo AMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. } ORTE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR AR, proprietario di un immobile ricadente nel comprensorio teatro dell'attività del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, con atto del 23 maggio 1997, citò dinanzi al Giudice di pace di Nardò l'ente summenzionato, contestando il diritto del medesimo di esigere da lui l'importo di L.77.660, del quale gli era stato intimato il pagamento, a titolo di contributo di bonifica relativo all'immobile suindicato per l'anno 1997, con cartella esattoriale ritualmente notificatagli. Il giudice di pace, nel contraddittorio del Consorzio Speciale per la bonifica dell'Arneo, prima, con sentenza non definitiva del 6 dicembre 1997, dichiarò la propria competenza ratione materiae et valoris a conoscere dell'insorta e ciò, previa reiezione di eccezioni vertenza tempestivamente sollevate al riguardo dal convenuto -, poi, con sentenza definitiva del 28 marzo 1998, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò non dovuto il discusso contributo. Il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo ricorre, con due motivi, il primo dei quali articolato in una duplice censura, per la cassazione delle sentenze suindicate, la seconda 3 delle quali notificatagli il 16 maggio 1998. AR AR, cui il ricorso è stato notificato il 15 luglio 1998, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Consorzio Apeciale per la Conifica 1) - Il dell'Arneo, con la prima delle due doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dal Giudice di pace di Nardò deve essere cassata per "difetto di competenza per materia del Giudice adito (e per) violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c., degli artt. 862 e 864 C.C., degli artt. 21 e 59 r.d. 13. II.1933 n.215 e dell'art. 10 commi 2, 3 e 4 вас. Legge Regionale della Puglia 31.V.1980 n.54 in relazione all'art. 360 n.2 e c.p.c.", più specificamente, lamentando che erroneamente il detto giudice ha negato la natura tributaria dei O T N contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame, ad essi relative. La censura è fondata. 4 In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n.9493 del 23.IX.1998 e id., sent. n. 496 del 22.VII.1999 alle quali adde id. Sez. I civ., sent. n.1093 dell'1.II.2000 e id., sent. n.1985 del 22.II.2000 - hanno enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione della considerata vertenza, secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella e, di conseguenza,categoria generale dei tributi, per la controversia di essi relative (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d.lgs. 31.XII.1992 n.546 e ricadenti, quindi, nell'ambito della giurisdizione ordinaria) sussiste la competenza per materia del tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ.. Alla stregua di tale enunciazione, le sentenze শ impugnate, siccome rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere senz'altro cassate e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa in argomento. 2) - L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle restanti, sottordinate, doglianze, con le quali il ricorrente ha chiesto la cassazione delle discusse sentenze di merito, deducendo "incompetenza per valore del giudice di pace (e) violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa c.p.c. inapplicazione dell'art. 9 comma relazione all'art. 360 n.2 e 3 c.p.c.", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.". giudizio, vengono 3)- Le spese, dell'intero compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Suprema di della Sezione Tributaria della Corte Cassazione, 48 novembre 2000. Il Relatore"Lievenni Bresci Il Presidente Место Vheli бисов. intenance DEPOSITATO IN CANCELLERIA M E -Oggi 3 FEB. 2001 R P U IL CANCELLIERE C1 S IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio BTA Osvaldo Ascanio 6 V O N E