Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 4
Agli ufficiali in congedo, sia pure collocati in ausiliaria, è applicabile il codice penale militare solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 429 del 1992 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare "le persone alle quali è applicabile la legge penale militare", anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato e ha ritenuto che non possa rispondere del reato di collusione un ufficiale della Guardia di Finanza collocata in ausiliaria che ricopra l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).
Ai fini dell'applicazione del codice penale militare di pace l'ufficiale collocato in ausiliaria è a tutti gli effetti un ufficiale in congedo e ad esso le norme penali militari sono applicabili nei limiti stabiliti dall'art. 7 del cod. pen. mil. pace ove non ricorrano le condizioni eccezionali previste dai precedenti artt. 5 e 6 (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che lo stato di congedo degli ufficiali in ausiliaria fosse confermato anche dal contenuto della l.10 aprile 1954 n. 113 ed ha escluso che L'ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria che svolga funzioni di ispettore del S.E.C.I.T. possa rispondere del reato di collusione ).
L'ufficiale della Guardia di Finanza in congedo illimitato, ancorché in ausiliaria, quale ufficiale escluso dal servizi alle armi, non risponde più del delitto di collusione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso la responsabilità per il delitto di collusione contestato ad un ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria che ricopriva l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).
Integra il reato di corruzione propria e non quello più lieve di corruzione per atto d'ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, nel corso di una ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17.12.1997
Dott. UGO CANDELA Consigliere SENTENZA
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO " N. 1815
Dott. ANTONINO ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
Dott. GIULIANA FERRUA " N. 28067/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
AN RL, nato a [...] il [...];
IN LI, nato a [...] il [...];
NN LD, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza 11.3.1997 della Corte d'Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dott. Carmine Di Zenzo, che, tenuto conto dell'avvenuta separazione del procedimento nei confronti di IP CE, ha chiesto il rigetto dei ricorsi di IT CA e di NN DO;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a IN IO per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione;
uditi i difensori, avvocato CE Lo Giudice per il IT e il IN, avvocato Luca Mucci per il NN e l'avvocato Vittorio Russo dell'Avvocato dello Stato per la parte civile;
osserva
IN FATTO
Con sentenza dell'11.7.1995 il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato dichiarava CA IT e DO NN colpevoli in concorso di diversi reati di corruzio0ne propria continuata e il primo inoltre di altrettanti di collusione, previsti dall'art. 3 legge 1383/1941 e aggravati, per avere, nelle rispettive qualità di ufficiale superiore della Guardia di Finanza e di Ispettore SE.C.I.T. il primo e di Capo verifiche dell'Ispettorato Imposte Dirette del Comportamento Regionale della Lombardia il secondo, ricevuto ingenti somme di denaro dai responsabili di diverse ditte commerciali al fine di favorire nella esecuzione delle verifiche fiscali, cui erano sottoposte;
dichiarava inoltre il solo IT colpevole di altro delitto di corruzione commesso per favorire la "Esselunga s.p.a." nonché del solo delitto di collusione nei confronti della "Basile s.p.a."; concedeva ad entrambi le attenuanti generiche, per il IT equivalenti alle aggravanti dei delitti di collusione ascrittigli, e, applicata la diminuente del rito, condannava il primo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e il secondo a quella di anni due e mesi otto di reclusione, disponendo anche la rimozione del IT dal grado.
Con sentenza dei 30.3.1996 il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Milano in esito a giudizio abbreviato dichiarava il predetto IT in concorso con IO IN sottufficiale della Guardia di Finanza e con altro militare del medesimo corpo, la cui posizione è stata separata dal presente procedimento, colpevoli in concorso dei delitto di corruzione propria, e il IT da solo colpevole dei delitto di collusione per aver ricevuto la somma di L. 700.000.000 dalla COGEFAR Costruzioni Generali s.p.a. al fine di favorirla, tra l'altro, la verifica fiscale, cui era sottoposta;
dichiarava i predetti IT e NN colpevoli di altro delitto di corruzione nei confronti della "Basile s.p.a."; concedeva a tutti gl'imputati le attenuanti generiche, applicata la diminuente nel rito, condannava tutti alla cena della reclusione determinata in anni tre e mesi sei per il IT, in anno uno mesi dieci per il IN e in anno uno e mesi otto per il NN.
Entrambi i giudici fondavano essenzialmente la propria decisione quanto al NN sulla chiamata in correità di UI PI, coimputato non ricorrente, ritenuta intrinsecamente attendibile e riscontrata, in generale, dalle dichiarazioni dei coimputati corruttori nonché da quelle del IT;
quanto altri, sulle loro stesse ammissioni e sulle dichiarazioni dei coimputati corruttori, non ricorrenti, e dei loro collaboratori. Entrambe le sentenze venivano impugnate dagl'imputati e dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale. Il IT in particolare chiedeva escludersi i delitti di collusione contestatigli e, in via gradata, l'assorbimento negli stessi dei delitti di corruzione, da qualificarsi come impropria non risultando che egli avesse compiuto atti contrari al suo dovere d'ufficio. Ancora più subordinatamente instava per la concessione dell'attenuante del risarcimento dei danni, denegatagli in primo grado e prevalente - in uno con le attenuanti generiche già concessegli - sulla contestata aggravante.
Il IN chiedeva ravvisarsi nei fatti il delitto di corruzione impropria con conseguente riduzione della pena anche per effetto di un'applicazione nella massima loro estensione delle attenuanti generiche già concessegli.
Il NN, dedotte doglianze in rito non riproposte in ricorso, chiedeva di essere assolto denunziando l'inattendibilità delle chiamate in correità del PI e del IT, i quali in relazione alle tangenti percepite avevano reso dichiarazioni dei tutto diverse e contrastanti perseguendo l'obiettivo di ridurre il peso delle proprie responsabilità attraverso la riduzione della quota di tangenti da ciascuno di loro incamerata. Rilevava inoltre che il IT aveva riferito notizie non utilizzabili a riscontro di quelle fornite dal PI perché relative a fatti le contraddizioni tra le dichiarazioni del PI da una parte e, alternativamente, quelle del IT e dell'Enea e traeva ulteriore argomento del fatto che nessuno dei soggetti interessati alle varie verifiche fiscali lo aveva chiamato in causa. La pubblica accusa con appello incidentale lamentava l'esiguità della pena inflitta al IT e proponeva ricorso per cassazione, di poi convertito in appello, avverso la seconda sentenza chiedendo l'eliminazione delle attenuanti generiche concesse agli altri imputati e l'adeguamento in aumento delle pene loro inflitte. La Corte d'Appello di Milano, riuniti i due procedimenti, con sentenza dell'11.3.1997, ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale del pubblico ministero e ravvisata la continuazione tra tutti i reati ascritti al IT e la NN, rideterminava la pena loro inflitta rispettivamente in anni cinque e in anni due e mesi otto di reclusione, confermando nel resto le sentenze impugnate.
Per il tramite dei rispettivi difensori ricorrono per cassazione tutti gl'imputati.
Il IT e il IN in particolare e con ricorsi a firma dell'avvocato Enzo Lo Giudice, premesso che, "sostanzialmente non posti in dubbio i fatti nella loro materialità", e però "necessario riproporre in questa sede... fondamentali questioni di diritto" in ordine alla loro configurabilità quali delitti di collusione e di corruzione, denunziano
1. "... con riferimento agli artt. 15, 81, 319 c.p., 3 l. 1383/1941 - Mancanza di motivazione relativamente all'esclusione del concorso apparente di norme tra corruzione propria e collusione. Errata applicazione dei principi relativi al concorso di norme" perché la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento in ordine al ritenuto concorso formale tra i reati predetti " unicamente sulla costante giurisprudenza in tal senso e sulla diversità degl'interessi tutelati dalla norma", nonché "con l'esplicito richiamo alle decisioni di primo grado" senza "esame delle specifiche argomentazioni di senso contrario e critiche mosse dalla difesa nei motivi d'appello" e perché, comprendendo "l'interesse protetto dal reato militare" compendiato nel "buon andamento di un particolare settore amministrativo... l'interesse protetto dall'incriminazione della corruzione" compendiato "nel buon andamento e imparzialità dell'amministrazione nel suo insieme", il "disvalore proprio della corruzione" deve "ritenersi assorbito in quello della collusione".
2. errata applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.
2/a perché in base al combinato disposto degli artt. 1, 7, 8 e 13 c.p.m.p., dovendo esser letta e interpretata in tale contesto la disposizione del citato art. 8, in base al quale la qualifica di appartenente alle forze armate "cessa per gli ufficiali solo con la notifica del provvedimento di congedo assoluto", tale qualifica in relazione ai reati militari compete all'ufficiale in congedo solo nei casi previsto al citato art. 7, tra i quali non rientra il delitto di collusione;
2/b perché la "pretesa specialità derogatoria della legge introduttiva della collusione, successiva al codice penale militare di pace" ai sensi dell'art. "10 c.p.m.p. avrebbe dovuto contenere una deroga esplicita, di cui non v'è traccia... in grado di modificare l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 7";
2/c perché, se tale fosse stata la volontà del legislatore, la modifica apportata al predetto art. 7 con la legge 23.3.1956 n. 167 avrebbe riguardato anche l'inserimento della collusione tra i reati militari in detta norma calendati;
2/d perché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non si può attribuire al predetto art. 7 "la funzione di delimitare l'ambito di operatività della giurisdizione militare", esplicata invece dall'art. 263 stesso codice, come rilevato dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 429/1992 ha dichiarato illegittima detta norma nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare anziche i soli militari in servizio alle armi o considerati tali;
2/e perché la nozione di appartenente alle forze armate enucleabile dell'art. 103 Cost., riguardando soltanto i militari in servizio alle armi - e non anche quelli in congedo illimitato come l'imputato - impone che solo il legislatore con esplicita previsione possa estendere a soggetti non ricompresi in tale definizione la punibilità per reati speciali e perché, di conseguenza, non è fondata l'ipotesi interpretativa sostenuta in sentenza a pagina 27, che ravvisa la giustificazione della punibilità dell'imputato nella natura plurioffensiva "della collusione, che rientrerebbe per questo motivo, nella categoria dei reati esclusivamente militari".
2.2 illegittimità costituzionale degli artt. 3 legge 9.12.1941 n.1383 e 48, 55 62 legge 10.4.1954 n. 113
2/2/a perché l'attribuzione all'imputato della qualifica di militare in servizio e la configurabilità a suo carico del delitto di collusione comporterebbero una disparità di trattamento nei confronti dei pubblici ufficiali, quale che ne sia la provenienza, con identiche funzioni e identici poteri applicati come lui al SE.C.I.T, struttura dell'Amministrativa civile dello Stato "completamente estranea alla organizzazione militare... nonché una situazione d'irragionevolezza della disciplina... in relazione ai beni giuridici... tutelati", essendo del tutto incomprensibile che tra soggetto svolgenti "la medesima funzione nell'ambito della stessa struttura... tenuti al medesimo obbligo di fedeltà rispetto alla istituzione cui appartengono, vi debbano essere disparità di trattamento in conseguenza della violazione" di quel principio di uguaglianza, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale assurto ormai al "ruolo di una clausola generale di ragionevolezza";
2/2/b perché l'eccessiva severità del trattamento riservato all'ufficiale in congedo della Guardia di Finanza viola gli artt. 3 e 27/3 Cost. per la sua evidente sproporzione al disvalore del fatto illecito: se l'ampiezza dei poteri di accertamento, di verifica e di denunzia delle violazioni di leggi finanziarie attribuitigli dalla legge collocano un militare in servizio della Guardia di Finanza in posizione diversa di quella degli appartenenti ad altri corpi di polizia o all'amministrazione civile della Stato e, secondo la sentenza n. 539/1988 della Corte Costituzionale, giustificano pertanto tale severità nei suoi confronti, la perdita di tali poteri da parte del militare posto in ausiliaria siccome eccessiva tale severità, giustificano una subordinata richiesta di "rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché dichiari l'illegittimità costituzionale degli art. 3 legge 9.12.1941, n.1383, 48, 55 e 62 della legge 10.4.1954 n. 113 in relazione agli artt. 3/1 e 27/3 della Costituzione nella parte in cui non si prevede che la fattispecie criminosa e la sanzione penale prevista nel citato art. 3 non si applichino anche al militare della Guardia di Finanza che si trovi in congedo".
3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 3 l. 1383/1941. 3/a Il ricorrente assume che le frasi costituenti in p'unto la motivazione della sentenza impugnata, se appaiono corrette in ragione della loro genericità e superficialità, non sono espressive di "una qualificata interpretazione o analisi" della condotta punibile essendosi il giudice "limitato a prendere atto del fatto storico, oggetto delle confessioni degl'imputati, della dazione di denaro corrisposto dalle imprese ai verificatorie a dichiarare senza argomentazione alcuna essere "evidente che l'obiettivo di quell'accordo era la frode al fisco".
Tale asserzione, si assume, avrebbe dovuto essere invece "il punto d'arrivo dell'analisi probatoria" delle risultanze, condotta al fine di enuclearne la condotta libera connotata dalla finalità di frodare il fisco sussumibile nella fattispecie legale del reato. 3/b Si assume quindi che, non provata l'intenzione dei colludenti di frodare il fisco;
oggetto del patto illecito essendo stato la vendita per denaro della funzione: il "commercio illecito non porta l'elemento psicologico al di là del dolo di corruzione" quando invece, secondo citato fermo giurisprudenziale, il "dolo di collusione presenta caratteri di specialità rispetto alla generica violazione del dovere d'ufficio sicché possono ipotizzarsi anche nel militare della Guardia di Finanza fatti di corruzione senza dolo di corruzione" e si conclude che, non potendo - in forza del principio di tassatività del fatto" desumibile dagli artt. 1 c.p. e 192/2 c.p.p. - la prova della corruzione essere allo stesso tempo prova della collusione, la sentenza manca di motivazione sul punto.
3.2 Mancanza di motivazione in ordine alla verifica OG - La sentenza manca di motivazione al riguardo. Considerato infatti il contrasto interpretativo allora sussistente in ordine alla tassazione delle riserve, che secondo alcuni andava fatta per cassa e secondo altri per competenza, la circostanza, addebitatagli a titolo di collusione, che egli si sia fatto promotore della prima interpretazione presso il comitato di coordinamento del SE.C.I.T., attenutosi invece alla seconda soluzione, è priva di rilievo probatorio, specialmente ove si consideri che le commissioni tributarie si sono successivamente pronunziate per la soluzione da lui propugnata, che non esonera le imprese dal pagamento della tassa dovuta, ma si limita al postergarlo al momento dell'effettiva percezione delle somme riservate.
4. Errata qualificazione giuridica dei fatti accertati e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 318 e 319 c.p. - Poiché il pubblico ufficiale commette il reato di corruzione accettando una qualche utilità o la promessa di essa per esplicare un'attività connessa ai suoi doveri d'ufficio, sia l'attività richiestagli conforme o difforme rispetto ad essi, i giudici di merito, che hanno inquadrato i fatti accertati nella previsione dell'art. 319 c.p. avrebbero dovuto accertare adeguatamente motivando - e non l'hanno fatto, così incorrendo nei vizi di legittimità denunziati - che l'attività loro contestata si era "posta in contrasto con l'interesse pubblico, concretizzandosi in violazioni dei doveri strettamente inerenti alla funzione esercitata".
4.2 Analoghe considerazioni svolgono i ricorrenti in relazione alla verifica COGEFAR, a proposito della quale i giudici di merito hanno ritenuto di rinvenire la prova del "patto scellerato" nel parere espresso dal IT in sede di comitato SE.C.I.T., quasi che sul pubblico ufficiale incomba il dovere di tutelare gl'interessi della pubblica amministrazione anche contra legem, rilevando che in ogni caso l'asserita intenzione di favorire il privato, essendo risultato conforme a legge il parere predetto, non consentirebbe di configurare la ritenuta ipotesi di corruzione propria.
5. Errata applicazione di norme processuali mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di prove della contrarietà degli atti ai doveri d'ufficio -
Poiché il celere adempimento delle attività demandate al pubblico ufficiale è conforme al corretto esercizio dell'attività amministrativa, i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare in sentenza - e non l'hanno fatto - perché nel caso specifico "il comportamento degli operanti debba esser considerato espressione di uno sviamento della pubblica funzione".
60 Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81, 132, 133, 62 bis c.p. - L'impugnazione delle sentenze di primo grado anche in punto pena e la misura, discoste dal minimo edittale, imponevano al giudice d'appello di motivare sull'esercizio dei poteri discrezionali riservatagli dalla legge. A tale dovere quel giudice è venuto meno essendosi limitato ad affermare in proposito che, ad onta delle contrarie argomentazioni lette nell'atto d'impugnazione, restavano valide e ferme le determinazioni del giudice di primo grado, sebbene le spontanee confessioni e il risarcimento del danno deponessero per l'avvenuto ravvedimento e, quindi, per una determinazione della pena nel minimo con estensione al massimo delle concesse attenuanti generiche.
6.2 Violazione della legge penale nell'individuazione del reato più grave. Illogicità della motivazione -
Il giudice d'appello nel determinare la pena ha rinviato ai criteri utilizzati dai giudici di primo grado;
ma, in presenza di reati in astratto di pari gravità, non si sono riferiti all'entità della tangente quale elemento che gia nella contestazione valeva a distinguere i reati in termini di loro gravità relativa e senza alcuna spiegazione ulteriore hanno parametrato la pena base in relazione alla verifica Etro s.p.a. per la quale è stata pagata una tangente inferiore a quella pagata per la verifica OG.
7. Violazione dell'art. 157 c.p. - Mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione del reato di corruzione attribuito al IN per la verifica OG -
Il reato di corruzione ascritto al IN siccome consumato nel 1989, è prescritto.
Il IN inoltre e con ricorso a firma dell'avvocato Giannino Guiso in unico contesto violazione di legge e mancanza di motivazione in tema di "qualificazione giuridica dei pagamenti effettuati dall'impresa".
Si assume dal ricorrente che nella sentenza impugnata mancano tanto la prova della contrarietà ai doveri d'ufficio, che nella condotta di corruzione distingue quella propria da quella impropria, quanto, in motivazione, idonea risposta alle censure levate in proposito con l'appello, l'omissione non essendo implicazione necessaria della celerità, unico riferimento che risulta preso in considerazione del giudice di merito.
Il NN con ricorso a firma dell'avvocato Luca Mucci denunzia 1- inosservanza o, comunque, erronea applicazione degli artt. 192/3 e 530/2 c.p.p. quanto all'insufficienza e contraddittorietà della chiamata di correo ai fini della dichiarazione di sua responsabilità a) perché, sebbene secondo il consolidato orientamento espresso da citati arresti giurisprudenziali "la previa verifica dell'attendibilità intrinseca del dichiarante" costituisca "momento fondamentale e imprescindibile nell'iter valutativo della chiamata" i giudici d'appello al fine di valutare l'attendibilità del coimputato, che lo ha chiamato in correità, hanno considerato soltanto la sua confessione di fatti ignoti agl'inquirenti e non hanno verificato la sussistenza, già ritenuta dal giudice di primo grado, di un suo personale interesse alla chiamata in correità ne' la coerenza ne' la precisione della sua narrazione;
b) perché le dichiarazioni del PI sono "espresse in termini veramente probabilistici", fondano su sue opinioni e non su fatti caditi sotto la sua diretta osservazione e sono state smentite da un teste da lui chiamato in causa su fatti specifici;
c) perche, come inutilmente segnalato in appello e pretermesso dai giudici di merito, le indagini e gli accertamenti bancari, risultati positivi per tutti gli altri coimputati, sono risultati negativi per tutti malgrado i rilevanti i rilevanti importi di denaro asseritamente consegnatigli;
d) perché, come inutilmente segnalato in appello con appositi e pretermesso dai giudici di merito, le percezioni di denaro attribuitegli sono volta a volta incompatibili con gl'importi certi delle somme pagate dalle imprese a titolo di tangente: "tutti i funzionari che hanno svolto le verifiche presso le aziende di moda, hanno descritto in modo tra loro coerente la suddivisione dell'intero ammontare del denaro ricevuto, indicando importi e soggetti percettori" e "tutti smentiscono PI in merito alla stessa possibilità materiale di consegnare denaro ad altre persone, diverse da se stessi".
2- Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di completezza della prova, con omessa valutazione degli elementi da lui dedotti in appello perché la conclusione, attinta in sentenza circa l'inattendibilità delle sue tesi difensive non è sorretta da congrua e adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, che ne ha pretermesso del tutto l'esame, taciuto in ordine alle specifiche censure da lui levate in appello circa l'"interesse personale dei chiamanti in correità a sminuire la propria responsabilità patrimoniale, mediante allargamento della cerchia dei percettori di denaro illecito, circostanza questa espressamente riconosciuta dai giudici di primo grado"; il "sistematico contrasto tra le dichiarazioni indizianti rese dal PI e quelle rese dal IT", indicate invece a riscontro;
le "sistematiche e gravi smentite da parte di tutti gli altri coimputati... circa la partecipazione" sua "alla spartizione delle illecite tangenti".
Con estesi e articolati motivi nuovi, tempestivamente depositati il difensore ha quindi più analiticamente illustrato e puntualizzato le censure, levate come sopra.
Con ordinanza resa in pubblica udienza è stato infine separato dal presente il procedimento nei confronti di CE IP, non essendo stato dato avviso ad uno dei suoi difensori.
IN DIRITTO
La questione levata dal IN circa la prescrizione del reato in concorso ascrittogli va trattata per prima in ragione della sua natura all'evidenza preliminare e assorbente siccome suscettibile di determinare per questa parte la definizione del giudizio se risolta nel senso prospettato dal ricorrente.
Tale delitto, ascrittogli in riferimento alla verifica fiscale alla OG e di cui alla sentenza 30.3.1996 del G.i.p. di Milano, in ragione delle attenuanti generiche concessegli e del rigetto in punto dell'appello del pubblico ministero è in effetti estinto per prescrizione perché commesso secondo il caso di imputazione in Milano nel 1989.
In applicazione dell'art. 129/1 c.p.p. ne va comunque immediatamente dichiarata la sopravvenuta estinzione sia perché la condotta materiale addebitatagli è incontestata sia perché gli elementi di giudizio utilizzati dai giudici di merito per accertare la sua colpevolezza, ancorché in evento infirmati dalle sue censure, escludono che dagli atti risulti evidente altra e più favorevole causa di assoluzione o di proscioglimento (v. anche, più oltre, sulla stessa accusa al IT).
Tale soluzione non può essere adottata nei confronti del concorrente IT, ostandovi - in ragione della contestata continuazione nel reato - il disposto dell'art. 158/1 c.p. - Va indi esaminata la più semplice posizione del NN in ordine ai delitti di corruzione propria in continuazione e in concorso ascrittigli.
Assume il ricorrente che la condanna inflittagli in primo grado e confermata in secondo relativamente ai reati predetti è malfondata sulla chiamata in correità di un coimputato, la cui attendibilità non è stata verificata come di legge e sarebbe addirittura esclusa da molteplici elementi di giudizio del tutto pretermessi anche dal giudice d'appello, sebbene da lui dedotti anche a supporto dell'impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado, e che, comunque non è riscontrata, come i giudici di merito assumono, da quella, peraltro limitata ad un solo episodio, del IT, altro coimputato.
Di vero la valutazione, che i giudici d'appello han fatto, dell'attendibilità intrinseca del dichiarante si compendia ed esaurisce nel rilievo testuale che i giudici delle indagini preliminari avevano evidenziato "la credibilità del PI... finito col confessare non solo tutti i fatti di corruzione a lui contestati, ma anche fatti di corruzione sui quali nessuno stava indagando" e sulla duplice e nuda affermazione che, mentre "i vantaggi prospettati dalla difesa NN sono del tutto insignificanti", per il PI "appesantire da parte sua la propria posizione con la consumazione dell'ulteriore reato di calunnia appare una determinazione del tutto irragionevole". Hanno ritenuto di trovar conferma al proprio convincimento nella considerazione che il NN "ha reagito solo con le platoniche e poco credibili proteste d'innocenza e non con una infuocata denuncia per calunnia nei confronti e del NN (così in sentenza, n.d.r.) e di chiunque lo avesse ingiustamente chiamato in causa delle scelleratezze trattate in questi processi" (pagg. 32-33). Il riferimento alle sentenze di primo grado che definirono i due procedimenti riuniti in appello impone l'esame delle motivazioni in esame adottate sul punto. Nella sentenza dell'11.7.1995 le dichiarazioni del PI sono ritenute attendibili "per il loro carattere spontaneo e confessorio di responsabilità gravi... ancorché lo stesso abbia - comprensibilmente - tentato di ridimensionare il proprio ruolo, fornendo di sè l'immagine di funzionario ligio ai propri doveri" fino all'incontro col IT, pubblico ufficiale a lui sovraordinato, "e contenendo l'entità delle somme indebitamente percepite".
Nella sentenza del 30.3.1996, relativa al reato prescritto come sopra nei confronti del coimputato IN, si assume che "le dichiarazioni del PI posseggono... i requisiti soggettivi di attendibilità" perché il suo "racconto appare preciso, munito di logica interna, chiaro, circostanziato e dettagliato" nonché "ripetuto in due occasioni".
Ciò posto e rilevato preliminarmente in diritto che l'inosservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza nel giudizio di legittimita in quanto sia stabilità a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto all'art. 606/1/c c.p.p., va rilevata l'inammissibilità di un motivo di ricorso col quale si deduca violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza - come l'inosservanza dell'art. 530
stesso codice in fattispecie contestualmente denunziata - non è in tal modo sanzionata (Cass. I, 19.10.1993 n. 9392, CED 195306). Di conseguenza violazioni del genere in tanto assumono rilievo in questa sede in quanto si traducano in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In prospettiva di tale vizio dunque, esso pure denunziato alla stregua del medesimo referente fattuale, esaminando le acquisite risultanze questa Corte osserva in via generale che la valutazione di attendibilità della chiamata in correità è nel caso specifico ben lontana dalla conformità ai criteri di ermeneusi processuale risultanti in soggetta materia dal proprio consolidato orientamento. Per una corretta valutazione della chiamata in correità a mente dell'art. 192/3 c.p.p. il giudice deve infatti in primo luogo il problema dell'attendibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti coi chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici (S.U. 22.2.1993 n. 1653, CED 192465).
Analizzando alla stregua di tali criteri la motivazione della sentenza impugnata, si rileva che la confessione dei reati contestati al dichiarante, costituendo il presupposto formale e l'antecedente logico della chiamata in correità, - non si dà chiamata in correità se non da parte di colui che correo si dichiari - è elemento di valutazione di natura propria neutro rispetto al giudizio di credibilità di costui mentre è positivamente conferente la confessione di delitti, sui quali nessuno stava indagando. Essa però è significativa anche del valore attribuito dal dichiarante al rispetto della legalità ed espressiva quindi di una componente essenziale e consolidata della sua personalità e non risulta che nel caso di specie sia stata a tal fine valutata e tenuta presente. Va rilevato altresì che il valore delle quote attribuite a ciascun concorrente sulle tangenti riscosse, espressivo com'è dell'importanza oggettiva e di quella soggettiva attribuita dai compartecipi all'opera e in generale al contributo di ciascun percipiente, non è secondo regole di comunque esperienza cosa di poco conto e, comunque, a tanto lo stesso dichiarante ha attribuito non poca importanza se è vero che, come messo in rilievo dagli stessi giudici di merito - i quali però, nonostante le sollecitazioni della difesa del NN, non hanno esaminato tale condotta sotto il profilo negativo - lo stesso dichiarante ha tentato per tale via di ridimensionare il proprio ruolo e di sminuire le proprie responsabilità penali e civili.
D'altra parte il coinvolgimento nel processo di altro concorrente di rango, vale certamente non soltanto al fine di ridurre le quote di tangenti incamerate, ma anche a suggerire tanto surrettiziamente quanto efficacemente una qualche forma di corruttela diffusa, della quale giovarsi per ottenere una pena più mite.
Nè la pochezza - di per sè e la di fuori delle censure levate dal ricorrente ancora non esaminate - inaccettabile di una valutazione di attendibilità intrinseca, fondata essenzialmente sull'esame di un unico argomento positivo e sulla pretermissione sistematica di quelli negativi, può essere compensata da mere e, peraltro, malfondate supposizioni sull'irragionevolezza di una condotta calunniatrice, che sarebbe andata immancabilmente ad aggravare la posizione processuale del dichiarante, quasi che l'inveridicità eventuale delle sue asserzioni nel contesto di fatti veridici potesse essere automaticamente e, quel che più conta, sicuramente e simultaneamente verificata nel corso del medesimo processo, così come è al di fuori della logica corrente e di quella propria dell'ordinamento positivo giudicare negativa la condotta di colui che si induce ad aspettare pazientemente il corso della giustizia e per ciò stesso a rispettare le decisioni del giudice ovvero definire "platoniche e poco credibili d'innocenza" non suffragate da "una infuocata denuncia per calunnia", quasi che reazioni scomposte, quali una contestazione violenta dell'accusa subita o una denunzia aggressiva e parolaia, diano di regola e secondo le norme di comune esperienza maggiore credibilità a proteste del genere. Che il NN sia stato in tal guisa "prepotentemente chiamato in causa dal coimputato PI", come i giudici di merito dicono in apertura di motivazione sul punto, assume dunque in tale contesto il significato di prevaricazione suo proprio e non già quello, attribuitogli dai giudici predetti, di in coercibilità e di urgente connotate una volontà di espiazione totale e di palingenesi del dichiarante.
In particolare e con riferimento centrato sulla motivazione in punto adottata dal giudice di primo grado nella sentenza del 30.3.1996, richiamata genericamente nella sentenza d'appello, va rilevato in primo luogo che le qualità attribuite alle dichiarazioni del PI, prive come sono di referente fattuale, mancano di quel minimo di specificità, che consente il controllo di legittimità riservato dalla legge processuale a questa Corte.
V'è di più. Nè in alcuna delle due sentenze di primo grado ne' di quella di secondo grado il "racconto" asseritamente "preciso... chiaro, circostanziato e dettagliato" del PI ha consentito di delineare nelle sue modalità di conclusione e nelle sue componenti essenziali un accordo corruttivo di così vasta portata, coinvolgente in capite oltre a lui medesimo il IT, asserito promotore, e il NN. Tale accordo infatti sarebbe stato concluso senza alcuna presa di contatto, preventiva o successiva, fra costoro, che pure per ragioni d'ufficio dovevano avere frequenti contatti, e per il solo tramite del PI, che ha parlato separatamente e mai contestualmente con entrambi. Si vuol dire che ad onta del rischio insito in operazioni del genere e della posta in gioco, largamente superiore alle legittime retribuzioni annuali dei concorrenti, non risulta se e come costoro abbiano definito i rispettivi impegni di compartecipazione, il valore delle quote tangentizie riservate a ciascuno, il numero e -dovendosi escludere la disponibilità indifferenziata di ciascuno di essi - le generalità dei collaboratori da coinvolgere nell'iniziativa, il valore delle quote a costoro riservate, le modalità di riparto e quelle di controllo reciproco. Secondo quanto se ne riferisce nella sentenza di primo grado dell'11.7.1997, la meno incompleta sotto il profilo esaminato, solo il PI e il NN si accordarono per ripartire col IT e secondo le sue indicazioni le somme pervenute da aziende sottoposte a verifica dai rispettivi reparti (29 e ss.).
Ebbene, un piano così generico e indeterminato "vires acquirit eundo" tanto che a pagina 32 "le verifiche oggetto d'imputazione rientravano in un piano preordinato di sfruttamento delle stesse a fini di lucro" mentre a pagina 34 diventa "piano di riparto preventivamente programmato dai predetti (PI e IT) e dal NN" e questi manda al PI, quasi che l'accordo prevedesse in divieto di contatti col IT, un "regalo" per costui di appena dieci milioni - somma semplicemente irrisoria rispetto alle quote leonine percepite secondo quanto se ne dice nella stessa sentenza su altre tangenti - sull'importo di cento percepito in seguito ad una verifica della Armani s.p.a., coordinata proprio dal IT, il quale si affretta addirittura a ringraziare, quasi che in base al famigerato piano nulla gli spettasse.
È del tutto incoerente poi che il PI, a suo dire, si sia accontentato di cinque milioni soltanto, cioè di un ventesimo appena della tangente consegnatagli dal UC, dipendente dall'Ufficio diretto dal NN e coinvolto nella verifica.
Il giudice di merito rileva ancora una volta che i dati forniti dal IT e dal PI divengono, ma decide ancora una volta di non dare importanza alla questione, decisione alla quale si atterrà in tutti i casi di seguito esaminati, nessuno escluso, anche quando constaterà a proposito delle tangenti esatte dalla "B & B s.p.a." che "i conti non tornano" nemmeno maggiorando le somme che il PI e il IT "dicono di avere incamerato - e sia pure maggiorandole dell'autoconto che ciascuno dei due opera ogni volta per ridimensionare il proprio ruolo" (pag. 39).
Per fortuna c'è NN a portata di mano, che si deve ritenere non "sia rimasto estraneo" alla spartizione perché della tangente avrebbe certamente appreso dal suo diretto dipendente MI, funzionario coinvolto nella verifica, col quale il PI ha diviso la quota fattagli avere dal IT e tanto anche se il PI medesimo ha dichiarato di non essere in grado di riferire sulle somme percepite dal NN, il cui silenzio, conformemente all'"intimo convincimento" del dichiarante, induce però quel giudice a ritenere "conseguentemente che il NN, al pari del NU, debba rispondere del reato in esame".
Alla successiva pagina 40, ma non ad illustrazione della precisione loro attribuita dall'altro giudice di primo grado, sono richiamate altre dichiarazioni del PI, il quale in relazione alle somme pervenute dalla verifica ETRO s.p.a. precisa che "al NN toccarono 40 milioni, consegnati materialmente o da lui stesso o dal Di CA". Secondo la logica corrente e i parametri monetari, sui quali d'ordinario si misurano gli ambiti vitali e le relazioni fra gli uomini pare infatti assai difficile che il PI non abbia tenuto conto di un versamento di tale ammontare al punto di non poter dire se egli stesso o altri provvide alla bisogna.
È tuttavia analoga inspiegata amnesia non consente al PI - che a dire dal IT aveva diviso con lui 180 milioni, dalla Ferrè s.p.a. non versati direttamente ai verificatori e che pure ricorda di aver trattenuto per sè soltanto 40 milioni e di non aver dato nulla al NN - di dire "chi abbia consegnato agli altri altre somme", ma di ricordare ancora che il NN non gli fece cenno della cosa, il che consente secondo quel giudice di arguirne l'avvenuta tacitazione di costui.
Analoghe considerazioni valgono per ciascuna delle società verificate secondo l'imputazione. Di conseguenza val forse la pena di notare soltanto che resta inspiegata la divisione degli illeciti proventi pagati dalla ditta ER effettuata dal PI, il quale, ricevuti 180 milioni del MI, altro funzionario dell'ufficio diretto dal NN, ne trattenne 30 per sè, ne diede 120 al IT e ne restituì appena trenta al MI. La disparità evidente della divisione dei proventi e l'esiguità della quota asseritamente versata al NN, che avrebbe dovuto essere e in sentenza si suppone sia stata prelevata dalla somma riconsegnata al MI, si pone in insanabile conflitto logico con la posizione assegnata dal PI al renna nel pactum sceleris asseritamente stipulato.
Sussistendo dunque all'evidenza e sotto molteplici profili il vizio di motivazione denunziato dal NN;
senza ulteriore, superfluo esame la sentenza impugnata deve essere nei suoi confronti annullata, con rinvio del nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, che nel giudicare si atterrà i principi e ai criteri di diritto sopra richiamati, tenendo in generale e caso presenti le deduzioni dell'imputato.
Passando infine all'esame delle numerose censure levate dal IT, la Corte osserva che quella relativa all'applicabilità dell'art. 3 legge 1383/1941 agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di Finanza ha natura preliminare e assorbente dato che il riconoscimento della sua fondatezza renderebbero vano e superfluo nell'economia della decisione l'esame delle molte altre censure da lui levate in tema di configurabilità del delitto di collusione e di concorso formale di esso col delitto di corruzione.
Al riguardo, anche in ragione del ripetuto richiamo contenutone nella sentenza d'appello, è necessario evidenziare che i giudici di primo grado motivarono il rigetto delle istanze difensive del IT essenzialmente sul duplice rilievo che questi alla data di commesso reato era collocato in ausiliaria quale ufficiale della Guardia di Finanza in congedo dell'illimitato e che la norma introduttiva del delitto di collusione non distingueva tra militare in servizio e militare in congedo.
Nella seconda sentenza si rilevava inoltre che secondo il deliberato questa Corte - più avanti estesamente riportato - lo stato giuridico di ufficiale in congedo illimitato comportava la sua persistente appartenenza al Corpo.
Analoghe considerazioni supportano in punto la decisione di secondo grado.
Il primo argomento, del quale il giudice dell'appello si è avvalso per risolvere la questione nel senso che tale norma va applicata anche all'ufficiale in ausiliaria, con laconicità qui da integrare, è infatti espresso sul rilievo che le "norme di cui all'art 3 L.1383/1941 non distinguono tra militari in servizio e militari in congedo".
Il secondo argomento fonda nella sentenza esaminata sulla considerazione che quello di collusione, sebbene sia "certamente un reato militare perché può essere commesso solo da un soggetto apparentemente alla Guardia di Finanzia"; come si rileverebbe anche dalla precisazione posta a chiusura dall'art. 3 predetto, laddove si stabilisce che la "cognizione di tali reati appartiene ai Tribunali militari", è posto dall'ordinamento a tutela di un bene giuridico, che "non è di natura squisitamente militare, avendo il legislatore, con l'introduzione di tale speciale delitto, inteso tutelare anche il regolatore flusso delle entrate tributarie", ragione questa asseritamente sufficiente a spiegare perché il legislatore abbia voluto perseguire anche il militare in congedo.
Tratto quindi argomento da tre arresti giurisprudenziali, il giudice d'appello ha da ultimo fatto esaustivo riferimento alla sentenza di questa stessa Corte (Sez. I, 10.5.1995, n. 2863, IT), che, affrontando la questione nel procedimento incidentale di libertà promosso dal medesimo ricorrente, l'ha risolto in applicazione della normativa speciale di cui alla legge 10.4.1954 n. 113 sullo "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" ed essenzialmente sul rilievo che "ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 113/1954, gli ufficiali collocati in "ausiliaria" sono considerati in congedo, e non in congedo assoluto, con permanere degli obblighi e doveri previsti da detta legge per tutto il periodo rimanere in tale "status" (art. 56 citata legge: anni otto ovvero prima... su specifico parere della competente autorità)". Da tale constatazione derivava secondo la sentenza in parte qui riportata "che il IT, al momento della commissione del reato di collusione contestatogli - fatti commessi tra il 1989 e il 1991 - rivestiva a tutti gli effetti, per essere stato collocato nella "ausiliaria" l'11 gennaio 1988 e per non essergli stato ancora notificato il provvedimento di cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare (c.d. congedo assoluto), che ai sensi dell'art. 8 n. 1 c.p.m.p. determina la cessazione dell'appartenenza degli ufficiali alle forze armate dello Stato ai fini della legge penale militare", la "qualità per commettere il reato proprio". - Le conclusioni cui i giudici di merito sono in punto pervenuti sono malfondate in diritto.
Di vero la circostanza che la norma sociale, come si dice nella sentenza impugnata, "non distingue tra militari in servizio e militari in congedo", valutata nel contesto temporale e normativo suo proprio, assume portata e significato diversi di quelli attribuitile dai giudici di merito. Al di là del referente formale specifico, di cui si dirà, criteri d'ermeneusi legale, radicati - ben oltre il diritto, che ne è il prodotto - nella razionalità stessa dell'umano pensare e perciò d'inveterata e costante applicazione, impongono infatti d'interpretare la legge speciale nel contesto ordinamentale suo proprio in modo che, laddove essa non disponga, il vuoto legislativo, che ne deriverebbe, venga colmato mediante applicazione delle norme di carattere generale. Nel caso di specie peraltro tale principio trova espressa codificazione in un referente formale inoppugnabile, vale a dire nell'art. 19 c.p.m.p.. Come correttamente e coerentemente sostenuto dal ricorrente, la "legislazione penale militare" dà luogo alla formazione "di un unitario ordinamento, quello militare", perché "organizzata in un corpus completo e sistematico", essendo la "unità del sistema... espressamente sancita dall'art. 19 c.p.m.p.", laddove si attribuisce al codice medesimo "la natura di legge penale militare fondamentale, stabilendo che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle altre leggi penali militari".
È detto codice, che, come espressamente evidenziato dal ricorrente, tra soggetti, tutti ugualmente qualificati dalla comune appartenenza alle forze armate dello Stato nei limiti temporali segnati dall'art. 8, distingue i militari in servizio dai militari in congedo - illimitato o definitivo - e ne divide e gradua gli obblighi in relazione allo status rispettivo.
Peraltro nel caso di specie va per inciso rilevato che a spiegare il silenzio del legislatore sull'ambito di applicazione proprio sarebbe già sufficiente considerare che la legge fu emanata ad oltre un anno dall'inizio di un asperrimo conflitto, che - come pacifico sul piano storico - aveva già visto moltiplicarsi a dismisura le frodi nelle forniture del materiale di guerra, con effetti disastrosi della condotta delle operazioni belliche e sul morale delle truppe impegnate in un insostenibile confronto e nel contesto segnato dalla militarizzazione del personale civile in servizio presso il Comando generale del Corpo e presso le officine adibite alla manutenzione dei natanti in uso allo stesso, militarizzazione in primo luogo e in vista dei medesimi interessi disposta all'art. 1 "durante lo stato di guerra", cioè per tutta la durata del conflitto. È fin troppo chiaro che nel tempo e nel contesto predetti non era nemmeno ipotizzabile che un militare della Guardia di Finanza abile al servizio, al servizio non fosse, di guisa che, mentre non era necessaria la distinzione - la cui mancanza è stata rilevata dai giudici di merito - tra militari in servizio in congedo, è altrettanto chiaro che, finito lo stato di guerra, la normativa introdotta con la legge speciale doveva e alla stregua dei criteri ermeneutici sopra cennati deve essere interpretata nel contesto disegnato dalla normativa generale, vale a dire per il personale civile militarizzato dalle leggi amministrative regolanti il rapporto d'impiego e per i militari dal codice penale militare di pace e dalle leggi speciali.
Nè alla circostanza che a cognizione dei suddetti reati sia stata dalla legge istitutiva espressamente riservata ai Tribunali militari si può attribuire il significato improprio attribuitole dai giudici di merito. Tale attribuzione trova infatti giustificazione da una parte nelle esigenze, proprie dello stato di guerra, di un più spedito ed efficace intervento correttivo della giurisdizione e dall'altra nella considerazione che la precisazione appariva necessaria in ragione della configurazione plurisoggettiva di tutte le varie ipotesi di reato introdotte delle norma, tranne l'ipotesi di peculato militare. La circostanza che tali figure di reato postulano siccome necessario il concorso del militare con terzi estranei all'amministrazione militare avrebbe infatti potuto fare insorgere questioni circa la competenza a decidere di esse per tale via la celerità di definizione, che si intendeva perseguire con la suddetta attribuzione di competenza al giudice militare, alla cui giurisdizione secondo la formula allora vigente dell'art. 263 c.p.m.p. potevano andar soggetti anche militari in congedo illimitato.
La norma penale militare vigente va però interpretata alla stregua della riforma del predetto art. 263 c.p.m.p. introdotta con sentenza n. 429/1992 dalla Corte Costituzionale, che, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabiliva l'applicabilità della legge penale militare anche a militari non in servizio alle armi;
pur sottolineando che due diversi modi di appartenere alle forze armate, l'uno per così dire potenziale, riferibile ai militari in congedo, e l'altro attuale, riferibile ai militari in servizio alle armi o considerati tali;
ha statuito che anche nella materia militare, vertendosi in tema di delitti commessi da militari in congedo, di regola e salvo diversa disposizione di legge competente a giudicare è il giudice ordinario. Su diverso versante va rilevato che, coerentemente muovendosi nell'ambito di applicazione delle leggi penali ed eccezionali segnato dall'art. 14 delle preleggi al codice civile, il legislatore, quando ha voluto l'ambito di applicazione di una norma penale militare ai militari in congedo, lo ha fatto espressamente, come, per fermare la disamina ai casi segnalati dal ricorrente e per tacer d'altri, ha fatto sancendo all'art. 160 c.p.m.p. l'applicabilità ai militari in congedo degli artt. 157, 158 e 159 stesso codice nonché sancendo all'art. 214 l'applicabilità ai predetti dell'art. 212 stesso c.p.m.p.. Il fatto che nella previsione delle predette norme incriminatrici il soggetto agente è genericamente indicato nel "militare", cioè con definizione a quella della norma speciale in esame, dimostra a chiare lettere che il legislatore ha precisato di volta in volta quando ha voluto che una norma penale militare sia applicata anche ai militari in congedo: ubi voluit, dixit. Rilevato quindi che dei fermi giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata, il primo è risalente a data anteriore alla modificazione normativa introdotta con la citata sentenza della Corte Costituzionale, il secondo è relativo ad un caso di sospensione temporanea dal servizio, che proprio in ragione della sua limitazione e della sua provvisorietà è inidonea a rescindere il rapporto di servizio e ad eliminare la posizione di militare alle armi del sospeso, e il terzo è irrilevante nel caso di specie, il Collegio ritiene malfondata in diritto la contrapposizione tra ufficiali in ausiliaria e militari in congedo argomentata nel quarto e più recente fermo giurisprudenziale citato nella sentenza d'appello e dalla quale deriverebbe una posizione dell'ufficiale giuridicamente diversa di quelle ipotizzate nel codice penale militare di pace. Per vero disciplinando - solo a fini amministrativi a fini penali - lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la legge 10.4.1954 n. 113 non è stata volta dal legislatore ad innovare - se non del tutto indirettamente e accidentalmente - la normativa penale militare vigente ed essa quindi non dovrebbe fornire spunti d'interpretazione della stessa se non nei limiti e a condizione dell'evidenza - ovvero di un'adeguata dimostrazione - di un'inferenza o di un riflesso innovatore da detta legge refluente sulla disciplina penale applicabile agli ufficiali predetti.
E infatti nel pieno rispetto della classificazione propria del codice penale militare di pace la legge predetta all'art. 3 stabilisce nel primo comma che gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio permanente, ufficiali in congedo e ufficiali in congedo assoluto, e chiarisce nel terzo che gli ufficiali in congedo "non sono vincolati da rapporto d'impiego... hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge" e "sono ripartiti in quattro categorie:
ufficiali dell'ausiliaria... ". Detta quindi agli artt. 47-54 le disposizioni concernenti in generale gli ufficiali in congedo e, successivamente, in capi separati, quelle concernenti gli ufficiali in ausiliaria, gli ufficiali di complemento, quelli della riserva e quelli della riserva di complemento. L'ufficiale in ausiliaria è dunque a tutti gli effetti un ufficiale in congedo illimitato e in tale posizione alle date di commesso reato si trovava incostantemente il ricorrente, cui, per le ragioni anzidette in tema di rapporti tra legge speciale e legge generale;
non risultando che egli versasse in alcuna delle posizioni eccezionali e temporanee previste agli artt. 5 e 6 c.p.m.p.; torna dunque applicabile l'art. 7 stesso codice, laddove sono tassativamente calendati i reati per i quali la legge penale militare si applica anche ai militari in congedo illimitato (conf. SU 7.3.1953, Ranalli in Giust. Pen. 1953, II, 1064). Tra detti reati non risulta elencato quello previsto all'art. 3 legge 1383/1941 e tanto sebbene il predetto art. 7 in epoca successiva sia stato incisivamente modificato con l'art. 1 della legge 23.3.1956 n.167. Il che sta inequivocamente a significare che, se l'addestramento specifico, l'elevata qualificazione, l'alta professionalità, lo spirito di corpo e il culto dell'onere, del dovere e della fedeltà allo Stato propri del militare giustificano agli occhi del legislatore e legittimano la natura militare della legge che sanziona penalmente la deviazione dai doveri propri di tale stato, il venir meno dell'appartenenza al Corpo allo stesso modo giustifica il venir meno della sanzione penale.
Per tali ragioni dunque l'ufficiale in congedo illimitato, ancorché in ausiliaria, quale ufficiale escluso dal servizio alle armi, non risponde più del delitto di collusione.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei capi relativi alla condanna del IT per collusione, in mancanza della qualifica personale presupposta dalla norma incriminatrice non sussistono i fatti a tal titolo addebitatigli. Irrilevanti dunque in fattispecie le questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente e superfluo l'esame delle censure da lui levate sotto diversi profili in ordine alla sussistenza dei delitti di collusione contestatigli e in tema di concorso formale tra i delitti di collusione e quelli di corruzione, vanno ora esaminate le censure - riassunte in narrativa sub 4 e sub 5 - relative alla qualificazione asseritamente errata dei fatti di corruzione contestatigli e all'illogicità in punto della motivazione.
In proposito questa Corte, rilevato che la mancanza di una "qualificata interpretazione o analisi" della condotta punibile non integra di per sè il denunziato vizio di mancanza della motivazione e che in base al brocardo "in claris non fit interpretatio" le incontestate ammissioni del ricorrente rilevate in sentenza e secondo le quali il IT stesso "nell'interrogatorio del 29.3.1995 aveva finito con l'ammettere che le imprese pagavano per ottenere delle verifiche "rapide" e quindi poco 'approfondite'", dimostrano di per sè esatta la qualificazione come corruzione propria attribuita dai giudici di merito ai fatti contestatigli, rendendo superfluo e vanamente qualsiasi ulteriore commento.
I giudici di merito hanno tuttavia e ad aduntantiam evidenziato il rilevantissimo importo - mai sceso sotto i cento milioni ed esteso fino ai settecento - delle somme pagate delle singole aziende sottoposte a verifica ed hanno di conseguenza rilevato che latesi difensiva, secondo la quale tali cospicue somme di denaro furono pagate solo per ottenere che le operazioni fossero sveltite, "collide con i cannoni della logica comune".
Tale conclusione, già senza il sostegno delle inequivoche e significative ammissioni del IT, è certamente fondata sulle norme di comune esperienza e sulle leggi di economica gestione delle imprese. La compressione dei tempi di verifica con la correlata restituzione del personale amministrativo delle singole aziende alle mansioni abituali e, in altri termini, la riduzione dei maggiori costi di gestione indotti dall'intrusione negli uffici di personale esterno, cui a richiesta si dovessero temporaneamente consegnare atti, documenti e attrezzature in qualche parte necessari per l'espletamento della quotidiana attività di lavoro dle personale impiegatizio, erano e sono benefici ben lontani dal valore il costo sopportato da ciascuna delle imprese sottoposte a verifica e da sole non giustificano quindi l'esborso di tangenti di così rilevante importo.
Circa poi il parere espresso dal IT in tema di tassazione delle riserve la Corte di merito ha posto in rilievo l'incontestata e significativa circostanza che per esprimere al riguardo il proprio parere il ricorrente "aveva richiesto e ottenuto centinaia di milioni della COGEFAR", fatto questo la cui evidenza è esaltata dalla considerazione ovvia che i responsabili dell'impresa non si sarebbero indotti al pagamento di così rilevanti somme se avessero saputo che il IT era di parere opposto a quello di tutto il comitato di coordinamento SE.C.I.T. e che tale parere egli sarebbe andato autonomamente e disinteressatamente ad esprimere e a sostenere in quella sede.
Nè risulta agli atti dimostrato che il IT fosse in precedenza proprio di quel parere ovvero che tale parere avesse manifestato e sostenuto prima di riceversi l'ingentissima somma versatagli a tal titolo dalla OG, sicché bene è stato ravvisato il reato di cui all'art. 319 c.p. per il fatto che tra più soluzioni il ricorrente abbia optato per quella meno vantaggioso per la pubblica amministrazione (Cass. VI, 8.11.1986 n. 1500, Malossini). Non sussistendo dunque le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunziati in tema, le censure esaminate sono infondate. L'esame del quinto e del sesto motivo di ricorso è in gran parte superfluo che in ragione dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai delitti di collusione ascritti all'imputato si dovrà procedere alla rideterminazione della pena irroganda per i delitti di corruzione, di cui è responsabile, nonché a nuova valutazione dell'estensione da attribuire alle attenuanti generiche concessegli.
In proposito va però rilevata l'infondatezza di tali censure nella parte relativa alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento dei danni.
Al riguardo, essendosi i giudici d'appello richiamati alle sentenze di primo grado, deve esser rilevato che le censure predette, non attenendo specificamente ai motivi della decisione sul punto, sono in parte inammissibili per genericità.
I giudici di primo grado hanno ritenuto infatti che il versamento alla parte civile costituita di somme, a dire del IT pari alle somme delle quote di tangenti da lui riscosse e alle spese di costituzione e difesa, fosse idonea a legittimare la concessione delle attenuanti generiche, ma non a fondare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. perché tali somme non erano adeguate "all'entità del danno morale arrecato all'immagine della Guardia di Finanza e dell'amministrazione finanziaria dello Stato, nonché dei danni materiali presuntivamente causati a quest'ultima", non rilevando, tra l'altro, "in senso contrario, la quietanza liberatoria... perché la stessa contiene esplicita riserva a richiedere l'integrazione della somma versata, qualora venga accertato un maggior danno", riserva escludente "a priori che l'avvenuto risarcimento sia integrale".
Tali considerazioni, conformi al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 12.5.1989 n. 7147, ced 181336), restano al riguardo insuperate dalle censure levate dal ricorrente, evidente essendo che, contrariamente alle sue asserzioni, manca in fattispecie la dichiarazione del creditore dell'obbligazione di danni di essere stato integralmente soddisfatto e di non nutrire più alcuna pretesa nei confronti dell'obbligato al risarcimento e, soprattutto, essendo ugualmente evidente - ad onta di ogni contraria prassi valutativa, indimostrata e genericamente dedotta in ricorso - che già il danno patrimoniale subito dallo Stato - senza tener conto di quello morale - è sempre e di gran lunga superiore al valore delle tangenti percepite dal corrotto, non foss'altro perché, in caso diverso, il corruttore non avrebbe ragione alcuna di esporsi al rischio di una condanna penale.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla determinazione della diminuzione per le attenuanti generiche e della misura della pena dei delitti di corruzione ascritti al IT, il cui ricorso deve per il resto essere rigettato.
La diversa Sezione della Corte d'Appello di Milano, cui gli atti vanno rimessi anche relativamente al NN, si atterrà nel giudicare ai principi e ai criteri di diritto in motivazione esposti.
P.Q.M.
dato atto dell'avvenuta separazione del procedimento nei confronti di IP CE, come da separata ordinanza, dichiara irrilevante le questioni di costituzionalità sollevate da IT CA. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IT CA in ordine ai delitti di collusione perché il fatto non sussiste nonché nei confronti di IN IO in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni concernenti gl'interessi civili.
Annulla la stessa sentenza nei confronti di NN DO nonché limitatamente alla determinazione della diminuzione per le attenuanti generiche e della misura della pena dei reati di corruzione propria nei confronti di IT CA e rinvia per il relativo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso del IT.
Condanna il IN alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano complessivamente per diritti e onorari in L. 2.400.000, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997. -
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998