Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2326
CASS
Sentenza 17 dicembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Agli ufficiali in congedo, sia pure collocati in ausiliaria, è applicabile il codice penale militare solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 429 del 1992 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare "le persone alle quali è applicabile la legge penale militare", anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato e ha ritenuto che non possa rispondere del reato di collusione un ufficiale della Guardia di Finanza collocata in ausiliaria che ricopra l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).

Ai fini dell'applicazione del codice penale militare di pace l'ufficiale collocato in ausiliaria è a tutti gli effetti un ufficiale in congedo e ad esso le norme penali militari sono applicabili nei limiti stabiliti dall'art. 7 del cod. pen. mil. pace ove non ricorrano le condizioni eccezionali previste dai precedenti artt. 5 e 6 (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che lo stato di congedo degli ufficiali in ausiliaria fosse confermato anche dal contenuto della l.10 aprile 1954 n. 113 ed ha escluso che L'ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria che svolga funzioni di ispettore del S.E.C.I.T. possa rispondere del reato di collusione ).

L'ufficiale della Guardia di Finanza in congedo illimitato, ancorché in ausiliaria, quale ufficiale escluso dal servizi alle armi, non risponde più del delitto di collusione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso la responsabilità per il delitto di collusione contestato ad un ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria che ricopriva l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).

Integra il reato di corruzione propria e non quello più lieve di corruzione per atto d'ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, nel corso di una ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2326
    Data del deposito : 17 dicembre 1997

    Testo completo