Articolo 1 della Legge 23 marzo 1956, n. 167
Articolo 2
Versione
4 aprile 1956
Art. 1.
L' art. 7 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Militari in congedo non considerati in servizio alle armi). - Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.
Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;
2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermita' al fine di sottrarsi agli obblighi (lei servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460 , modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018 , e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 ".
Entrata in vigore il 4 aprile 1956
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