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4 aprile 1956
4 aprile 1956
Art. 7.
Fra l' art. 89 e l' art. 90 del Codice penale militare di pace 6 inserito il seguente;
"Art. 89-bis. (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio).
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".
Fra l' art. 89 e l' art. 90 del Codice penale militare di pace 6 inserito il seguente;
"Art. 89-bis. (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio).
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 16/02/1989, n. 49Provvedimento: […] A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si premette che il reato previsto dall'art. 90 sussiste solo quando non ricorra la finalità di spionaggio, poiché l'art. 7 della legge 23 marzo 1956 n. 167 ha introdotto nel c.p.m.p. un art. 89 bis, che punisce con pene più severe quelle stesse condotte che sono descritte nell'art. 90 quando siano poste in essere a scopo di spionaggio. […] Bisogna infatti considerare che l'art. 89- bis, introdotto nel codice dall'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 167, sanziona con pene più gravi condotte analoghe a quelle punite dall'impugnato art. 90, primo comma. […]Leggi di più...
- tribunali militari·
- non fondatezza.·
- questione di costituzionalita' in riferimento all'art. 3·
- cost., art. 3.·
- sent. 49/89 b. responsabilita' civile dei magistrati·
- sent. 49/89 c. reato militare·
- illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, n. 4, del codice penale militare di pace.·
- possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio·
- sent. 49/89 a. responsabilita' dei magistrati·
- militare componente il collegio·
- cost., artt. 3 e 97.·
- cod. pen. militare di pace, art. 90, primo comma, n. 4.·
- assunta violazione degli artt. 3, 101 e 108 cost.·
- questione di legittimita' costituzionale·
- vincolo di soggezione gerarchica