Articolo 7 della Legge 23 marzo 1956, n. 167
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 aprile 1956
Art. 7.
Fra l' art. 89 e l' art. 90 del Codice penale militare di pace 6 inserito il seguente;
"Art. 89-bis. (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio).
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".
Entrata in vigore il 4 aprile 1956
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente