Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17733 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
LACO 1.77-33/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN-NOME DEL POPOTO IT ANO Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1544/01 Presidente CARBONE Dott. NZ VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Cron.41702 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN FINOCCHIARO Consigliere Rep.4743 Dott. Mario SEGRETO Ud. 26/09/02 Dott. Antonio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 190, presso 10 studio dell'avvocato GIANLUCA GRAZIANI, difeso dall'avvocato PIETRO CAROTTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SCHEMBRI GIOVANNI, PADANA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO PETTINELLI, difesi 2002 dall'avvocato LUIGI COLARIETI, giusta delega in atti;
1749 controricorrenti - nonchè
contro
UFFICIO ASSICURAZIONI SNAM;
intimato avverso la sentenza n. 3437/99 della Corte d'Appello di ROMA, III SEZIONE CIVILE emessa il 7/7/1999, depositata il 18/11/99; RG.3744/1997; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato PIETRO CAROTTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui chiede che si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le ря coseguenze di legge;
confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Libertino Alberto RUSSO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 5.12.1992, NZ LA esponeva che, il 12.1.1990, durante uno sciopero dei dipendenti della S.p.a. Metano Città, per impedire l'uscita di un'auto dal cortile dello stabilimento, era salito sul cofano dell'automezzo, il cui conducente era partito di scatto per poi frenare bruscamente, facendo- lo cadere e causandogli gravi lesioni;
deduceva di aver richiesto, senza esito, il risarcimento dei danni all'Ufficio Assicurazioni SNAM e alla S.p.a. Padana As- sicurazioni, in relazione a polizza di assicurazione 2 contro gli infortuni dei dipendenti della S.p.a. Metano Città; conveniva davanti al Tribunale di Rieti i pre- detti per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Con distinto atto di citazione l'LA conveniva il conducente dell'auto, NN RI, proponendo analoga domanda. I due giudizi venivano riuniti. Il tribunale, con sentenza n. 319/96, dichiarava il sinistro addebitabile a colpa dell'LA nella misura del 60%, ed a colpa dello RI nella misura del 40%; condannava in solido lo RI e la S.p.a. Pada- na Assicurazioni al pagamento della somma di L. 8.786.000; rigettava la domanda proposta contro 1'Ufficio Assicurazioni SNAM. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18.11.1999, rigettava gli appelli dell'LA e dello RI;
accoglieva l'appello della S.p.a. Padana As- sicurazioni. Considerava che i reciproci comportamenti di aggressione e di reazione tenuti dall'LA e dal- lo RI giustificavano l'attribuzione della respon- sabilità nella misura stabilita dal tribunale;
che do- veva escludersi l'obbligo della S.p.a. Padana Assicura- zioni di coprire il sinistro, in quanto non riconduci- bile alla categoria degli infortuni sul lavoro oggetto 3 della polizza. Avverso la sentenza 1'LA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Hanno resistito, con controricorso, RI Gio- vanni e la S.p.a. Padana Assicurazioni. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, deduce il ri- corrente: che erroneamente la corte d'appello ha determi- nato nella misura del 40% il concorso di colpa dello RI, laddove le modalità dell'incidente erano tali da individuarlo come responsabile esclusivo dell'evento; che la corte non ha fornito adeguata motivazione circa il rigetto della domanda avanzata nei confronti dell'Ufficio Assicurazioni ed il riconosciuto difetto di legittimazione passiva della S.p.a. Padana Assicura- zioni.
3. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura. 4 Quanto al primo, la censura attiene alla ricostru- zione delle modalità dell'incidente, alla individuazio- ne del nesso di causalità tra le condotte e l'evento ed alla determinazione della misura delle rispettive re- sponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, ed è infondata poichè il relativo accertamento di fatto è sorretto da motivazione completa, congrua e logica. Quanto al secondo, entrambe le statuizioni della Corte d'appello sono fondate sul rilievo che infortunio1'infortunio non poteva essere considerato sul lavoro, e non era quindi coperto da assicurazione, e tale argomento non è censurato.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese che liquida in favore di 91,57 oltre RI in Euro oltre Euro 500,00 per onorari, e in favore della S.p.a. Padana Assicurazioni, in Eu- ro.91,57 oltre Euro 600,00 per onorari. - Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 2 0 1 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il C . 2 e l t n 26.9.2002. 1 A a i r 6 a D IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIERE EST. k C a s N s t A t o C n L 1 I 2 5 1 , i g g O