Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 dicembre 1941 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 dicembre 2022 |
Commentari • 84
- 1. Legge Nordio: in vigore dal 25 agostoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 12 agosto 2024
Legge Nordio in vigore dal 25 agosto 2024 La legge Nordio, il disegno di legge per la riforma della giustizia presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio é in vigore. La Camera ha approvato in via definitiva il testo nella mattinata di mercoledì 10 luglio 2024. Il testo (legge n. 114/2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto per entrare in vigore il 25 agosto. Dall'abuso d'ufficio alle intercettazioni: le novità Il testo, che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sull'ordinamento giudiziario e su quello militare, abolisce il reato di abuso d'ufficio, modifica la disciplina sulle intercettazioni, limitando i poteri di pubblicazione e …
Leggi di più… - 2. Sequestro di personaAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 agosto 2025
- 3. Cani legati sull’asfalto rovente: è reato anche senza lesioniRedazione · https://ildiritto.it/ · 10 luglio 2025
Vietato il volto coperto in pubblico Il disegno di legge n. 1823, presentato nel marzo 2026, pone il divieto del volto coperto in pubblico. Il testo si propone, infatti, di riscrivere le regole sulla riconoscibilità personale nei luoghi pubblici, al fine di conciliare diverse finalità: sicurezza dello Stato, dignità della donna e integrazione culturale. L'obiettivo primario è di superare le ambiguità della normativa del 1975, eliminando la clausola dei “giustificati motivi” che finora ha lasciato ampio spazio a interpretazioni soggettive da parte dei giudici e delle forze dell'ordine. Una riforma tra sicurezza e diritti Il cuore della proposta risiede in un divieto esplicito di coprire …
Leggi di più… - 4. codice penale ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 5 novembre 2025
- 5. IMPIEGO PUBBLICO: Procedimento disciplinare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra C. D. S. e il Ministero della giustizia e …
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Giurisprudenza • 173
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/03/2025, n. 75Provvedimento: Sentenza n. /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO composta dai Magistrati: Marta TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Giudice Roberto ANGIONI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32188 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di: RR VI, (c.f. [...]), nato a [...] (CB) il 13.02.1965, res.te in Treviso nella via Lorenzo Perosi, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Torresin del Foro di Treviso per elezione domiciliato presso il suo studio …Leggi di più...
- Guardia di Finanza·
- art. 615 ter c.p.·
- clamor fori·
- danno erariale·
- art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016·
- danno all'immagine·
- responsabilità dei pubblici dipendenti·
- accesso abusivo ai sistemi informatici·
- art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994·
- quantificazione equitativa del danno
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 79Provvedimento: Pubblicato il 07/01/2025 N. 00079/2025REG.PROV.COLL. N. 01464/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2022, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asmara n. 58; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …Leggi di più...
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- art. 25 l. 121/1981·
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- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 6307Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: CERTO TOMASINA, N. A TROPEA IL 21/12/1964 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del TRIB. LIBERTA' DI CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIA TERRACINA; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito il difensore, avv. VECCHIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA emetteva ordinanza di custodia in carcere nei confronti di TO AS per i reati di concorso nel delitto di cui …Leggi di più...
- concorso morale nel reato proprio·
- art. 391-ter, comma terzo, cod. pen.·
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- art. 110 cod. pen.·
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- art. 629 cod. pen.·
- reato proprio esclusivo
- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2025, n. 8246Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da EN TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 14/02/2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni degli avvocati Paola Armellin e Francesco Matrone, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con …Leggi di più...
- art. 319 cod. pen.·
- prescrizione del reato·
- prova del pactum sceleris·
- rinuncia alla prescrizione·
- corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio·
- corruzione per esercizio della funzione·
- annullamento senza rinvio·
- art. 318 cod. pen.·
- art. 157 cod. pen.·
- art. 129 cod. proc. pen.
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 1305Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da CC TO, nato a [...]- il 30/10/1959 Di TI LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/04/2024 dalla Corte militare di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare Roberto Bellelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1305 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 28 settembre 2022 il Tribunale militare di Roma giudicava LO Di TI e TO CC colpevoli del reato loro …Leggi di più...
- esimente di particolare tenuità·
- intercettazioni telefoniche·
- collusione militare·
- art. 47 c.p.m.p.·
- elemento soggettivo del reato·
- valutazione della prova·
- truffa militare·
- elemento oggettivo del reato·
- giudizio di colpevolezza·
- art. 131-bis cod. pen.
Versioni del testo
- Art. 1.
Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.
L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.
Le modalita' per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.
- Art. 2.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreto de] Ministro per le finanze.
- Art. 3.
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell' articolo 32-quinquies del codice penale .
((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
(1)(3)
---------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 , ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ". ---------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".