Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 dicembre 1941 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 dicembre 2022 |
Commentari • 89
- 1. Ammonimento del QuestoreAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 13 settembre 2024
Cause di estinzione del reato e della pena Il codice penale distingue due categorie di cause che escludono la punibilità: le cause di estinzione del reato e le cause di estinzione della pena. Le cause di estinzione del reato intervengono prima di una sentenza di condanna definitiva e cancellano in astratto il potere dello Stato di punire. Le cause di estinzione della pena, invece, presuppongono una condanna già pronunciata e bloccano l'esecuzione della sanzione, senza incidere sul reato, i cui effetti giuridici permangono. Le cause di estinzione del reato Per i delitti, la prima causa di estinzione del reato è la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.), che estingue ogni pena, …
Leggi di più… - 2. La violazione di domicilioRedazione · https://ildiritto.it/ · 27 febbraio 2025
Indice dei contenuti Toggle Definizione e natura giuridica La grazia è un provvedimento di clemenza individuale disciplinato dall'art. 87, comma undicesimo, della Costituzione. La norma attribuisce al Presidente della Repubblica, tramite la concessione della grazia di: estinguere, in tutto o in parte, la pena principale irrogata con sentenza di condanna passata in giudicato; commutare la stessa in una pena di specie diversa prevista dall'ordinamento. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione a termine, o dalla conversione della reclusione in pena pecuniaria. Effetti della grazia del Presidente della Repubblica Sul piano degli effetti, …
Leggi di più… - 3. Cani legati sull’asfalto rovente: è reato anche senza lesioniRedazione · https://ildiritto.it/ · 10 luglio 2025
Indice dei contenuti Toggle Definizione e natura giuridica La grazia è un provvedimento di clemenza individuale disciplinato dall'art. 87, comma undicesimo, della Costituzione. La norma attribuisce al Presidente della Repubblica, tramite la concessione della grazia di: estinguere, in tutto o in parte, la pena principale irrogata con sentenza di condanna passata in giudicato; commutare la stessa in una pena di specie diversa prevista dall'ordinamento. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione a termine, o dalla conversione della reclusione in pena pecuniaria. Effetti della grazia del Presidente della Repubblica Sul piano degli effetti, …
Leggi di più… - 4. Il reato di incendioRedazione · https://ildiritto.it/ · 18 aprile 2025
Cause di estinzione del reato e della pena Il codice penale distingue due categorie di cause che escludono la punibilità: le cause di estinzione del reato e le cause di estinzione della pena. Le cause di estinzione del reato intervengono prima di una sentenza di condanna definitiva e cancellano in astratto il potere dello Stato di punire. Le cause di estinzione della pena, invece, presuppongono una condanna già pronunciata e bloccano l'esecuzione della sanzione, senza incidere sul reato, i cui effetti giuridici permangono. Le cause di estinzione del reato Per i delitti, la prima causa di estinzione del reato è la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.), che estingue ogni pena, …
Leggi di più… - 5. Notificazione del decreto che dispone il giudizioAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 175
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/03/2025, n. 75Provvedimento: Sentenza n. /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO composta dai Magistrati: Marta TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Giudice Roberto ANGIONI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32188 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di: RR VI, (c.f. [...]), nato a [...] (CB) il 13.02.1965, res.te in Treviso nella via Lorenzo Perosi, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Torresin del Foro di Treviso per elezione domiciliato presso il suo studio …Leggi di più...
- Guardia di Finanza·
- art. 615 ter c.p.·
- clamor fori·
- danno erariale·
- art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016·
- danno all'immagine·
- responsabilità dei pubblici dipendenti·
- accesso abusivo ai sistemi informatici·
- art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994·
- quantificazione equitativa del danno
- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 03/06/2026, n. 91Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 91/2026 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA Composta dai Magistrati: AN AR AN Presidente BR ER IU relatore BA LI IU ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 31005 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro: EL AL DI, C.F. [...], nato ad [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Cinquepalmi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), Via Corsica 12, presso lo studio del difensore. VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174. VISTO l'atto introduttivo. …Leggi di più...
- art. 81 c.p.·
- art. 896 d.lgs. 66/2010·
- responsabilità amministrativa·
- art. 4 allegato 3 d.lgs. 174/2016·
- art. 47 c.p.m.p.·
- art. 1 comma 1-sexies legge 20/1994·
- danno erariale·
- art. 3 legge 1383/1941·
- danno all'immagine·
- art. 894 d.lgs. 66/2010·
- art. 895 d.lgs. 66/2010·
- art. 53 d.lgs. 165/2001·
- giurisdizione contabile·
- art. 17 comma 30 ter dl n. 78/09·
- art. 651 c.p.p.
- 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 79Provvedimento: Pubblicato il 07/01/2025 N. 00079/2025REG.PROV.COLL. N. 01464/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2022, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asmara n. 58; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …Leggi di più...
- verifica idoneità·
- oscuramento dati personali·
- art. 25 l. 121/1981·
- art. 120 d.P.R. 3/1957·
- cessazione rapporto di lavoro·
- requisiti psico-fisici·
- perenzione·
- principio della ragione più liquida·
- art. 2 d.m. 198/2003·
- art. 5 l. 97/2001·
- discrezionalità tecnica·
- procedimento disciplinare·
- spese di giudizio·
- requisiti attitudinali
- 4. Corte d'Appello Milano, sentenza 29/08/2025, n. 620Provvedimento: Sentenza n. n. 620/2025 Registro Generale Appello Lavoro n. 393/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di AN, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4241/2024 del Tribunale di AN (est. dott. Riccardo Atanasio), promossa: DA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paoletti, elettivamente domiciliata Pt_1 sull'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 APPELLANTE CONTRO , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] rappresentati e …Leggi di più...
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- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
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- principio di non deterrenza·
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- 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 4008Provvedimento: Pubblicato il 19/05/2026 N. 04008/2026REG.PROV.COLL. N. 07974/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocata Cristina Lo Schiavo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato; per la riforma …Leggi di più...
- art. 12 comma 1-bis d.lgs. 199/1995·
- art. 582 c.p.·
- art. 3 legge 1383/1941·
- sospensione valutazione avanzamento·
- art. 99 c.p.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 12 comma 6 d.lgs. 199/1995·
- art. 11 comma 1 lettera b) d.lgs. 199/1995·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 10 d.lgs. 199/1995·
- avanzamento ad anzianità·
- art. 112 c.p.a.·
- eccesso di potere·
- art. 612 c.p.·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Art. 1.
Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.
L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.
Le modalita' per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.
- Art. 2.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreto de] Ministro per le finanze.
- Art. 3.
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell' articolo 32-quinquies del codice penale .
((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
(1)(3)
---------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 , ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ". ---------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".